
N.d.R. La presente direttiva è stata SOSTITUITA dall'art. 1 della Dir. 91/497/CEE e ABROGATA dall'art. 2 della Dir. 2004/41/CE, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
DIRETTIVA (CEE) 64/433 DEL CONSIGLIO, 26 giugno 1964
G.U.C.E. 29 luglio 1964, n. 121
Problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.
N.d.R. La presente direttiva è stata SOSTITUITA dall'art. 1 della Dir. 91/497/CEE e ABROGATA dall'art. 2 della Dir. 2004/41/CE, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Note sul recepimento
Adottata il: 26 giugno 1964
Entrata in vigore il: 30 giugno 1964
Termine per il recepimento: 29 giugno 1965
Recepita il: 26 ottobre 1971
Provvedimenti nazionali di recepimento:
Legge 26 ottobre 1971, n. 935
Legge 29 novembre 1971, n. 1073
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IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'
ECONOMICA EUROPEA
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare gli articoli 43 e 100,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo (1),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
Considerando che il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (3) è già entrato nella sua fase di applicazione e che un regolamento similare è previsto per il settore delle carni bovine;
Considerando che il regolamento n. 20 del Consiglio sostituisce le molteplici e tradizioni misure di protezione alla frontiera con un sistema uniforme destinato, in particolare, a facilitare gli scambi intracomunitari; che il regolamento previsto per le carni bovine tende anch'esso ad eliminare gli ostacoli a tali scambi;
Considerando che l'applicazione dei summenzionati regolamenti non avrà gli effetti desiderati fintantoché gli scambi intracomunitari saranno ostacolati dalle disparita esistenti negli Stati membri in materia di prescrizioni sanitarie nel settore delle carni;
Considerando che, per eliminare tali disparità, è necessario procedere, parallelamente ai regolamenti già adottati o in preparazione per quel che riguarda la graduale attuazione di organizzazioni comuni dei mercati, ad un ravvicinamento delle prescrizioni degli Stati membri in materia sanitaria;
Considerando che tale ravvicinamento deve essere inteso, in particolare, a rendere uniformi le condizioni sanitarie nei macelli e nei laboratori di sezionamento come anche in materia di deposito e di trasporto delle carni; che è parso opportuno lasciare alle autorità competenti degli Stati membri la cura del riconoscimento, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, dei macelli e dei laboratori di sezionamento rispondenti alle condizioni sanitarie stabilite dalla presente direttiva e di vegliare al rispetto delle condizioni previste per tale riconoscimento; che è anche opportuno prevedere un riconoscimento degli impianti frigoriferi da parte degli Stati membri;
Considerando che il rilascio di un certificato di sanità redatto da un veterinario ufficiale del paese speditore è stato giudicato il mezzo più idoneo per fornire, alle autorità competenti del paese destinatario, la garanzia che una spedizione di carne risponda alle prescrizioni della presente direttiva; che tale certificato deve accompagnare la spedizione delle carni fino al luogo di destinazione;
Considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di rifiutare l'introduzione nel loro territorio di carni che risultassero inadatte al consumo umano o che non rispondessero alle prescrizioni comunitarie in materia sanitaria;
Considerando che, se motivi di ordine sanitario non vi si oppongono e se lo speditore o il suo mandatario ne fa richiesta, occorre acconsentire alla rispedizione delle carni;
Considerando che, per permettere agli interessati di valutare le ragioni che hanno provocato un divieto o una limitazione, occorre che i relativi motivi siano resi noti allo speditore o al suo mandatario ed anche, in taluni casi, alle autorità competenti del paese speditore;
Considerando che occorre dare allo speditore, nel caso in cui sorgesse una controversia fra lo stesso e le autorità dello Stato membro destinatario circa la fondatezza di un divieto o di una limitazione, la possibilità di chiedere il parere di un perito veterinario scelto su un elenco stabilito dalla Commissione;
Considerando che è tuttavia opportuno prevedere una rapida procedura comunitaria al fine di comporre i conflitti che potrebbero sorgere fra Stati membri circa la fondatezza del riconoscimento di un macello o di un laboratorio di sezionamento;
Considerando che, in certi settori, per i quali si pongono problemi speciali, il ravvicinamento delle norme degli Stati membri può essere attuato soltanto dopo un esame più approfondito;
Considerando che le disposizioni di polizia sanitaria relative agli scambi di animali vivi e di carni formeranno oggetto di altre direttive comunitarie, che è apparso fin d'ora necessario effettuare un primo ravvicinamento delle disposizioni nazionali in detti settori, precisando certe condizioni alle quali gli Stati membri possono rifiutare o limitare l'introduzione di carni nel loro territorio per motivi di polizia sanitaria prevedendo una procedura di consultazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
N.d.R. La presente direttiva è stata SOSTITUITA dall'art. 1 della Dir. 91/497/CEE e ABROGATA dall'art. 2 della Dir. 2004/41/CE, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
1. La presente direttiva riguarda di scambi intracomunitari di carni fresche di animali domestici appartenenti alle seguenti specie: bovina, suina, ovina, caprina, nonché di solipedi domestici.
