
LEGGE REGIONALE 22 aprile 1968, n. 10
G.U.R.S. 27 aprile 1968, n. 20
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno 1967. (primo provvedimento).
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1967, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella "A".
L'art. 12 della legge regionale 10 febbraio 1967, n. 17, è sostituito dal seguente: "Per l'anno finanziario 1967, agli oneri dipendenti dall'applicazione del secondo comma dell'art. 3 del D.L. 12 aprile 1948, n. 507 e delle successive norme di attuazione dello Statuto della Regione si provvede con lo stanziamento di 7.500 milioni di lire iscritto al capitolo n. 69 (Presidenza della Regione)".
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, sostituito dall'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1963, n. 28, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 49.214.850 che si iscrive al capitolo n. 144 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso (veggasi l'annessa tabella "A").
Per le finalità di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1958, n. 28, è autorizzata l'ulteriore spesa di 447 milioni di lire che si iscrive al capitolo n. 210 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso (veggasi l'annessa tabella "A").
Lo stanziamento di 2.860 milioni di lire autorizzato con l'art. 4, primo comma, della legge 21 marzo 1967, n. 19, ricadente nell'anno finanziario 1967 è rinviato all'esercizio 1972 e quello di lire 9.600 milioni, autorizzato con l'art. 4 della legge medesima, ricadente nell'anno finanziario 1972 è rinviato all'esercizio 1978.
Alla maggiore spesa risultante dalla tabella "A", si fa fronte con la minore spesa risultante dalla tabella medesima.
Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della legge medesima.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione ed avrà effetto per l'esercizio finanziario 1967.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 22 aprile 1968.
CAROLLO