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LEGGE REGIONALE 12 aprile 1967, n. 40

G.U.R.S. 12 aprile 1967, n. 16

Modifiche alla legge 2 maggio 1963, n. 28 concernente l'Istituto regionale della vite e del vino.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere all'Istituto regionale della vite e del vino la somma di L. 100 milioni a titolo di integrazione straordinaria del bilancio dell'esercizio 1966.

All'onere relativo si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1967, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi.

Art. 2

All'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967 è apportata la seguente variazione:

Partita che si modifica:

Provvedimenti per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli, variazione in meno L. 100.000.000.

Art. 3

Il presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Le provvidenze di cui all'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 34, sono estese agli enopoli e cantine gestite dall'Istituto regionale della vite e del vino.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 aprile 1967.

CONIGLIO