
LEGGE REGIONALE 17 aprile 1965, n. 10
G.U.R.S. 17 aprile 1965, n. 16
Integrazioni e modifiche alla legge approvata dalla A.R.S. il 6 novembre 1964, (L.R. 9/65) concernente "Modifiche alle leggi 31 gennaio 1957, n. 10; 1° agosto 1953, n. 43 e 31 marzo 1959, n. 10 e disposizioni relative alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica ed artistica".
Testo annotato al 4/6/1970
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Gli articoli 5, 6 e 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 6 novembre 1964, (L.R. 9/65) concernente "Modifiche alle leggi 31 gennaio 1957, n. 10, 1° agosto 1953, n. 43, 31 marzo 1959, n. 10 e disposizioni relative alle scuole ed agli istituti di istruzione artistica e tecnica" sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
"Art. 5 - Agli oneri previsti dagli articoli 2 e 4 della presente legge si fa fronte mediante prelievo di pari somma dal capitolo 607 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1965".
"Art. 6 - Per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 3, 7 e 8 della presente legge è autorizzata, nel corrente esercizio finanziario, la spesa di lire 170.000.000 cui si fa fronte mediante prelevamento del relativo importo dal cap. 607 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso, si provvederà ai maggiori oneri derivanti dalla applicazione degli articoli 1, 3, 7 e 8 della presente legge, con legge di bilancio".
"Art. 7 - All'istituzione degli istituti d'arte, delle scuole professionali femminili e di magistero per la donna nonchè degli istituti tecnici femminili si provvede con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Le scuole professionali femminili e di magistero per la donna possono essere trasformate in istituti tecnici femminili con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione".(1)
L'art. 7 della L.R. 9/65, nel testo sostituito dal presente, è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 5/70.
L'art. 11 della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 6 novembre 1964 (L.R. 9/65) richiamata all'articolo precedente è abrogato.