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LEGGE REGIONALE 20 aprile 1967, n. 49

G.U.R.S. 22 aprile 1967, n. 18

Istituzione dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 78/1976 e annotato al 7/11/1980)

N.d.R. Per effetto dell'art. 38 della L.R. 116/80 l'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia è stato soppresso con decorrenza dal 30/12/81.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' istituito l'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia, con personalità giuridica pubblica, avente lo scopo di provvedere alla valorizzazione ed alla migliore utilizzazione dei palazzi urbani e delle ville di Sicilia, di notevole interesse artistico, soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza e tutela del Presidente della Regione ed ha sede in Palermo.

Art. 2

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dal fondo di dotazione formato con i versamenti della Regione Siciliana e degli enti indicati al successivo articolo;

b) da eventuali dotazioni e lasciti;

c) dagli immobili che ad esso pervengano in virtù della presente legge.

Art. 3

Possono partecipare al fondo di dotazione dell'Ente le Amministrazioni provinciali, gli Enti provinciali del turismo siciliani, le Amministrazioni comunali, gli istituti di credito ed altri Enti pubblici, operanti nella Regione, con una contribuzione annua non inferiore a L. 1.000.000 e per un periodo non inferiore a dieci anni.

I Comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti possono aderire con una contribuzione annua di L. 500.000.

Art. 4

Organi dell'Ente sono:

1) il presidente;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) il Comitato esecutivo;

4) il Collegio dei revisori.

Il Presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta degli Istituti universitari siciliani di storia dell'arte medioevale e moderna delle facoltà di lettere e di quello di storia e stili dell'architettura della facoltà di architettura.

Art. 5

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) del presidente dell'Ente;

b) di un rappresentante dell'Amministrazione regionale con funzioni di vice presidente, nominato con decreto del Presidente della Regione di concerto con gli Assessori per il turismo, per la pubblica istruzione e per i lavori pubblici;

c) di uno dei presidenti delle Amministrazioni provinciali partecipanti nominato dal Presidente della Regione;

d) di uno dei presidenti degli Enti provinciali del turismo partecipanti nominato dal Presidente della Regione su designazione dell'Assessore per il turismo;

e) di uno dei sindaci delle Amministrazioni comunali partecipanti nominato dal Presidente della Regione su designazione dell'Assessore per gli enti locali;

f) di due membri scelti fra i rappresentanti degli Istituti di credito e degli altri Enti pubblici partecipanti;

g) di un rappresentante designato dalla Associazione "Italia Nostra", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, n. 1111;

h) dei soprintendenti ai monumenti ed alle gallerie della Sicilia;

i) di un rappresentante designato dalla Sezione siciliana dell'Istituto nazionale di urbanistica;

l) di un rappresentante designato dalla Facoltà di architettura di Palermo.

I membri indicati alle lettere f), g), h), i), l) sono nominati con decreto del Presidente della Regione.

Art. 6

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera entro il 30 ottobre di ciascun anno il bilancio preventivo di ciascun esercizio, che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, da sottoporre all'approvazione del Presidente della Regione.

Il bilancio preventivo è redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 17 e diviene esecutivo con l'approvazione del Presidente della Regione;

b) determina, tenuto conto dell'importanza storico-artistica dei monumenti, nonchè dell'urgenza e dell'entità dei lavori, l'ordine di precedenza, secondo il quale gli immobili indicati nell'art. 1 devono essere consolidati e restaurati;

c) delibera sulla richiesta di mutui agli Istituti di credito, nonchè sulle proposte di espropriazione, sugli acquisti, sulle alienazioni, e sulle accettazioni di lasciti e donazioni, chiedendo, ove occorra, le necessarie autorizzazioni;

d) delibera, entro il 31 marzo di ogni anno, sul conto consuntivo dell'esercizio scaduto da sottoporre entro un mese alla approvazione del Presidente della Regione;

e) delibera l'ordinamento interno dell'Ente che è sottoposto all'approvazione del Presidente della Regione;

f) adotta ogni altra determinazione di massima attinente al conseguimento dei fini indicati nell'art. 1.

Art. 7

Il Comitato esecutivo è composto:

a) dal presidente dell'Ente;

b) di uno dei soprintendenti indicati all'art. 5, designato dal Consiglio di amministrazione;

c) del rappresentante dell'Associazione "Italia Nostra";

d) di un rappresentante della sezione palermitana dell'Istituto nazionale di urbanistica;

e) del rappresentante della Facoltà di architettura.

Art. 8

Il Comitato esecutivo attua le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed esercita tutti i poteri che il Consiglio stesso ritiene di delegargli con determinazione da approvarsi da parte del Presidente della Regione.

