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N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1964, n. 29

G.U.R.S. 21 novembre 1964, n. 50

Nuove norme per l'acceleramento dell'esecuzione e dei pagamenti delle opere pubbliche.

Testo annotazioni alla data 8 maggio 1995

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.

Titolo I

Norme sulle espropriazioni

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.

Art. 1

Per le espropriazioni connesse alle opere finanziarie, in tutto o in parte, dalla Regione, la stima della indennità da offrirsi ai proprietari ai sensi dell'art. 24 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, che sia stata approvata dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione regionale, sostituisce, per tutti gli effetti dell'art. 48 della citata legge, le perizie previste dall'art. 32 della legge medesima. (1)

 

(1)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 153 del 5-8 maggio 1995, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 3 della L.R. 88/75, dall'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. 36/74 e dall'articolo annotato, nella parte in cui prevede la determinazione dell'indennità di espropriazione in misura pari al valore venale dei suoli espropriati.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.

Art. 2

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano alle espropriazioni promosse dagli enti locali e dagli altri enti pubblici vigilati dalla Regione.

A tal fine la stima dell'indennità è sottoposta alla approvazione dei competenti uffici tecnici governativi.

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Art. 3

Per le occupazioni d'urgenza preordinate alle espropriazioni, in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche, il termine di cui al primo comma dell'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 è elevato ad anni tre.

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Art. 4

Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a tutti i procedimenti di espropriazione per i quali non sia intervenuto il versamento della indennità alla Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

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Titolo II

Progettazione, direzione e collaudo delle opere pubbliche regionali

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.

Art. 5

L'Amministrazione regionale si avvale, per la progettazione e la direzione delle opere pubbliche, oltre che dei propri uffici, degli uffici tecnici statali, nonchè degli enti locali e degli altri enti pubblici che dispongano di uffici tecnici adeguatamente attrezzati.

E' consentito il ricorso a privati professionisti solo quando gli uffici di cui al primo comma non siano nelle condizioni di provvedervi direttamente. Il relativo incarico può essere affidato esclusivamente agli iscritti nell'albo di cui all'articolo seguente.

Il collaudo non può essere affidato a tecnici appartenenti ad enti e ad uffici che abbiano l'alta sorveglianza sulla esecuzione delle opere o che abbiano avuto ingerenza nella progettazione e nella direzione delle stesse.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.

Art. 6

(1)

E' istituito, presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, l'albo regionale dei progettisti, dei direttori dei lavori e dei collaudatori delle opere pubbliche.

L'albo comprende tre elenchi, rispettivamente dei progettisti, dei direttori dei lavori, dei collaudatori. L'iscrizione nei primi due elenchi esclude quella nell'elenco dei collaudatori.

Non può essere iscritto in alcun elenco chi abbia dato luogo a rilievi nell'espletamento di incarichi, conferiti da pubbliche Amministrazioni.

Negli elenchi dei progettisti e dei direttori dei lavori sono iscritti a domanda, distinti per specialità ed importo dei lavori, ingegneri ed architetti privati professionisti, con almeno cinque anni di effettivo esercizio professionale. Possono esservi iscritti, altresì, geometri privati professionisti con la stessa anzianità di esercizio, limitatamente alla progettazione e alla direzione delle opere alle quali sono abilitati dalle leggi vigenti.

Nell'elenco dei collaudatori possono essere iscritti, distinti per specialità ed importo dei lavori, ingegneri ed architetti nonchè laureati in scienze forestali, dipendenti dall'Amministrazione regionale, nonchè, a domanda, ingegneri ed architetti e laureati in scienze forestali dei ruoli tecnici dell'Amministrazione statale e di altre pubbliche Amministrazioni con cinque anni di effettivo servizio. Possono, altresì, esservi iscritti a domanda, ingegneri ed architetti docenti universitari, o privati professionisti, con almeno cinque anni di effettivo esercizio professionale.

Possono pure esservi iscritti, esclusivamente per il collaudo di opere di manutenzione nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, geometri appartenenti a ruoli tecnici delle Amministrazioni indicate nel comma precedente.

Negli elenchi possono pure essere iscritti, a domanda ingegneri, architetti e geometri pubblici dipendenti collocati a riposo, che abbiano svolto, per almeno cinque anni, presso pubbliche Amministrazioni, mansioni tecniche concernenti la esecuzione di lavori pubblici.

Si prescinde dal requisito della durata dell'esercizio professionale per gli iscritti nell'elenco dei collaudatori di cui all'art. 9 della legge 2 agosto 1954, n. 32.

(1)

Con Decr. Pres. 05/02/68, n. 2 è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 18 novembre 1964 n. 29 per l'istituzione dell'albo regionale dei progettisti, dei direttori dei lavori e dei collaudatori delle opere pubbliche, in tre elenchi.

