
LEGGE REGIONALE 4 giugno 1964, n. 10
G.U.R.S. 6 giugno 1964, n. 25
Decentramento di attribuzioni regionali in materia di trasporti e provvidenze per favorire la municipalizzazione degli autoservizi comunali di linea.
N.d.R. Con l'art. 27, comma 6, della L.R. 19/2005 è stato previsto il riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale della Regione, secondo un piano da redigere. La stessa norma ha previsto la regolamentazione del servizio nelle more dell'approvazione del predetto piano.
Testo annotato al 22/12/2005
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
E' devoluta alle amministrazioni comunali la potestà in ordine alla concessione dei pubblici servizi di trasporto sotto indicati, quando la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio del comune:
a) autolinee, eccettuate quelle che collegano il comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino;
b) filovie;
c) funicolari aeree (funivie);
d) slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie.
La stessa potestà è devoluta alle predette amministrazioni, allorquando il servizio di trasporto, diretto a collegare località dello stesso comune, debba effettuarsi mediante attraversamento di zone ricadenti in territorio di comuni limitrofi. Per l'istituzione di fermate in tali zone, occorre l'adesione della Giunta municipale del Comune interessato.
Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei servizi anzidetti sono accordate con provvedimento del Sindaco, su conforme deliberazione del Consiglio comunale, previo parere tecnico dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, preceduto dalle riunioni istruttorie se trattasi di autolinee, e, nei rimanenti casi, sentiti anche i pareri tecnici degli altri organi previsti dalle vigenti disposizioni.
Le disposizioni per la disciplina e la sicurezza dei servizi sono impartite, sia all'atto della concessione che successivamente, dall'autorità concedente, sentito l'Ispettorato della motorizzazione civile, il cui parere è vincolante per quanto attiene alla sicurezza dell'esercizio.
Spetta all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti la vigilanza sullo svolgimento dei servizi predetti.
I Comuni, ai fini della facoltà di assunzione diretta di pubblici servizi urbani di trasporto, per gli effetti contemplati dal Testo Unico 15 ottobre 1925, n. 2578, provvedono alla relativa manifestazione di volontà con deliberazione dei rispettivi Consigli, a norma delle disposizioni sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6, convertito nella legge 15 marzo 1963, n. 16.
I Comuni, che vogliano avvalersi della facoltà prevista dall'articolo precedente relativamente a servizi affidati all'industria privata, vi provvedono a norma del primo comma dell'art. 24 del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578.
A tal fine la deliberazione di assunzione diretta del pubblico servizio di trasporto contiene anche la manifestazione della volontà di avvalersi della facoltà di riscatto e determina il relativo preavviso che non può essere inferiore a tre mesi.
Il preavviso di riscatto è notificato agli interessati entro tre giorni dalla data in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.
La deliberazione divenuta esecutiva è trasmessa all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro dieci giorni dalla data predetta.
La deliberazione prevista dall'articolo precedente deve contenere:
a) l'approvazione, previo parere dell'Ispettorato per la motorizzazione civile e dell'Ufficio tecnico erariale competente per territorio, di apposito progetto tecnico-finanziario contenente la previsione delle spese necessarie per la corresponsione dell'indennità ai concessionari, da calcolarsi a norma del comma quarto e seguenti dell'art. 24 del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578;
b) l'autorizzazione, ove i Comuni non possano altrimenti provvedere alle spese anzidette, a contrarre, a norma dell'art. 27 del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, e delle disposizioni del successivo art. 5, con gli istituti abilitati al credito a tasso ridotto in favore di enti locali, mutui per il fabbisogno finanziario occorrente alla corresponsione dell'equa indennità ai concessionari;
c) l'autorizzazione ad effettuare le cessioni previste dal successivo art. 6.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere del Comitato regionale di coordinamento per i trasporti, espresso anche sulla base di una relazione economico-finanziaria e di redditività delle aziende da municipalizzare compilata dalla Ragioneria Generale della Regione, è autorizzato a concedere ai Comuni che abbiano adottato la deliberazione prevista dagli articoli precedenti un contributo annuo, per la durata di 5 anni, nella misura del 22,40 per cento dell'intero ammontare delle spese ritenute ammissibili.
I contributi previsti dall'articolo precedente non possono essere concessi nel caso di servizi gestiti dall'Azienda Siciliana Trasporti.
Il pagamento dell'indennità dovuta ai concessionari è effettuato mediante cessione ai medesimi, per la parte spettante, del ricavato del mutuo previsto dall'art. 4 ovvero del contributo previsto dall'art. 5, ove i predetti concessionari ne abbiano fatto richiesta entro il termine di preavviso indicato nel secondo comma dell'articolo 3.
