
LEGGE REGIONALE 4 giugno 1964, n. 12
G.U.R.S. 6 giugno 1964, n. 25
Provvidenze in favore delle zone viticole colpite da peronospera.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 41/1969)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste è autorizzato a concedere i benefici previsti dalla presente legge ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, nonchè ai piccoli proprietari le cui aziende, a seguito della perdita del prodotto, in dipendenza degli attacchi peronosperici dell'annata agraria 1963, sono state comprese nelle zone delimitate ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739.
Ai mezzadri o affittuari delle piccole proprietà ammesse a contributo spetta in ogni caso il contributo previsto dalla presente legge.
Per consentire l'effettuazione di una razionale lotta, da eseguirsi nella successiva campagna viticola, contro la peronospera e l'oidio può essere concesso ai piccoli proprietari un contributo straordinario nella misura massima di L. 10.000 ad ettaro, elevabile ad un massimo di L. 15.000 a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti di cui al precedente art. 1.
I coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti e i piccoli proprietari debbono presentare domanda al comune nel cui territorio ricade l'azienda danneggiata, entro il termine che sarà stabilito, fornendo tutti gli elementi necessari per l'individuazione del fondo e per il riconoscimento delle rispettive qualifiche.
Per la determinazione delle qualifiche di cui al precedente comma si applica l'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
L'erogazione del contributo di cui al precedente art. 2 è effettuata dai sindaci interessati, i quali in tale attività saranno assistiti da funzionari dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competenti per territorio e da due rappresentanti rispettivamente della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti e dell'Alleanza coltivatori siciliani, ed è subordinata all'impegno, da parte dei beneficiari, di effettuare la lotta contro la peronospera e lo oidio secondo le norme tecniche che saranno fissate dai competenti organi.
In rapporto all'estensione dei terreni compresi, per attacchi peronosperici o di oidio, nelle zone delimitate di cui all'art. 1 della presente legge, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste ripartirà provincialmente lo stanziamento previsto per la conseguente lotta fito-sanitaria.
A cura degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, sentiti i rispettivi comitati provinciali, la somma assegnata sarà ripartita fra i comuni interessati ed accreditata ai sindaci dei comuni stessi in ragione della estensione dei terreni vignati di ciascun comune compresi nelle zone delimitate ai sensi della citata legge 21 luglio 1960, n. 739.
I sindaci dei comuni interessati renderanno conto dell'utilizzo delle assegnazioni avute al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
(modificato dall'art. 1 della L.R. 41/69)
Allo scopo di consentire all'Istituto della vite e del vino il potenziamento della sua attività di sperimentazione in ordine alla lotta anticrittogamica, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo di L. 30.000.000.
Al fine di consentire una tempestiva ed efficace difesa delle zone viticole della Sicilia, l'Amministrazione regionale verserà annualmente all'Istituto la somma di lire 25 milioni per il potenziamento delle osservazioni delle manifestazioni peronosporiche e per il tempestivo avvertimento ai produttori interessati.
La somma sopra detta sarà versata all'Istituto entro il mese di gennaio di ogni anno.
L'Istituto presenterà annualmente al Governo della Regione e alla Giunta di bilancio dell'Assemblea regionale siciliana una relazione tecnica sul servizio antiperonosporico unitamente al consuntivo dell'ente, a mente dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1963, n. 28.
Per le finalità del presente articolo è iscritta nel bilancio della Regione, per ciascun esercizio, la spesa di lire 25 milioni nella rubrica "Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
Per l'esercizio 1969 la somma è iscritta al capitolo n. 11558 della rubrica Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
Per le finalità di cui all'art. 2 è autorizzata, per il corrente esercizio finanziario, la spesa di L. 1.170.000.000 da iscriversi nel bilancio della Regione, rubrica Assessorato Agricoltura e Foreste.
Per gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 6 è autorizzata la spesa di L. 10.000.000 da iscriversi nel bilancio della Regione, rubrica Assessorato Agricoltura e Foreste.
Per gli esercizi successivi provvederà la legge di bilancio.
Agli oneri derivanti dalla presente legge, previsti in lire 1.210.000.000 per l'anno in corso, si fa fronte con le disponibilità residue esistenti sugli stanziamenti iscritti in forza delle seguenti leggi regionali e per gli importi a fianco indicati:
- L. 420.000.000, legge 11 marzo 1957, n. 24 (cap. 509 esercizio 1963-64);
- L. 500.000.000, legge 11 marzo 1957, n. 24 (cap. agg. 859 esercizio 1963-64);
- L. 100.000.000, legge 25 giugno 1956, n. 38 (cap. agg. 861 esercizio 1963-64)
e con le disponibilità residue dei seguenti capitoli aggiunti per l'esercizio finanziario in corso;
- L. 140.000.000 (cap. agg. 871);
- L. 50.000.000 (cap. agg. 873).
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.