2. Sono considerate carni tutte le parti dei suddetti animali adatte al consumo umano.
3. Sono considerate fresche tutte le carni che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le carni trattate per mezzo del freddo.
N.d.R. La presente direttiva è stata SOSTITUITA dall'art. 1 della Dir. 91/497/CEE e ABROGATA dall'art. 2 della Dir. 2004/41/CE, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
a) carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, asportazione delle mammelle nella vacca e, salvo per i suini, dopo scuoiamento ed ablazione della testa nonché taglio degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso;
b) frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita dalla lettera a);
c) visceri: le frattaglie che si trovano nella cavità toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago;
d) veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro;
e) paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite in un altro Stato membro;
f) paese destinatario: lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro.
N.d.R. La presente direttiva è stata SOSTITUITA dall'art. 1 della Dir. 91/497/CEE e ABROGATA dall'art. 2 della Dir. 2004/41/CE, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
1. Ogni Stato membro vigila a che vengano spedite dal suo territorio nel territorio di un altro Stato membro carni fresche che, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, rispondano alle seguenti condizioni:
a) siano state ottenute in un macello riconosciuto e controllato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1;
b) quando si tratti di parti inferiori al quarto, enumerate nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera A) a), siano state sottoposte al sezionamento in laboratori di sezionamento riconosciuti e controllati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1;
c) provengano da un animale da macello che un veterinario ufficiale abbia sottoposto alla visita sanitaria ante mortem e giudicato sano conformemente alle disposizioni del Capitolo IV dell'Allegato I;
d) siano state trattate, in conformità delle disposizioni del Capitolo V dell'Allegato I, in condizioni igieniche soddisfacenti;
e) esse devono, in conformità delle disposizioni del Capitolo VI dell'Allegato I, essere state sottoposte ad una ispezione sanitaria post-mortem, effettuata da un veterinario ufficiale, e non avere presentato alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, di malformazioni o di alterazioni localizzate, per quanto sia constatato, se necessario per mezzo di appropriate analisi di laboratorio, che esse non rendano le carcasse e le frattaglie annesse inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo.
f) siano munite di bollo in conformità delle disposizioni del Capitolo VII dell'Allegato I;
g) in conformità delle disposizioni del Capitolo VIII dell'Allegato I, siano accompagnate, nel trasporto verso il paese destinatario, da un certificato sanitario;
h) in conformità delle disposizioni del Capitolo IX dell'Allegato I, siano conservate dopo l'ispezione post mortem in condizioni igieniche soddisfacenti, all'interno di macelli e laboratori di sezionamento riconosciuti e controllati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, o di impianti di refrigerazione riconosciuti e controllati a norma dell'articolo 4, paragrafo 4;
i) in conformità delle disposizioni del Capitolo X dell'Allegato I, siano trasportate verso il paese destinatario in condizioni igieniche soddisfacenti.
2. Nell'ispezione post mortem di cui al paragrafo 1, lettera e), il veterinario ufficiale può essere assistito, nei compiti puramente materiali, da personale ausiliario specialmente addestrato a tal fine.
Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione può determinare le modalità di tale assistenza.
3. Sono da escludere dagli scambi intracomunitari:
a) le carni fresche di verri e di suini criptorchidi;
b) le carni fresche trattate con coloranti naturali o artificiali, fatta eccezione unicamente per il colorante prescritto al Capitolo VII dell'Allegato I per la bollatura;
c) le carni fresche di animali nei quali sia stata constatata sia una qualsiasi forma di tubercolosi, sia la presenza di uno o più cisticerchi vivi o morti;
d) le parti di carcassa o le frattaglie che presentano lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, delle malformazioni o le alterazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e).
e) il sangue sottoposto a trattamenti chimici anticoagulanti.
N.d.R. La presente direttiva è stata SOSTITUITA dall'art. 1 della Dir. 91/497/CEE e ABROGATA dall'art. 2 della Dir. 2004/41/CE, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
1. L'autorità centrale competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il macello o il laboratorio di sezionamento vigila a che il riconoscimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) venga concesso soltanto quando siano rispettate le disposizioni di cui ai Capitoli I, II e III dell'Allegato I.
L'autorità centrale competente provvede a che un veterinario ufficiale controlli in permanenza il rispetto delle suddette disposizioni; essa provvede altresì alla revoca del riconoscimento quando le disposizioni stesse non siano più osservate.
2. Tutti i macelli ed i laboratori di sezionamento riconosciuti devono essere iscritti in elenchi separati e provvisti ciascuno di un numero di riconoscimento veterinario. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione gli elenchi dei macelli e dei laboratori di sezionamento riconosciuti nonché i relativi numeri di riconoscimento veterinario e notifica, ove si verifichi il caso, la revoca del riconoscimento.
