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LEGGE REGIONALE 30 marzo 1967, n. 29

G.U.R.S. 1° aprile 1967, n. 14

Contributi alle Amministrazioni provinciali, comunali e a loro consorzi ad integrazione di quelli previsti dalle leggi statali 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere alle Amministrazioni provinciali della Regione contributi integrativi di quelli previsti dalla legge statale 12 febbraio 1958, n. 126, per la sistemazione generale delle strade classificate provinciali ai sensi della legge stessa.

Art. 2

L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere alle Province, ai Comuni e a loro Consorzi contributi ad integrazione di quelli previsti dalla legge nazionale 21 aprile 1962, n. 181, per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonchè di strade già classificate tra le provinciali prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

I contributi di cui al precedente comma possono essere concessi anche per le strade che saranno classificate provinciali successivamente e che non sono incluse nei piani di cui all'art. 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 31.

Art. 3

La misura dei contributi regionali di cui agli articoli precedenti è del 20 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

Art. 4

Per l'appalto dei lavori ammessi al contributo statale, ancorchè la Regione concorra nella relativa spesa, non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 18 luglio 1961, n. 10, modificata con la legge regionale 18 novembre 1964, n. 29.

Art. 5

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio in corso, la spesa di L. 1.200 milioni, cui si fa fronte mediante corrispondente quota del ricavato del prestito da contrarre in base alla legge recante norme per il finanziamento di un programma di interventi produttivi prioritari.

Nelle more della contrazione del prestito, il Presidente della Regione è autorizzato ad anticipare la spesa di cui al precedente comma, utilizzando le disponibilità di cassa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.

Per l'eventuale fabbisogno degli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.

Art. 6

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in dipendenza della anticipazione di cassa prevista al precedente art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 marzo 1967.

CONIGLIO