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LEGGE REGIONALE 21 novembre 1969, n. 41

G.U.R.S. 22 novembre 1969, n. 58

Potenziamento del servizio per la lotta contro le malattie della vite dell'Istituto regionale della vite e del vino.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il comma secondo dell'art. 6 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 12, è sostituito dai seguenti:

"Al fine di consentire una tempestiva ed efficace difesa delle zone viticole della Sicilia, l'Amministrazione regionale verserà annualmente all'Istituto la somma di lire 25 milioni per il potenziamento delle osservazioni delle manifestazioni peronosporiche e per il tempestivo avvertimento ai produttori interessati".

"La somma sopra detta sarà versata all'Istituto entro il mese di gennaio di ogni anno".

"L'Istituto presenterà annualmente al Governo della Regione e alla Giunta di bilancio dell'Assemblea regionale siciliana una relazione tecnica sul servizio antiperonosporico unitamente al consuntivo dell'ente, a mente dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1963, n. 28".

"Per le finalità del presente articolo è iscritta nel bilancio della Regione, per ciascun esercizio, la spesa di lire 25 milioni nella rubrica "Assessorato dell'agricoltura e delle foreste".

"Per l'esercizio 1969 la somma è iscritta al capitolo n. 11558 della rubrica "Assessorato dell'agricoltura e delle foreste".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 novembre 1969.

FASINO