3. Quando uno Stato membro ritiene che in un macello o in un laboratorio di sezionamento di un altro Stato membro le disposizioni alle quali e subordinato il riconoscimento, non siano o non siano più rispettate, ne informa l'autorità centrale competente di tale Stato.
Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica all'autorità centrale competente del primo Stato membro le decisioni prese ed i motivi di tali decisioni.
Se lo Stato membro teme che tali misure non vengano adottare o non siano sufficienti, esso può sottoporre il caso alla Commissione, la quale incarica uno o più esperti veterinari di esprimere un parere. Se la Commissione constata, tenuto conto di tale parere, che le disposizioni alle quali è subordinato il riconoscimento non sono o non sono più rispettate, autorizza gli Stati membri a rifiutare provvisoriamente l'introduzione nel proprio territorio di carni fresche provenienti dal macello o che sono state sezionate nel laboratorio di sezionamento di cui sopra.
Su richiesta dello Stato membro responsabile del riconoscimento, la Commissione ritira l'autorizzazione, dopo aver incaricato uno o più esperti veterinari di esprimere un nuovo parere e dopo aver constatato che il riconoscimento è di nuovo giustificato.
Gli esperti veterinari devono avere la cittadinanza di uno degli Stati membri, diversa da quella degli Stati fra cui è sorta la controversia.
La Commissione stabilisce, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali d'applicazione del presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda la designazione degli esperti veterinari e la procedura da seguire nell'elaborazione dei loro pareri.
4. Anche gli impianti frigoriferi situati al di fuori dal macello sono posti, per quel che riguarda il deposito delle carni fresche, sotto il controllo di un veterinario ufficiale.
L'autorità centrale competente dello Stato membro, nel cui territorio è situato l'impianto frigorifero, è responsabile del riconoscimento dell'impianto nonché della revoca del riconoscimento stesso per quanto riguarda il deposito delle carni fresche.
N.d.R. La presente direttiva è stata SOSTITUITA dall'art. 1 della Dir. 91/497/CEE e ABROGATA dall'art. 2 della Dir. 2004/41/CE, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
1. Fatti salvi i poteri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, secondo periodo, uno Stato membro può vietare l'introduzione nel suo territorio di carni fresche:
a) quando si rivelino inadatte al consumo umano a seguito del controllo sanitario effettuato nel paese destinatario o
b) quando non siano state rispettate le disposizioni dell'articolo 3.
2. Le decisioni prese a norma del paragrafo 1 devono autorizzare, a richiesta dello speditore o del suo mandatario, la rispedizione delle carni fresche, in quanto non si oppongano ragioni di carattere sanitario.
3. Tali decisioni devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi. Quando ne è fatta richiesta, tali decisioni motivate gli devono essere comunicate immediatamente e per iscritto con l'indicazione delle vie di ricorso previste dalla legislazione vigente, nonché delle forme e dei termini prescritti per avvalersi di tali vie.
4. Quando dette decisioni sono fondate sulla constatazione di una malattia contagiosa, di un'alterazione pericolosa per la sanità pubblica o di una grave violazione delle disposizioni della presente direttiva, vengono comunicate, senza indugio e con l'indicazione dei motivi, all'autorità centrale competente del paese speditore.
N.d.R. La presente direttiva è stata SOSTITUITA dall'art. 1 della Dir. 91/497/CEE e ABROGATA dall'art. 2 della Dir. 2004/41/CE, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
1. ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e fino all'entrata in vigore di eventuali disposizioni della Comunità economica europea, la presente direttiva fa salve le disposizioni degli Stati membri che:
A. vietano o limitano l'introduzione nel proprio territorio dei seguenti prodotti:
a) parti di carcassa che non siano:
1. per i bovini
- le mezzene e i quarti;
2. per i suini
- le mezzene e i quarti;
- i prosciutti interi con osso;
- le spalle intere con osso;
- la regione dorso-lombare con osso;
- i lardi;
- le pancette;
Le parti elencate negli ultimi tre trattini non devono essere di peso inferiore a 3 kg.
b) le frattaglie separate dalla carcassa,
c) le carni fresche di solipedi;
B. riguardano le condizioni per il riconoscimento degli impianti frigoriferi menzionati nell'articolo 4, paragrafo 4, nonché l'eventuale revoca di tale riconoscimento;
C. riguardano il trattamento degli animali da macello con sostanze che potrebbero eventualmente rendere il consumo di carni fresche pericoloso o nocivo per la salute dell'uomo, quali antibiotici, sostanze estrogene, tireostatiche o destinate a rendere tenera la carne;
D. disciplinano l'aggiunta alle carni fresche di sostanze estranee e il loro trattamento con raggi ionizzanti o ultravioletti.
