
LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1965, n. 38
G.U.R.S. 4 dicembre 1965, n. 53
Modifiche alla legge 3 dicembre 1965, n. 37, concernente l'Ente minerario siciliano.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
All'art. 2 della legge 3 dicembre 1965, n. 37, recante modifiche ed integrazioni alla legge 11 gennaio 1963, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
"La spesa prevista dal 1° comma del presente articolo è posta a carico del bilancio della Regione così ripartita:
- 500 milioni di lire nell'esercizio 1965;
- 1.000 milioni di lire negli esercizi dal 1966 al 1970 in ragione di 200 milioni all'anno".
L'art. 5 della legge 3 dicembre 1965, n. 37, richiamata nel precedente articolo, è sostituito dal seguente:
"All'onere di L. 10.050 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1965, si provvede per 650 milioni di lire mediante l'autorizzazione degli stanziamenti di competenza dei capitoli 713 e 720 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, e per 9.400 milioni di lire mediante la contrazione di un prestito di pari importo con uno degli istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione, della durata di anni 6 e con una protrazione di 5 anni.
Al rimborso del prestito di cui al precedente comma si provvede con gli appositi stanziamenti da iscrivere nel bilancio della Regione nella misura di 438 milioni di lire per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970 e di 1.856 milioni di lire per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1976.
E' abrogato il 2° comma dell'art. 1 della legge 4 agosto 1960, n. 32".