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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. a), della L.R. 16/96.

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1966, n. 17

G.U.R.S. 6 luglio 1966, n. 32

Modifiche ed integrazioni al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, in materia di boschi e territori montani.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 60/1974)

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. a), della L.R. 16/96.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. a), della L.R. 16/96.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. a), della L.R. 16/96.

Art. 2

In aggiunta alle condizioni fissate dalla legislazione vigente, i contributi previsti dalle norme richiamate all'art. 1, nonchè quelli di cui al successivo art. 3 della presente legge, sono concessi alle Aziende speciali ed ai Consorzi di cui agli articoli 139 e 155 del citato regio decreto-legge n. 3267 a condizione che gli stessi proroghino i contratti di affitto attualmente in vigore con pastori, allevatori e loro cooperative, salvo loro rinunzia, e che documentino altresì l'applicazione della legge sull'equo canone.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. a), della L.R. 16/96.

Art. 3

I contributi previsti dalle leggi vigenti per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione dei prodotti della pastorizia, quando sono concessi alle Aziende speciali di cui all'art. 1, sono elevati fino ad un massimo dell'80% della spesa ammessa a contributo.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo graveranno sui capitoli di bilancio della Regione relativi ai contributi da concedere a termini dell'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. a), della L.R. 16/96.

Art. 4

(sostituito dall'art. 17 della L.R. 60/74)

La gestione tecnica del patrimonio delle aziende speciali silvo-pastorali dei comuni ed altri enti può essere affidata anche a laureati in scienze agrarie purchè in possesso della relativa abilitazione professionale.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. a), della L.R. 16/96.

Art. 5

Delle Commissioni amministratrici previste dagli articoli 142 e 158 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, fanno parte, con voto consultivo, due rappresentanti degli utenti di tutte le attività istituzionali degli Enti menzionati nell'art. 1 della presente legge.

Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le norme regolamentari relative all'applicazione del comma precedente.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 86, lett. a), della L.R. 16/96.

Art. 6

Restano in vigore le norme non contrastanti con l'applicazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 luglio 1966.

CONIGLIO