2. La presente direttiva fa salve le disposizioni degli Stati membri relative all'accertamento della presenza di trichine nelle carni suine fresche.
N.d.R. La presente direttiva è stata SOSTITUITA dall'art. 1 della Dir. 91/497/CEE e ABROGATA dall'art. 2 della Dir. 2004/41/CE, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
1. La presente direttiva non pregiudica le possibilità di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti di cui alla presente direttiva.
2. Ciascuno Stato membro procura che sia assicurato agli speditori di carni fresche che non possono essere introdotte nel proprio territorio a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, il diritto di ottenere il parere di un esperto veterinario. Ciascuno Stato membro procura altresì che l'esperto possa stabilire se le condizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, siano state soddisfatte prima che le autorità competenti adottino ogni ulteriore misura, quale la distruzione delle carni stesse.
L'esperto veterinario deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri diversa da quelle del paese speditore e del paese destinatario.
Su proposta degli Stati membri, la Commissione fissa l'elenco degli esperti veterinari che potranno essere incaricati di elaborare tali pareri. Essa determina, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali d'applicazione, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire nell'elaborazione di detti pareri.
N.d.R. La presente direttiva è stata SOSTITUITA dall'art. 1 della Dir. 91/497/CEE e ABROGATA dall'art. 2 della Dir. 2004/41/CE, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4, le disposizioni degli Stati membri in materia di polizia sanitaria per gli scambi di animali vivi e di carni fresche restano applicabili fino all'entrata in vigore di disposizioni che saranno eventualmente adottate in materia dalla Comunità economica europea.
2. Qualora vi sia pericolo di propagazione di morbi degli animali in seguito all'introduzione nel territorio di uno Stato membro di carni fresche provenienti da un altro Stato membro, il primo Stato membro può prendere i seguenti provvedimenti:
a) qualora insorga un morbo epizootico nell'altro Stato membro, può temporaneamente vietare o limitare l'introduzione di dette carni provenienti dalle zone del territorio dell'altro Stato in cui il morbo si sia manifestato;
b) qualora un morbo epizootico assuma un carattere estensivo o nel caso della comparsa di un nuovo morbo grave e contagioso degli animali, può temporaneamente vietare o limitare l'introduzione delle carni provenienti dall'intero territorio dell'altro Stato.
3. Le misure adottate da uno Stato membro in base al paragrafo 2 devono essere comunicate entro dieci giorni feriali agli altri Stati membri ed alla Commissione, con la esatta indicazione dei motivi.
4. Se lo Stato membro interessato ritiene che il divieto o la limitazione di cui al paragrafo 2 sia ingiustificato, può rivolgersi alla Commissione per chiedere che si proceda immediatamente a consultazione.
N.d.R. La presente direttiva è stata SOSTITUITA dall'art. 1 della Dir. 91/497/CEE e ABROGATA dall'art. 2 della Dir. 2004/41/CE, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Qualora il regime comunitario relativo alle importazioni di carni fresche in provenienza dai paesi terzi non fosse applicabile al momento dell'applicazione della presente direttiva, e in attesa della sua applicazione, le disposizioni nazionali valide per i prodotti importati in provenienza da tali paesi non dovrebbero essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari.
N.d.R. La presente direttiva è stata SOSTITUITA dall'art. 1 della Dir. 91/497/CEE e ABROGATA dall'art. 2 della Dir. 2004/41/CE, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Gli Stati membri attuano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
N.d.R. La presente direttiva è stata SOSTITUITA dall'art. 1 della Dir. 91/497/CEE e ABROGATA dall'art. 2 della Dir. 2004/41/CE, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 26 giugno 1964.