I Comuni interessati, ricevuta comunicazione del decreto di concessione del contributo regionale, provvedono, in linea di urgenza, a tutti gli adempimenti necessari per il conseguimento immediato degli impianti, dei materiali e delle attrezzature da rilevare dai concessionari e per assicurare la continuità dei servizi dai medesimi disimpegnati.
A tal fine i Sindaci dei Comuni predetti, con apposito provvedimento, attribuiscono in favore dei concessionari, a titolo di liquidazione provvisoria dell'indennità loro dovuta, la corrispondente parte del ricavato del contraendo mutuo previsto dall'art. 4 ovvero del contributo previsto dall'art. 5.
Nel provvedimento è dichiarata la cessazione delle concessioni.
Dalla data di notifica del provvedimento previsto dall'articolo precedente, l'esercizio dei servizi già in concessione passa di diritto al Comune, il quale può provvedervi con gestione provvisoria.
Dalla stessa data gli impianti fissi, il materiale rotabile ed ogni altra attrezzatura, di cui sia prevista l'acquisizione nel progetto tecnicofinanziario, sono trasferiti al Comune, rimanendo soggetti, secondo la loro natura, al vincolo di riservato dominio od a garanzia ipotecaria in favore dei concessionari, nelle more della liquidazione dell'indennità definitiva a norma dei comma sesto e seguenti dell'art. 24 del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578 e della stipula del mutuo previsto all'art. 4.
Il personale dipendente dalle ditte concessionarie in servizio alla data della deliberazione prevista dall'art. 3, passa senza soluzione di continuità, alle dipendenze della gestione comunale nel momento in cui quest'ultima si immette nell'esercizio dei servizi, conservando ogni diritto inerente al precedente rapporto.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle procedure per l'assunzione diretta di autoservizi comunali comunque iniziate dai Comuni precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
A tal fine le deliberazioni già adottate sono integrate in conformità delle norme contenute nei precedenti articoli. Il preavviso ai concessionari interessati è notificato nel termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Dall'entrata in vigore della presente legge, ai servizi disimpegnati a mezzo di gestioni commissariali in danno disposte dall'Amministrazione regionale nei confronti di concessionari dichiarati decaduti, i Comuni competenti, che abbiano comunque dichiarato di volersi avvalere della facoltà prevista dall'art. 2, provvedono con proprie gestioni provvisorie continuando ad avvalersi degli impianti e del materiale già destinato ai servizi medesimi.
Nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni predetti sono tenuti ad integrare, in conformità delle norme contenute nei precedenti articoli, le deliberazioni in precedenza adottate, includendo nei progetti tecnico-finanziari, anche ai fini della concessione del contributo regionale, la previsione di spesa per la corresponsione ai concessionari indicati nei precedenti comma, del corrispettivo di uso degli automezzi o del prezzo eventualmente dovuto per il loro acquisto secondo le norme contenute nei capitolati di concessione e nelle vigenti leggi.
Per il trasferimento degli impianti e dei materiali si osservano le norme contenute negli artt. 7 e 8.
Al personale si applica il disposto dell'art. 8.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a liquidare le eventuali passività afferenti alle gestioni commissariali dallo stesso disposte e ad esperire tutti gli atti necessari per le relative azioni di rivalsa.
Ai fini della concessione del contributo previsto dall'art. 5 è autorizzata, per gli esercizi 1963-64, 1965, 1966, 1967 e 1968, la spesa complessiva di lire 10.080.000.000, da stanziare per lire un miliardo e 8 milioni nell'esercizio 1963-64, per lire 3.024.000.000, nell'esercizio 1965 e per lire 2.016.000.000, per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1968.
Per le finalità indicate nell'art. 11 è autorizzata, per l'esercizio in corso, la spesa di lire 500.000.000.
Agli oneri, pari a lire 1.508.000.000, ricadenti nell'esercizio in corso, si fa fronte per lire 800 milioni, mediante prelievo dal cap. 66 dello stato di previsione della spesa della Regione e per il rimanente importo di lire 708.000.000, utilizzando le disponibilità residue esistenti in lire 400 milioni sugli stanziamenti iscritti in forza dell'art. 29 della legge 13 marzo 1959, n. 4, ed in lire 308.000.000 sugli stanziamenti iscritti in forza dell'art. 44 della legge medesima.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Nella concessione del contributo previsto dall'art. 5, è data la precedenza ai Comuni capoluoghi di provincia aventi popolazione superiore ai 200 mila abitanti, nonchè a quelli in cui esistono, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, gestioni commissariali disposte dall'Amministrazione regionale e in danno di precedenti concessionari. (1)
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7/69, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere ai comuni che gestiscono linee di trasporto urbane, dei contributi per il rinnovo degli automezzi delle aziende municipalizzate.
La possibilità di concessione di contributi è stata prevista anche dall'art. 12 della L.R. 43/76, nel testo sostituito dall'art. 3 della L.R. 18/77, ad enti pubblici, consorzi di enti pubblici ed aziende speciali.