
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1966, n. 34
G.U.R.S. 31 dicembre 1966, n. 62
Provvidenze per la vendemmia 1966.
Testo annotato al 12/4/1967
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Per la vendemmia 1966 l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di uva associati in cooperative o consorzi per il conferimento dell'uva prodotta, ai fini della conservazione, lavorazione e vendita collettiva, un contributo sulle spese complessive di gestione di lire 650 per quintale di uva conferita.
Tale contributo è corrisposto ai produttori per il tramite delle cooperative o dei Consorzi.
Per i produttori che conferiscono l'uva presso cantine sociali, prevalentemente costituite da mezzadri, coloni, compartecipanti, assegnatari, coltivatori diretti proprietari o affittuari il contributo è stabilito in lire 700 per quintale di uva conferita.
Per la vendemmia 1966 le provvidenze di cui al precedente articolo sono disposte anche a favore dei produttori di uva che abbiano conferito il prodotto presso enopoli o cantine gestite dall'Istituto regionale della vite e del vino o da altri enti e dai consorzi agrari anche se non sono soci degli stessi.
Il contributo di cui ai precedenti articoli è aumentato di lire 300 per ogni quintale di uva conferita in favore dei produttori conferenti dell'Isola di Pantelleria e delle Isole minori.
Alle cooperative e consorzi che, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, avviano alla distillazione prodotti vinosi, non inferiori all'8 per cento dell'uva conferita, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un premio di lire 200 per quintale di uva ammassata.
L'Assessore per l'agricoltura e le foreste, con suo decreto, stabilirà il grado alcoolico del prodotto vinoso da destinare alla distillazione da ciascun ente ammassatore in base alla sua media.
L'Ente ammassatore potrà fruire di detta agevolazione se avrà effettuato la denuncia prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162. (1)
Le provvidenze di cui all'articolo annotato sono estese agli enopoli e cantine gestite dall'Istituto regionale della vite e del vino ai sensi dell'art. 4 della L.R. 40/67.
In favore degli agricoltori, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti delle zone viticole di Pantelleria e delle altre Isole minori, la cui produzione risulta ridotta in misura superiore al 50 per cento a seguito degli attacchi peronosperici del 1966, è autorizzata la concessione di contributi per un importo complessivo di lire 90 milioni.
Il predetto contributo sarà erogato secondo le norme di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 25 giugno 1965, n. 16.
Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni da iscrivere per lire 100 milioni nell'esercizio in corso e per lire 800 milioni nell'esercizio 1967.
All'onere ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando la disponibilità esistente nello stanziamento iscritto in forza della legge 5 ottobre 1965, n. 24, al capitolo 555 dello stato di previsione della Regione per l'anno 1966.
All'onere ricadente nell'esercizio 1967 si fa fronte utilizzando parte del maggior gettito dell'imposta di ricchezza mobile.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 dicembre 1966.
CONIGLIO