Per il Consiglio
Il presidente
C. HEGER
N.d.R. La presente direttiva è stata SOSTITUITA dall'art. 1 della Dir. 91/497/CEE e ABROGATA dall'art. 2 della Dir. 2004/41/CE, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Allegato I
CAPITOLO I
Requisiti per il riconoscimento dei macelli
1. I macelli devono avere:
a) stalle di sosta sufficientemente ampie per il ricovero degli animali;
b) locali per la macellazione di dimensioni tali che consentano il normale svolgimento delle operazioni relative, forniti di un apposito reparto per la macellazione dei suini;
c) un locale per lo svuotamento e la pulitura degli stomachi e degli intestini;
d) locali per la lavorazione delle budella e delle trippe;
e) locali per il deposito del sego e, rispettivamente, delle pelli, delle corna e degli zoccoli;
f) locali che possano essere chiusi a chiave, riservati rispettivamente al ricovero degli animali malati o sospetti, alla macellazione di questi, al deposito delle carni trattenute in osservazione e a quello delle carni sequestrate;
g) locali frigoriferi di capacità adeguata;
h) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario; un locale provvisto di apparecchiatura per l'esame trichinoscopico, sempre che detto esame sia obbligatorio;
i) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani, nonché di asciugamani da usare una sola volta; lavabi devono essere collocati in prossimità delle latrine;
j) assetto ed attrezzature che consentano in qualsiasi momento l'efficace svolgimento delle operazioni di ispezione veterinaria prescritta nella presente direttiva;
k) un assetto che permetta di controllare ogni entrata ed ogni uscita dal macello;
l) una separazione adeguata tra il reparto pulito e quello sudicio;
m) nei reparti adibiti alla lavorazione delle carni:
- pavimento in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili, leggermente inclinato e provvisto di un adeguato sistema di evacuazione dei liquidi mediante chiusini a sifone;
- pareti lisce rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno tre metri, ad angoli e spigoli arrotondati;
n) un'aerazione sufficiente ed una buona evacuazione dei vapori nei locali adibiti alla lavorazione delle carni;
o) una sufficiente illuminazione naturale, o artificiale che non alteri i colori, nei locali adibiti alla lavorazione delle carni;
p) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità sufficiente,
q) un impianto che possa fornire acqua calda in quantità sufficiente;
r) un impianto per l'evacuazione delle acque di scarico, che risponda alle norme igieniche;
s) nei locali di lavoro, dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi da lavoro;
t) un dispositivo tale da permettere che le operazioni successive allo stordimento vengano effettuate per quanto possibile sull'animale sospeso; se lo scuoiamento viene effettuato su supporti metallici, questi devono essere di materiale inalterabile e di altezza sufficiente perché la carcassa non tocchi il suolo;
u) una rete di guidovie aeree per l'ulteriore manipolazione delle carni;
v) dispositivi di protezione contro gli insetti e i roditori;
w) attrezzi, utensili di lavoro e in particolare recipienti per la raccolta delle trippe in materiale inalterabile, facilmente lavabile e disinfettabile;
x) una concimaia;
y) un reparto e mezzi adeguati per la pulizia e la disinfezione dei veicoli.
CAPITOLO II
Requisiti per il riconoscimento dei
laboratori di sezionamento
2. I laboratori di sezionamento devono avere:
a) locali per il sezionamento delle carni, separati con pareti dagli altri locali;
b) locali frigoriferi di capacità adeguata;
c) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario;
d) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani, nonché di asciugamani da usare una sola volta; lavabi devono essere collocati in prossimità delle latrine;
e) nei locali per il sezionamento
- pavimenti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili, leggermente inclinati e provvisti di un adeguato sistema d'evacuazione dei liquidi mediante chiusini a sifone;
- pareti lisce rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno due metri, ad angoli e spigoli arrotondati;
f) sistemi di raffreddamento che permettano di mantenere costantemente le carni ad una temperatura interna inferiore o pari a +7° C nei locali per il sezionamento;
g) un'aerazione sufficiente dei locali per il sezionamento;
h) una sufficiente illuminazione naturale, o artificiale che non alteri i colori, nei locali per il sezionamento;
i) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità sufficiente;
j) un impianto che possa fornire acqua calda in quantità sufficiente;
k) un impianto per l'evacuazione delle acque di scarico che risponda alle norme igieniche;
l) nei locali per il sezionamento, dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi di lavoro;
m) dispositivi di protezione contro gli insetti e i roditori;
n) attrezzi, utensili e in particolare tavoli con piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe in materiale inalterabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
CAPITOLO III
Igiene del personale, dei locali e delle attrezzature
nei macelli e nei laboratori di sezionamento
3. Il personale, i locali e le attrezzature devono trovarsi sempre nelle migliori condizioni di pulizia;
a) in particolare il personale deve indossare abiti da lavoro, copricapo, e quando necessario, coprinuca, puliti. Le persone che abbiano maneggiato animali malati o carni infette devono lavarsi immediatamente ed accuratamente mani e braccia con acqua calda, poi disinfettarle; è vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito.
b) cani, gatti e animali da cortile non sono ammessi nei macelli e nei laboratori di sezionamento. Deve essere assicurata la distruzione sistematica degli insetti, dei roditori e di ogni altro parassita.
c) il materiale e gli strumenti per la lavorazione delle carni devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e di pulizia. Essi devono essere puliti e disinfettati con cura più volte nel corso della giornata di lavoro nonché alla fine della stessa e prima di essere riutilizzati ogniqualvolta siano stati insudiciati o contaminati in particolare da germi patogeni.
4. I locali e le attrezzature non devono essere adibite ad altri usi che non siano quelli della lavorazione delle carni. Gli utensili per il sezionamento delle carni non devono servire ad altro scopo.
