
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. a), della L.R. 16/96.
LEGGE REGIONALE 5 luglio 1966, n. 17
G.U.R.S. 6 luglio 1966, n. 32
Modifiche ed integrazioni al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, in materia di boschi e territori montani.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 60/1974)
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. a), della L.R. 16/96.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. a), della L.R. 16/96.
Il termine minimo di cui all'ultimo comma dell'art. 139 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3267 ed all'art. 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è elevato ad anni 15.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. a), della L.R. 16/96.
In aggiunta alle condizioni fissate dalla legislazione vigente, i contributi previsti dalle norme richiamate all'art. 1, nonchè quelli di cui al successivo art. 3 della presente legge, sono concessi alle Aziende speciali ed ai Consorzi di cui agli articoli 139 e 155 del citato regio decreto-legge n. 3267 a condizione che gli stessi proroghino i contratti di affitto attualmente in vigore con pastori, allevatori e loro cooperative, salvo loro rinunzia, e che documentino altresì l'applicazione della legge sull'equo canone.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. a), della L.R. 16/96.
I contributi previsti dalle leggi vigenti per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione dei prodotti della pastorizia, quando sono concessi alle Aziende speciali di cui all'art. 1, sono elevati fino ad un massimo dell'80% della spesa ammessa a contributo.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo graveranno sui capitoli di bilancio della Regione relativi ai contributi da concedere a termini dell'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. a), della L.R. 16/96.
(sostituito dall'art. 17 della L.R. 60/74)
La gestione tecnica del patrimonio delle aziende speciali silvo-pastorali dei comuni ed altri enti può essere affidata anche a laureati in scienze agrarie purchè in possesso della relativa abilitazione professionale.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. a), della L.R. 16/96.
Delle Commissioni amministratrici previste dagli articoli 142 e 158 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, fanno parte, con voto consultivo, due rappresentanti degli utenti di tutte le attività istituzionali degli Enti menzionati nell'art. 1 della presente legge.
Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le norme regolamentari relative all'applicazione del comma precedente.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. a), della L.R. 16/96.
Restano in vigore le norme non contrastanti con l'applicazione della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 luglio 1966.
CONIGLIO