
LEGGE REGIONALE 13 maggio 1966, n. 12
G.U.R.S. 14 maggio 1966, n. 24
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966 (primo provvedimento).
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A".
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B".
Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per le finalità di cui ai capitoli indicati nella annessa tabella "C", sono differiti agli esercizi indicati nella tabella stessa.
Lo stanziamento del capitolo n. 85 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966, risultante in lire 3.539.680.000, è destinato: quanto a L. 3.014.680.000 alla copertura della spesa derivante dalla legge regionale 29 gennaio 1966, n. 1, concernente il conglobamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale e successive norme integrative, quanto a L. 125.000.000 alla copertura della spesa derivante dal provvedimento legislativo in corso concernente il marchio di qualità e la propaganda dei prodotti siciliani e quanto a lire 400.000.000 alla copertura della spesa derivante dal provvedimento legislativo in corso concernente la concessione di contributi per l'assistenza sanitaria generica agli artigiani in Sicilia.
Alla copertura della spesa di L. 300.000.000 autorizzata dalla legge regionale 13 maggio 1966, n. 11, concernente norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione, e ricadente nell'esercizio in corso, si provvede utilizzando lo stanziamento del capitolo numero 543 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966, fermo restando per gli esercizi successivi quanto disposto dall'art. 2 della citata legge.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 13 maggio 1966.
CONIGLIO
TABELLA A - variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1966. [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 14 maggio 1966, n. 24]