Art. 9

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, sovraintende a tutti i servizi e convoca il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Ad esso il Presidente potrà delegare particolari attribuzioni e compiti con delibera da approvarsi da parte del Presidente della Regione.

Art. 10

Il Collegio dei revisori è composto:

a) di un funzionario della Presidenza della Regione con funzioni di Presidente;

b) di un funzionario dell'Assessorato regionale del turismo;

c) di un funzionario dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

Essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione.

Art. 11

Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le norme previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

In particolare provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente, assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato esecutivo.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Collegio dei revisori trasmette al Presidente della Regione una dettagliata relazione sulla gestione svolta dall'Ente nel corso del passato esercizio finanziario.

Art. 12

Indipendentemente dall'esercizio delle facoltà e dall'adempimento degli obblighi indicati nell'articolo precedente, i singoli membri del Collegio dei revisori sono tenuti a riferire immediatamente al Presidente della Regione su ogni irregolarità nel funzionamento dell'Ente della quale siano venuti a conoscenza.

Art. 13

I membri del Consiglio di amministrazione nonchè i membri del Collegio dei revisori durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

In caso di sostituzione di uno o più membri nel corso del quadriennio, i membri di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Art. 14

Le cariche di componente il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo ed il Collegio dei revisori sono gratuite. Ai componenti dei detti organi collegiali sono rimborsate solamente le spese da essi sostenute per la partecipazione alle sedute.

Art. 15

(modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 50/67 e dall'art. 20 della L.R. 78/76)

Salvo quanto disposto dall'art. 26 i fondi disponibili in ogni esercizio possono essere adibiti soltanto per le seguenti categorie di spesa:

a) servizio dei mutui;

b) concessione di contributi ed erogazione di fondi per l'applicazione dell'articolo 18;

c) acquisto di ville e palazzi dei quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione, e spese derivanti dall'esecuzione di opere di consolidamento o restauro degli immobili stessi, nonchè oneri derivanti dalle espropriazioni;

d) onere finanziario, che il Consiglio di amministrazione delibera di assumere a carico del bilancio dell'Ente, per opere di pronto intervento necessarie al consolidamento strutturale ovvero al restauro di affreschi, stucchi ed altre decorazioni pericolanti che ornano ville o palazzi, di eccezionale interesse artistico-storico ovvero aperte al godimento del pubblico, i cui proprietari si trovino, a giudizio del Consiglio di amministrazione, in disagiate condizioni economiche, o per i quali non si ravvisi la convenienza di procedere alla espropriazione o all'acquisto;

e) spese generali per missioni, studi, pubblicazioni ed altre eventuali.

Alle spese di cui alla lett. e non può essere assegnata una somma superiore al 10 per cento dei fondi disponibili in ogni esercizio finanziario.

Art. 16

Il servizio di tesoreria è affidato ad un Istituto di credito che abbia la sede centrale in Sicilia.

Art. 17

Ove le ville ed i palazzi, che abbiano formato oggetto delle modificazioni previste dalla legge nazionale 1° giugno 1939, n. 1089, abbisognino di opere per assicurare la loro conservazione e monumentalità o impedirne il deterioramento, l'Ente delibera di segnalarlo all'Assessore per la pubblica istruzione.

L'Assessore provvede ad esercitare tutte le attribuzioni previste dalla legge nazionale 1° giugno 1939, n. 1089, e nel caso in cui il proprietario non esegua direttamente le opere indicate al comma precedente, si sostituisce ad esso a norma degli articoli 14, 15 e 16 della citata legge nazionale anche a mezzo dell'Ente stesso, che eseguirà i relativi lavori sotto la vigilanza della competente Sopraintendenza.

Ogni deliberazione relativa all'esecuzione delle opere previste nel presente articolo, a carico dello Ente, è di competenza del Comitato esecutivo dell'Ente stesso. Tale deliberazione dovrà essere preceduta dall'accertamento che il credito derivante dall'Ente per effetto dell'esecuzione delle opere soprapreviste sia sufficientemente garantito.

Prima di iniziare i lavori, l'Ente deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso al proprietario di notificarsi almeno cinque giorni prima. Redatto lo stato di consistenza, l'Ente ha diritto di provvedere a tutte le opere.

La liquidazione delle opere effettuate, alla fine del lavoro, sarà fatta dall'Ente sentito il Soprintendente ai monumenti e l'ingegnere capo del Genio civile competenti per territorio e costituirà titolo esecutivo per il rimborso.

Contro la liquidazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Regione che provvede in via definitiva.

