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LEGGE REGIONALE 12 aprile 1967, n. 35

G.U.R.S. 12 aprile 1967, n. 16

Provvedimenti per agevolare le costruzioni edilizie.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 59/1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi per la costruzione, l'ampliamento e la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazioni civili di cui all'art. 1 della legge 18 ottobre 1954, n. 37 prorogata con la legge 27 novembre 1961, n. 22, agli articoli 1 e 2 della legge 11 gennaio 1963, n. 4 e all'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 41, i cui lavori, iniziati nei termini previsti dalle predette leggi e successivamente, risultino ultimati entro il 31 dicembre 1970.

Art. 2

L'ammontare dei contributi previsti all'articolo precedente è determinato in misura pari alla metà della somma dovuta ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge statale 13 maggio 1965, n. 431.

Art. 3

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 37/68)

Il contributo è concesso dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici al comune interessato su esibizione di una dichiarazione attestante il totale dell'ammontare dovuto per l'imposta suddetta.

Ove il contribuente abbia già assolto il debito di imposta, il comune interessato rimborserà la quota corrispondente al contributo.

Art. 4

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 59/76)

L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo sui mutui in denaro o in cartelle di credito fondiario, del 2 per cento sugli interessi dei mutui contratti e da contrarre per la costruzione di alloggi destinati ad abitazione civile aventi le caratteristiche previste nelle norme richiamate al precedente art. 1, o per il primo acquisto di essi ove per lo stesso alloggio non sia stato concesso precedente contributo.

Il contributo sarà del 5 per cento qualora gli alloggi da acquistare siano stati costruiti entro il 31 dicembre 1974 da uno degli enti indicati nell'art. 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive integrazioni e modifiche, senza contributi dello Stato o della Regione e semprecchè gli acquirenti siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni.

Il contributo previsto nei commi precedenti può essere dagli interessati ceduto agli istituti di credito mutuanti al fine di realizzare il netto ricavo in valore attuale.

Art. 5

Ai mutui concessi a norma della presente legge in cartello fondiario si applicano le norme della vigente legislazione statale in base alle quali il limite massimo di concessione adottato dagli istituti di credito a norma delle vigenti leggi può essere maggiorato dagli importi occorrenti affinchè il ricavo in contanti corrisponda al detto limite massimo.

Art. 6

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando il ricavo del prestito autorizzato con la legge concernente provvedimenti finanziari per l'anno 1967, quanto a L. 3.350.000.000 per le provvidenze di cui all'art. 1 e quanto a L. 300.000.000 per i contributi di cui all'art. 4.

Alla spesa ricadente negli esercizi futuri si fa fronte utilizzando le disponibilità derivanti dalla cessazione, nell'esercizio corrente, degli oneri relativi agli articoli 4, primo, secondo ed ultimo comma ed art. 13 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16 e degli articoli 7 numeri 1 e 12 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16.

Art. 7

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

Art. 8

Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1 della legge 13 maggio 1966, n. 8, modificata con la legge del 13 maggio 1966, n. 9, sono estese ai trasferimenti a titolo oneroso aventi per oggetto gli immobili indicati dall'art. 13 della legge nazionale 2 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1968 o sia già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o venga ultimata entro il triennio successivo al suo inizio.

Art. 9

Sono del pari estese agli immobili di cui all'art. 1 della presente legge le agevolazioni fiscali previste dall'art. 2 della legge n. 8 nonchè quelle previste per gli atti di acquisto di aree edificabili ed i contratti di appalto di cui all'art. 3 della medesima legge.

Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 aprile 1967.

CONIGLIO