5. Le carni non devono entrare in contatto col suolo.
6. L'uso di detersivi, disinfettanti e antiparassitari deve essere tale da non pregiudicare la salubrità delle carni.
7. La lavorazione e la manipolazione delle carni devono essere vietate alle persone che possono contaminare le carni stesse e in particolare a quelle:
a) affette o sospette di essere affette da tifo addominale, paratifo A e B, enterite in ettiva (salmonellosi), dissenteria, epatite infettiva, scarlattina, portatrici degli agenti delle suddette malattie;
b) affette o sospette di essere affette da tubercolosi contagiante;
c) affette o sospette di essere affette da una malattia contagiosa della pelle;
d) che esercitano contemporaneamente un'attività che esponga le carni ad inquinamenti;
e) che portino medicazioni alle mani, eccettuate quelle in materia plastica che proteggano una ferita delle dita, fresca e non infettata.
8. Qualsiasi persona occupata nella lavorazione delle carni deve essere provvista di un certificato medico attestante che nulla osta all'esercizio di tale attivati. Tale certificato medico dev'essere rinnovato ogni anno ed ogniqualvolta il veterinario ufficiale lo richieda; inoltre esso deve essere costantemente tenuto a disposizione di quest'ultimo.
CAPITOLO IV
Visita sanitaria ante mortem
9. Gli animali devono essere sottoposti alla visita ante mortem il giorno stesso del loro arrivo al macello. La visita dev'essere ripetuta immediatamente prima della macellazione se gli animali sostano nel macello più di 24 ore.
10. Il veterinario ufficiale deve procedere alla visita ante mortem a regola d'arte e in condizioni di illuminazione adeguate.
11. La visita deve permettere di accertare:
a) se gli animali sono affetti da malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, o se presentano sintomi o un quadro clinico che possa far sospettare l'insorgenza di tale malattia;
b) se presentano sintomi di malattie o turbe generali che possano rendere le carni inadatte al consumo umano;
c) se presentano segni di stanchezza o di agitazione.
12. Non possono essere macellati, ai fini dello scambio intracomunitario delle carni fresche, gli animali:
a) le cui condizioni rientrino nei casi elencati al n. 11, lettere a) e b);
b) che non siano stati lasciati riposare per un periodo di tempo sufficiente; tale periodo non può essere inferiore a 24 ore per gli animali affaticati o agitati;
c) nei quali sia costatata una forma qualsiasi di tubercolosi o che siano riconosciuti tubercolosi in seguito a reazione positiva ad una prova tubercolinica.
CAPITOLO V
Igiene della macellazione e del sezionamento
13. Gli animali da macello introdotti nei locali per la macellazione devono essere immediatamente abbattuti.
14. Il dissanguamento deve essere completo. Il sangue destinato al consumo umano deve essere raccolto in recipienti perfettamente puliti. Non può essere agitato a mano, ma soltanto con strumenti rispondenti alle esigenze igieniche.
15. Salvo che per i suini, è obbligatorio lo scuoiamento immediato e completo. Per quanto concerne i suini, se non vengono scuoiati, devono essere immediatamente privati delle setole.
16. L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente e terminata al più tardi mezz'ora dopo il dissanguamento. Polmone, cuore, fegato, milza e linfonodi mediastinici con i relativi tessuti circostanti possono essere asportati o lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche. Quando gli organi vengono asportati, devono essere muniti di un numero o di altro mezzo di identificazione che consenta di riconoscere la loro appartenenza alla carcassa; ciò vale anche per la testa, la lingua, il tubo digerente ed ogni altra parte dell'animale necessaria per l'ispezione. Le parti menzionate devono rimanere in prossimità della carcassa fino al termine dell'ispezione. In tutte le specie, i reni devono restare aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche, ma essere liberati dal tessuto adiposo che li circonda.
17. E' vietata l'insufflazione delle carni nonché l'uso di panni per la loro ripulitura.
18. Le carcasse dei solipedi, dei suini e dei bovini, eccezione fatta per i vitelli, devono essere presentate all'ispezione tagliate in mezzene con taglio longitudinale della colonna vertebrale. Ai suini e ai solipedi deve essere divisa a metà longitudinalmente la testa. Per esigenze ispettive, il veterinario ufficiale può richiedere la divisione longitudinale della carcassa di qualsiasi animale.
19. E' vietato procedere, prima della fine dell'ispezione, alla suddivisione della carcassa e all'asportazione o al trattamento di qualsiasi parte dell'animale macellato.
20. Le carni trattenute in osservazione o sequestrate, gli stomachi, gli intestini, le pelli, le corna e le unghie, devono essere deposti appena possibile in appositi locali.
21. Se il sangue di più animali viene raccolto nello stesso recipiente, tutto il relativo contenuto deve essere escluso dagli scambi intracomunitari quando le carni di un animale del gruppo siano riconosciute inadatte al consumo umano.
22. Il sezionamento in parti più piccole dei quarti o delle mezzene è consentito soltanto nei laboratori di sezionamento.
CAPITOLO VI
Ispezione sanitaria post mortem
23. Tutte le parti dell'animale, ivi compreso il sangue, devono essere sottoposte ad ispezione immediatamente dopo la macellazione.
