
DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 21 aprile 2004
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 157
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio.
N.d.R. Il testo della presente direttiva è stato sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 giugno 2004, n. L 195.
Note sul recepimento
Adottata il: 21 aprile 2004
Entrata in vigore il: 30 aprile 2004
Termine per il recepimento: 1° gennaio 2006
Recepita il: non ancora recepita
Provvedimenti nazionali di recepimento
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, l'articolo 95 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
1) Numerose direttive stabiliscono norme di polizia sanitaria e di sanità pubblica per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di origine animale.
2) I seguenti atti contengono nuove norme che rifondono e aggiornano le norme delle suddette direttive:
- regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (4),
- regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale (5),
- regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (5),
e
- direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (6).
3) E' pertanto opportuno abrogare le precedenti direttive. Poiché il regolamento (CE) n. 852/2004 prevede l'abrogazione della direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari (7), la presente direttiva deve unicamente abrogare le direttive relative ai prodotti di origine animale.
4) Poiché le nuove norme in materia di igiene e la direttiva 2002/99/CE sostituiranno le norme sulle carni fresche e i prodotti a base di carne contenute in quest'ultima direttiva, i requisiti dalla direttiva 72/462/CEE (8) dovrebbero continuare ad applicarsi solo all'importazione di animali vivi.
5) Occorre tuttavia prevedere che alcune norme di attuazione rimangano in vigore in attesa dell'adozione delle misure richieste dal nuovo quadro giuridico.
6) Per tener conto della rifusione è inoltre necessario modificare le direttive 89/662/CEE (9), 92/118/CEE (10) del Consiglio e la decisione 95/408/CE (11) del Consiglio,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
GU C 365 E del 19.12.2000.
GU C 155 del 29.5.2001.
Parere del Parlamento europeo del 3 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 27 ottobre 2003 (GU C 48 E del 24.2.2004) e posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004.
GU L 139 del 30.4.2004.
GU L 139 del 30.4.2004.
GU L 18 del 23.1.2003.
GU L 175 del 19.7.2003.
Direttiva 72/462/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (GU L 302 del 31.12.1972). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003).
Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003).
Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993). Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE della Commissione (GU L 13 del 18.1.2003).
Decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (GU L 243 dell'11.10.1995). Decisione modificata da ultimo da regolamento (CE) 806/2003.
Ai fini della presente direttiva si intende per "data pertinente" la data di applicazione dei regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.
Le seguenti direttive sono abrogate con effetto dalla data pertinente:
1) direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (1);
2) direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (2);
3) direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3);
4) direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (4);
5) direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (4);
6) direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (5);
7) direttiva 89/362/CEE della Commissione, del 26 maggio 1989, relativa alle condizioni igieniche generali nelle aziende produttrici di latte (6);
8) direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (7);
9) direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (8);
10) direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (8);
11) direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (8);
12) direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (8);
13) direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (8);
14) direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (8);
15) direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE (9);
e
16) direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni (10).
GU 121 del 29.7.1964. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995).
GU L 55 dell'8.3.1971. Direttiva modificata da ultimo da regolamento (CE) n. 807/2003.
GU L 302 del 31.12.1972. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.
GU L 26 del 31.1.1977. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.
GU L 47 del 21.2.1980. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.
GU L 156 dell'8.6.1989.
GU L 212 del 22.7.1989. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
GU L 268 del 24.9.1991. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
GU L 187 del 7.7.1992.
GU L 368 del 31.12.1994. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.
La direttiva 92/118/CEE è modificata come segue con effetto dalla data pertinente:
1) tutti i riferimenti agli "allegati I e II" sono sostituiti dai riferimenti all'"allegato I";
2) all'articolo 4, punto 1, sono soppresse le parole "e all'allegato II per gli aspetti di sanità pubblica";
3) è abrogato l'allegato II.
1. Con effetto dalla data pertinente i riferimenti alle direttive elencate nell'articolo 2 o all'allegato II della direttiva 92/118/CEE sono intesi, a seconda del contesto, come riferimenti ai seguenti atti:
a) regolamento (CE) n. 853/2004;
b) regolamento (CE) n. 854/2004;
oppure
2. In attesa dell'adozione di criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo della temperatura secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004 continuano ad applicarsi i criteri e i requisiti stabiliti nelle direttive di cui all'articolo 2, nell'allegato II della direttiva 92/118/CEE o nelle relative norme di attuazione.
3. In attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie in base al regolamento (CE) n. 852/2004, al regolamento (CE) n. 853/2004, al regolamento (CE) n. 854/2004 ovvero alla direttiva 2002/99/CE, continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, i seguenti atti:
a) norme di attuazione adottate in base alle direttive di cui all'articolo 2;
b) norme di attuazione adottate in base all'allegato II della direttiva 92/118/CEE, eccettuata la decisione 94/371/CE (1);
c) norme di attuazione adottate in base alla direttiva 72/462/CEE;
e
d) elenchi provvisori dei paesi terzi e degli stabilimenti di paesi terzi stilati in conformità della decisione 95/408/CE.
GU L 168 del 2.7.1994.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le norme di polizia sanitaria di cui alla direttiva 72/462/CEE continuano ad applicarsi solo all'importazione di animali vivi.
2. Con effetto dalla data pertinente, la direttiva 72/462/CEE continua ad applicarsi solo all'importazione di animali vivi.
La direttiva 89/662/CEE è modificata come segue con effetto dalla data pertinente:
1) I riferimenti ai:
a) "prodotti di origine animale disciplinati dalle direttive riportate nell'allegato A" di cui all'articolo 1;
b) "prodotti ottenuti conformemente alle direttive menzionate nell'allegato A" di cui all'articolo 4, paragrafo 1,
sono sostituiti da "prodotti di origine animale disciplinati dagli atti di cui all'allegato A".
2) L'allegato A è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO A
CAPO I
Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (*).
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale (**).
CAPO II
Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (***).
Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (****)."
(*) GU L 18 del 23.1.2003.
(**) GU L 139 del 30.4.2004.
(***) GU L 62 del 15.3.1993. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE della Commissione (GU L 13 del 18.1.2003).
(****) GU L 273 del 10.10.2002. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione (GU L 117 del 13.5.2003).
Nella decisione 95/408/CE l'articolo 9 è sostituito dal seguente con effetto dalla data di entrata in vigore della presente direttiva:
"Articolo 9
La presente decisione si applica fino alla "data pertinente", come definita all'articolo 1 della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano."
(*) GU L 157 del 30.4.2004.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data pertinente. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.