Successivamente con l'art. 13 della L.R. 56/76, sono stati soppressi gli elenchi dei progettisti e dei direttori dei lavori, mentre con l'art. 8, u.c., della L.R. 21/85 è stato soppresso anche l'elenco dei collaudatori.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.

Art. 7

E' istituita presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici una Commissione per la formazione e la tenuta dell'albo.

La Commissione è presieduta dal direttore regionale (1) dell'Assessorato dei lavori pubblici ed è composta:

a) del dirigente i servizi tecnici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e di un ingegnere del medesimo Assessorato, di qualifica non inferiore a quella di ispettore centrale o equiparata;

b) di un funzionario del ruolo tecnico dello Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, di qualifica non inferiore a quella di ispettore centrale o equiparata;

c) di un ingegnere, di un architetto e di un geometra, scelti dall'Assessore regionale per i lavori pubblici su terne di nomi designati dai rispettivi ordini professionali delle Provincie siciliane.

I provvedimenti della Commissione sono definitivi.

L'inosservanza degli obblighi inerenti all'espletamento dell'incarico di progettista, direttore dei lavori o collaudatore dà luogo alla sospensione per un anno dall'albo e, nei casi più gravi o di recidiva, all'esclusione dal medesimo.

Di ogni incarico conferito agli iscritti nell'albo dev'essere data comunicazione, entro 10 giorni, alla Commissione.

Il regolamento di esecuzione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinerà le modalità relative alla formazione e alla tenuta dell'albo, nonchè le cause di sospensione e quelle di esclusione dal medesimo.

(1)

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 101/77, l'Assessore regionale per i lavori pubblici, in caso di mancanza, assenza o impedimento del direttore regionale, può delegare a presiedere la Commissione prevista dall'articolo annotato, uno dei funzionari dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici componenti della Commissione medesima.

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Art. 8

Il conferimento a privati professionisti di incarichi di progettazione e di direzione di lavori avviene in base ad apposito disciplinare.

L'Amministrazione conserva, in ogni caso, la facoltà di recesso, prevista dall'art. 2237 del Codice civile.

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Titolo III

Norme sui pagamenti

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.

Art. 9

Il direttore dei lavori è tenuto a rilasciare lo stato di avanzamento anche prima del decorso di un mese dal rilascio del precedente, non appena sia stato raggiunto l'importo minimo dei lavori fissato nel capitolato.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.

Art. 10

Sui pagamenti degli acconti nel corso di esecuzione dei lavori, la ritenuta di garanzia prevista dall'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è del 5%.

La ritenuta predetta, ultimata l'esecuzione dei lavori, può essere trasformata, a richiesta della impresa, in una fideiussione ritenuta idonea dalla Amministrazione.

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Art. 11

La misura dell'anticipazione prevista dall'art. 15 della legge 2 agosto 1954, n. 32, non può superare il 5% dell'importo dei lavori appaltati.

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Art. 12

L'Assessore regionale competente può autorizzare il pagamento, in tutto o in parte, alle imprese appaltatrici, della rata a saldo prima dell'approvazione del certificato di collaudo, sempre che questo sia risultato favorevole.

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Titolo IV

Norme finali

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.

Art. 13

(1)

All'art. 8 della legge 9 marzo 1953, n. 7, sono aggiunte le seguenti specializzazioni:

o) dighe;

p) impianti irrigui e canalizzazioni;

q) lavori di sistemazione idraulico-forestale.

L'ultimo comma dell'art. 10 della legge predetta è sostituito dal seguente:

"Si procede d'ufficio, previa contestazione all'impresa, alla retrocessione dalla categoria e alla modificazione della specializzazione, in base alle risultanze dell'esecuzione dei lavori.

A tal fine, oltre che per l'eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione e di cancellazione, gli enti e le Amministrazioni devono dare comunicazione di tali risultanze alla Commissione preposta alla tenuta dell'albo".

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003.

Art. 14

Le disposizioni previste dalla legge 18 luglio 1961, n. 10, restano in vigore con la sola modifica che i lavori saranno aggiudicati all'impresa la cui offerta sarà più vicina alla media corretta, ed in caso di equidistanza, sarà considerata aggiudicataria l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Quando l'incanto o la licitazione siano andati deserti, può procedersi ad una nuova gara con l'accettazione di offerte anche in aumento, ed in tal caso alla scheda contenente il limite minimo di ribasso si sostituisce la scheda del limite massimo di aumento. Nel caso di offerte in aumento si procede ai vari conteggi, attribuendo alle offerte in ribasso il segno positivo ed a quelle in aumento il segno negativo. Il coefficiente additivo è sempre positivo.

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Art. 15

La presente legge non si applica per le opere eseguite con il finanziamento, anche parziale, dello Stato o di altri enti pubblici soggetti alla vigilanza dello Stato, ancorchè la relativa spesa sia iscritta nel bilancio regionale.

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Art. 16

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 novembre 1964.

CONIGLIO