
LEGGE REGIONALE 8 ottobre 1964, n. 21
G.U.R.S. 10 ottobre 1964, n. 44
Modifiche alla legge 15 marzo 1963, n. 16 concernente "l'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana".
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il primo comma dell'art. 169 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55), approvato con la legge 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dai seguenti:
"I Consigli comunali e i Consigli dei liberi consorzi si rinnovano integralmente ogni cinque anni.
Essi esercitano le loro funzioni sino al quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio".
Il secondo comma dell'art. 170 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali (D.L.P. 6/55), approvato con la legge 15 marzo 1963, n. 16, è soppresso.
Le norme di cui all'art. 1 della presente legge non si applicano ai Consigli comunali e ai Consigli di amministrazione straordinaria dei liberi consorzi in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
L'ultimo comma dell'art. 44 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali (D.L.P. 6/55), approvato con la legge 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente:
"Qualora il sindaco uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere nuovo eletto più anziano per voti, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino alla elezione del sindaco".
Il termine previsto dal penultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 1960, n. 3, per la presentazione delle candidature alle elezioni dei Consigli comunali, è fissato alle ore 12 del venticinquesimo giorno precedente la elezione.