24. L'ispezione post mortem deve comprendere:
a) l'esame visivo dell'animale macellato;
b) l'esame per palpazione di taluni organi, in particolare del polmone, del fegato, della milza, dell'utero, della mammella e della lingua;
c) le incisioni di organi e di linfonodi;
d) la ricerca di alterazioni di consistenza, di colore, di odore ed eventualmente di sapore;
e) se del caso, analisi di laboratorio.
25. Il veterinario ufficiale deve esaminare particolarmente:
a) il colore del sangue, la sua coagulabilità e l'eventuale presenza di corpi estranei;
b) la testa, la gola, i linfonodi retrofaringei, sottomascellari e parotidei (Lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei), nonché le amigdale, isolando la lingua al punto da consentire un'accurata esplorazione della cavità boccale e retroboccale. le amigdale devono essere asportate dopo l'ispezione;
c) il polmone, la trachea, l'esofago e i linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes eparteriales et mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale. Il polmone deve essere inciso nel suo terzo inferiore perpendicolarmente al suo asse maggiore;
d) il pericardio e il cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;
e) il diaframma;
f) il fegato, la cistifellea e i dotti biliari nonché i linfonodi periportali (Lnn. portales);
g) il tubo gastroenterico, il mesenterio e i linfonodi gastrici e meseraici (Lnn. gastrici, mesenterici craniales et caudales);
h) la milza;
i) i reni e i linfonodi renali (Lnn. renales), la vescica;
j) la pleura e il peritoneo;
k) gli organi genitali; nella vacca l'utero è inciso longitudinalmente;
l) la mammella e i relativi linfonodi (Lnn. supramammarii); nella vacca, le mammelle sono aperte con una lunga e profonda incisione, sino ai seni galattofori (sinus lactiferes);
m) la regione ombelicale e le articolazioni dei giovani animali; in caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte.
I linfonodi summenzionati devono essere sistematicamente isolati ed incisi longitudinalmente in sezioni il più possibile sottili.
In caso di dubbio devono essere incisi nelle stesse condizioni anche i linfonodi cervicali superficiali, il prescapolare (Lnn. cervicales superficiales), gli ascellari propri, gli ascellari secondari o ascellari della prima costa (Lnn. axillares proprii et primae costae), i soprasternali (Lnn. sternales craniales), i cervicali profondi (Lnn. cervicales profundi), i costocervicali (Lnn. costocervicales), i poplitei (Lnn. poplitei), i precluriali (Lnn. subiliaci), gli ischiatici (Lnn. ischiatici), gli iliaci e lomboaortici (Lnn. iliaci et lumbales).
Negli ovini e nei caprini, l'apertura del cuore e l'incisione dei linfonodi della testa devono essere praticate soltanto in casi dubbi.
26. Il veterinario ufficiale deve inoltre effettuare sistematicamente:
A. La ricerca della eventuale presenza di cisticerchi:
a) nei bovini di età superiore a sei settimane, in corrispondenza:
- della lingua, la cui muscolatura dev'essere incisa longitudinalmente sulla faccia inferiore senza eccessiva lesione dell'organo;
- dell'esofago, che dev'essere staccato dalla trachea;
- del cuore, che, oltre all'incisione di cui al numero 25, lettera d), dev'essere inciso in due punti opposti, dalle orecchiette fino alla punta;
- dei masseteri esterni ed interni, che devono essere tagliati parallelamente al mascellare inferiore in due sezioni, partendo dal margine sottomascellare inferiore fino all'inserzione muscolare superiore;
- del diaframma, la cui parte muscolare dev'essere liberata dalla sierosa;
- delle superfici muscolari della carcassa direttamente visibili;
b) nei suini, in corrispondenza
delle superfici muscolari direttamente visibili, in particolare al livello dei muscoli adduttori della coscia della parete addominale o degli psoas liberati dal tessuto adiposo, dei pilastri del diaframma, dei muscoli intercostali, del cuore, della lingua e della laringe.
B. La ricerca della distomatosi nei bovini, negli ovini e nei caprini, mediante incisioni sulla superficie viscerale del fegato, praticate in modo da interessare i dotti biliari e mediante un'incisione profonda della base del lobulo di Spigelio.
C. La ricerca della morva nei solipedi, mediante esame accurato della trachea, della laringe, delle cavità nasali e dei seni, previa spaccatura mediana della testa ed ablazione del setto nasale.
CAPITOLO VII
Bollatura
27. La bollatura dev'essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale.
28. La bollatura deve essere praticata a mezzo di bollo di forma ovale, delle dimensioni di 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza. Sul bollo devono figurare, in caratteri perfettamente leggibili, le indicazioni seguenti:
- nella parte superiore, il nome del paese speditore in lettere maiuscole;
- al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello;
- nella parte inferiore, una delle sigle C.E.E. o E.E.G. o E.W.G..
I caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,8 cm per le lettere e di 1 cm per le cifre.
