
LEGGE REGIONALE 25 marzo 1968, n. 6
G.U.R.S. 30 marzo 1968, n. 14
Disposizioni riguardanti la concessione di mutui alle cooperative edilizie regionali e la alienazione degli immobili.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 30/1968)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 30/68)
Oltre all'onere a carico della Regione previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1959, n. 8, può essere posto a carico di ciascun mutuatario, a titolo di commissione, un onere non superiore allo 0,50% annuo, da calcolarsi sulla somma totale mutuata.
Il predetto onere sarà trattenuto per quote mensili, sulla retribuzione spettante a ciascun dipendente regionale beneficiario del mutuo.
La facoltà di alienare l'appartamento acquistato con il mutuo regionale concesso a termini del decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana 18 aprile 1951, n. 20 e successive modifiche, e della legge regionale 20 marzo 1959, n. 8, è consentita dopo il decorso dei cinque anni dall'assegnazione soltanto quando il socio assegnatario abbia provveduto preventivamente a riscattare l'alloggio con il pagamento totale all'Amministrazione regionale o agli Istituti di credito del residuo debito del mutuo concessogli.
Il socio assegnatario, il quale non abbia preventivamente riscattato l'appartamento a termini dell'articolo precedente, può farne alienazione, dopo il decorso dei cinque anni, soltanto in favore dei dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dalla legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42 ed abbiano i requisiti prescritti per ottenere la concessione dei mutui edilizi.
L'alienazione in favore dei dipendenti regionali, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1965, n. 42 e abbiano i requisiti per ottenere la concessione dei mutui edilizi, può essere effettuata, senza il preventivo riscatto dell'appartamento e prima della scadenza del quinquennio di cui all'art. 2, solo in caso di trasferimento ad altra sede o di decesso dell'assegnatario.