Le norme del presente articolo si applicano anche per la ricostruzione e la sistemazione dei parchi annessi alle ville, purchè siano stati oggetto delle notificazioni previste dalla legge nazionale sopracitata.

Art. 18

Il Comitato esecutivo può concedere dilazioni di pagamento, applicando un saggio di interesse non inferiore al 3%.

Art. 19

Su richiesta del proprietario che si assume l'onere dell'esecuzione delle opere indicate al precedente articolo, l'Ente può concedere mutui ipotecari ammortizzabili, in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni nè superiore a venti.

Il Comitato esecutivo può disporre che l'Ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, avuto riguardo alle condizioni economiche del proprietario ed al reddito che ritrae dall'immobile.

Qualora le condizioni del proprietario siano particolarmente disagiate, il Comitato esecutivo può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 % della somma capitale.

Al proprietario, che trovandosi nelle condizioni previste dal precedente comma, esegua, senza beneficiare del mutuo, le opere indicate all'art. 17 può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta.

Art. 20

(abrogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 50/67)

Art. 21

Nel caso in cui il valore del monumento da restaurare non sia sufficiente a garantire il credito dell'Ente o qualora si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico-storico, il Consiglio di amministrazione può deliberare di acquistare l'immobile o di promuovere l'espropriazione, comprese le pertinenze e le adiacenze necessarie od utili per assicurarne o migliorarne la prospettiva e le condizioni di ambiente o di decoro ovvero atte a garantire la perfetta funzionalità.

Nel caso in cui al comma precedente, la acquisizione all'Ente degli immobili di cui si tratta è riconosciuta di pubblica utilità.

Il Presidente della Regione, accertate le condizioni indicate al primo comma del presente articolo è autorizzato a procedere alla espropriazione con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 22

Alla cessazione dell'attività dell'Ente, i beni di proprietà dell'Ente sono devoluti al Demanio regionale.

Art. 23

L'Assessore per la pubblica istruzione è tenuto a far conoscere all'Ente le denunzie di atti di alienazione di palazzi e ville che gli pervengano da parte dei proprietari, a norma degli articoli 30 e 31 della legge nazionale 1° giugno 1939, n. 1089.

L'Ente ha facoltà di proporre all'Assessore per la pubblica istruzione di avvalersi del diritto di prelazione previsto dalla citata legge nazionale.

L'Assessore può esercitare tale diritto anche a mezzo dell'Ente.

Art. 24

La progettazione e l'esecuzione dei lavori previsti per le opere indicate all'art. 17, sono curate dall'Ente sotto la vigilanza della competente Soprintendenza ai monumenti.

Art. 25

L'Ente può contrarre mutui con istituti di credito.

Il Presidente della Regione può autorizzare l'Ente a scontare i contributi di cui alla lettera a) dell'art. 2 allo scopo di provvedere alla spesa di cui alle lettere a) e b) dell'art. 15.

L'ammontare complessivo dei mutui non potrà comportare una annualità di ammortamento superiore al 25 per cento dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 2 ad esclusione dei contributi già scontati.

Art. 26

A favore degli immobili di cui all'art. 1 e per i trasferimenti aventi ad oggetto gli immobili stessi, nonchè per tutti gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento o restauro e quelli relativi alla concessione di mutuo, alle dilazioni, agli appalti, alle iscrizioni ipotecarie a favore dell'Ente e relative annotazioni e cancellazioni e ogni altro atto connesso con la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge si applicano i benefici fiscali previsti all'art. 28 della legge statale 6 marzo 1958, n. 243 e all'art. 6 della legge statale 5 agosto 1962, n. 1336.

Art. 27

Per quanto riguarda la disciplina delle espropriazioni e per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 28

Possono essere addetti a prestare servizio presso l'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia non più di sei impiegati regionali di ruolo così distribuiti:

un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a capo divisione o equiparata;

un impiegato di carriera di concetto o direttiva appartenente ad un ruolo tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici;

un impiegato di carriera di concetto appartenente a un ruolo di ragioneria;

due impiegati di carriera esecutiva;

un impiegato di carriera ausiliaria.

Art. 29

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'Ente ha la possibilità di acquistare beni immobili.

Art. 30

(abrogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 50/67)

Art. 31

Il contributo della Regione al fondo di dotazione previsto all'art. 2 della presente legge è fissato in lire 250 milioni che graveranno sul bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, in ragione di lire 25 milioni annui.

Alla copertura della spesa di lire 25 milioni ricadente nello esercizio 1967 si provvede mediante prelievo della somma inscritta al cap. 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo 20 aprile 1967.

CONIGLIO