29. Le carcasse sono bollate con marchio a inchiostro conformemente al numero 28:
- quelle di peso superiore a 60 chilogrammi devono essere contrassegnate con bolli su ciascuna mezzena, almeno nelle regioni seguenti; faccia esterna della coscia, lombata, groppa, costato, spalla e regione dorsale della pleura;
- le altre devono recare almeno quattro bolli e precisamente su ciascuna spalla e sulla faccia esterna di ciascuna coscia.
30. Testa, lingua, cuore, polmoni e fegato devono essere bollati a inchiostro o a fuoco con marchio conformemente al numero 28. Tuttavia, per gli ovini e i caprini la bollatura della lingua e del cuore non è obbligatoria.
31. Le parti ricavate nei laboratori di sezionamento dalle carcasse regolarmente bollate devono, se prive di bollo, essere contrassegnate a inchiostro o a fuoco conformemente al numero 28. Il bollo deve recare al centro, invece del numero di riconoscimento veterinario del macello, quello del laboratorio di sezionamento.
32. Nella spedizione di parti di carcassa o di frattaglie imballate, un bollo conforme ai numeri 28 e 31 deve essere apposto ad una etichetta ben visibile applicata all'imballaggio.
L'etichetta deve, oltre al bollo, recare le indicazioni seguenti:
- numero di serie;
- denominazione anatomica delle parti o frattaglie;
- denominazione della specie animale cui appartengono le parti o frattaglie;
- peso netto dell'unità d'imballaggio.
Un duplicato dell'etichetta deve essere collocato all'interno di ogni unità d'imballaggio.
33. Per la bollatura a inchiostro, può essere usato esclusivamente metilvioletto.
CAPITOLO VIII
Certificato sanitario
34. Il certificato sanitario, che accompagna le carni durante il trasporto verso il paese destinatario, deve essere rilasciato dal veterinario ufficiale al momento della spedizione. Esso deve essere redatto perlomeno nella lingua del paese destinatario e recare le informazioni previste nel modello di cui all'Allegato II.
CAPITOLO IX
Deposito
35. Le carni fresche destinate agli scambi intracomunitari devono essere sottoposte a refrigerazione subito dopo l'ispezione post mortem e mantenute costantemente ad una temperatura interna inferiore o pari a +7° C per le carcasse e loro parti e + 3° C per le frattaglie.
CAPITOLO X
Trasporto
36. Le carni fresche possono essere trasportate soltanto in veicoli o mezzi sigillati, costruiti o attrezzati in modo che le temperature di cui al Capitolo IX siano assicurate per tutta la durata del trasporto.
37. I veicoli o mezzi destinati al trasporto di dette carni devono corrispondere alle seguenti esigenze:
a) le loro pareti interne e tutte le altre parti che possono venire a contatto con le carni devono essere in materiali resistenti alla corrosione e tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni né renderle nocive alla salute dell'uomo; dette pareti devono essere lisce, di facile pulizia e disinfezione;
b) devono essere provvisti di dispositivi atti ad assicurare la protezione delle carni contro insetti e polvere e costruiti in modo tale da impedire ogni fuoriuscita di liquidi;
c) per il trasporto di carcasse, mezzene o quarti di carne, essi devono essere muniti di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento: tale disposizione non si applica alle carni congelate e provviste di imballaggio igienico.
38. I veicoli o mezzi utilizzati per il trasporto delle carni non possono in alcun caso essere adibiti al trasporto di animali vivi o di prodotti che possano alterare o contaminare le carni.
39. Nessun altro prodotto può essere trasportato con le carni in uno stesso veicolo o mezzo. Inoltre, le trippe possono essere trasportate soltanto se sbiancate, le teste e le zampe soltanto se scuoiate o scottate e depilate.
40. La pulizia e la disinfezione dei veicoli o mezzi adibiti al trasporto delle carni devono aver luogo immediatamente dopo lo scarico.
41. Le carcasse, le mezzene e i quarti, eccetto la carne congelata e imballata in condizioni che corrispondano alle esigenze dell'igiene, devono essere sempre trasportati appesi; le altre parti e le frattaglie devono essere trasportate appese o collocate su supporti, ove non siano imballate o contenute in recipienti resistenti alla corrosione. Tali supporti, imballaggi e recipienti devono corrispondere alle esigenze dell'igiene. I visceri devono sempre essere trasportati in imballaggi resistenti ed impermeabili ai liquidi ed alle sostanze grasse. Gli imballaggi non possono essere riutilizzati se non previa pulizia e disinfezione.
42. Il veterinario ufficiale deve assicurarsi prima della spedizione che i veicoli o mezzi adibiti al trasporto nonché le condizioni di carico corrispondano alle prescrizioni d'igiene stabilite nel presente Capitolo.
N.d.R. La presente direttiva è stata SOSTITUITA dall'art. 1 della Dir. 91/497/CEE e ABROGATA dall'art. 2 della Dir. 2004/41/CE, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.