
LEGGE REGIONALE 13 maggio 1968, n. 12
G.U.R.S. 13 maggio 1968, n. 23
Provvidenze straordinarie per i lavoratori della EL.SI. di Palermo e della SATS di Messina.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione è autorizzato a corrispondere, ai dipendenti licenziati dalla Raytheon-El.Si. di Palermo per i mesi di marzo, aprile e maggio 1968 una indennità mensile straordinaria di attesa pari alla retribuzione mensile di fatto percepita fino al mese di febbraio 1968.
Ai lavoratori licenziati in data successiva al mese di marzo l'indennità sarà erogata a partire dal 1 maggio 1968.
L'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione è autorizzato a corrispondere, ai dipendenti licenziati dalla SATS di Messina, a partire dal 1 aprile 1968, una indennità mensile straordinaria di attesa pari alla retribuzione mensile di fatto percepita. Detta indennità verrà corrisposta fino alla ripresa della gestione e comunque non oltre il 31 maggio 1968.
L'indennità di cui agli articoli 1 e 2 sarà commisurata all'importo del salario di fatto percepito rapportato a 26 giornate per ogni mese.
Per l'attuazione della presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 2 agosto 1954, n. 33.
E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per le finalità di cui all'art. 1 e di lire 70 milioni per quelle di cui all'art. 2.
Dette somme saranno versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, numero 25.
Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte attingendo ai fondi stanziati al cap. 20911 del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1968.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 13 maggio 1968.
CAROLLO