
LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1965, n. 37
G.U.R.S. 4 dicembre 1965, n. 53
Modifiche ed integrazioni alla legge 11 gennaio 1963, n. 2, istitutiva dell'Ente minerario siciliano.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 38/1965 e annotato al 12/4/1967)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano, di cui all'art. 6 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, è reintegrato per 8 miliardi di lire per le operazioni effettuate ai sensi dell'art. 24 dello Statuto approvato con decreto presidenziale 20 settembre 1963, n. 135-A.
La somma di cui al 3° comma dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, destinata a costituire il fondo di dotazione dell'Ente, è aumentata di L. 4 miliardi, il cui importo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa per il bilancio della Regione, rubrica "Industria e Commercio", per l'esercizio 1968.
Il fondo di rotazione, costituito con legge 13 marzo 1959, n. 4, e trasferito all'Ente minerario siciliano, continua i finanziamenti dei piani previsti agli artt. 11, 12, 13, 14 della legge stessa fino alla loro definizione.
A tal fine è stanziata la somma di L. 1.500.000.000 da destinare esclusivamente per gli scopi suddetti.
Alle ulteriori eventuali esigenze si provvede con legge di bilancio.
Le operazioni previste dall'ultimo comma dello art. 24 dello Statuto dell'Ente minerario siciliano non possono essere effettuate dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(integrato dall'art. 1 della L.R. 38/65)
Il fondo di cui all'articolo precedente è altresì integrato in ragione di L. 1.500.000.000 per salari eccezionalmente erogati e per i servizi di trasporto e per il servizio viveri di miniera, salva l'eventuale rivalsa nei confronti dei datori di lavoro inadempienti.
Ai corsi di qualificazione, previsti dall'art. 11 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, possono partecipare gli operai delle miniere smobilitate per effetto della legge 13 marzo 1959, n. 4, che non abbiano usufruito a seguito della chiusura dell'azienda della suddetta agevolazione.
La spesa prevista dal 1° comma del presente articolo è posta a carico del bilancio della Regione così ripartita:
- 500 milioni di lire nell'esercizio 1965;
- 1.000 milioni di lire negli esercizi dal 1966 al 1970 in ragione di 200 milioni all'anno.
L'art. 10 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, si applica anche alle miniere pervenute all'Ente per effetto della legge 30 giugno 1964, n. 16.
Gli accertamenti di cui all'art. 10 predetto saranno effettuati entro il termine di cinque mesi dalla consegna della miniera. (1)
Si rimanda all'art. 1 della L.R. 34/67.
Qualora le obbligazioni emesse ai sensi della legge 11 gennaio 1963, n. 2, siano assistite da garanzia regionale, esse sono equiparate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie.
In tale caso gli istituti incaricati del servizio di tesoreria per conto della Regione sono autorizzati ad investire nei predetti titoli fino a 2/10 delle relative disponibilità di cassa con le garanzie previste dalla legge 30 giugno 1952, n. 17. L'Ente minerario siciliano è autorizzato ad organizzare corsi di qualificazione speciali per i dipendenti del Centro Industriale dell'E.Z.I. di Terrapelata licenziati precedentemente alla data del 30 giugno 1965 in analogia a quanto disposto dall'art. 11 della legge 11 gennaio 1963, n. 2.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 per l'esercizio in corso.
(sostituito dall'art. 2 della L.R. 38/65)
All'onere di L. 10.050 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1965, si provvede per 650 milioni di lire mediante l'autorizzazione degli stanziamenti di competenza dei capitoli 713 e 720 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, e per 9.400 milioni di lire mediante la contrazione di un prestito di pari importo con uno degli istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione, della durata di anni 6 e con una protrazione di 5 anni.
Al rimborso del prestito di cui al precedente comma si provvede con gli appositi stanziamenti da iscrivere nel bilancio della Regione nella misura di 438 milioni di lire per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970 e di 1.856 milioni di lire per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1976.
E' abrogato il 2° comma dell'art. 1 della legge 4 agosto 1960, n. 32.