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LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1968, n. 2

G.U.R.S. 10 febbraio 1968, n. 6

Provvedimenti per l'Ente Minerario Siciliano.

TESTO COORDINATO (con midifiche fino alla L.R. 15/1968)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è aumentato di L. 13 miliardi. Tale incremento è destinato alle spese occorrenti per la gestione e la riorganizzazione delle miniere di zolfo già dichiarate riorganizzabili dallo stesso Ente, nonchè per la smobilitazione delle altre dichiarate non riorganizzabili.

Art. 2

L'Ente minerario siciliano, con le modalità che saranno determinate dal consiglio di amministrazione, conferirà alla società di cui all'art. 8 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, anche in conto capitale, le somme necessarie per lo svolgimento di tutte le attività previste al precedente art. 1 a datare dal 1 novembre 1967.

Art. 3

L'Ente minerario siciliano predisporrà un piano organico di riorganizzazione del settore zolfifero che sarà presentato dal Governo regionale entro il 10 marzo 1968 per essere sottoposto ad approvazione con successivo provvedimento legislativo.

Tale piano deve pure comprendere il programma degli investimenti produttivi dell'E.M.S. per la utilizzazione e lo sfruttamento delle risorse minerarie del sottosuolo siciliano, in attuazione dei fini istituzionali dell'Ente.

Art. 4

(abrogato dall'art. 4 della L.R. 15/68)

Art. 5

L'Ente minerario siciliano è autorizzato a trattare con il Governo centrale l'eventuale rilevazione del patrimonio immobiliare dell'E.Z.I. e l'assorbimento del personale del Centro di filtrazione dell'E.Z.I. di Licata e dell'Ufficio E.Z.I. di Palermo in servizio alla data del 31 ottobre 1967.

Art. 6

Alla copertura finanziaria dell'onere previsto dal precedente art. 1 si fa fronte: quanto a L. 9 miliardi mediante riduzione della spesa prevista dal cap. 77 del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 4 miliardi mediante riduzione della spesa prevista dal cap. 78 del bilancio medesimo.

Gli stanziamenti autorizzati con l'art. 4, primo comma, della legge 13 aprile 1966, n. 3, per la parte non utilizzata per ciascun esercizio nell'anno finanziario 1967, sono rinviati rispettivamente agli esercizi 1968 e successivi fino a quello 1978. Gli stanziamenti autorizzati con l'art. 5, primo comma, della legge 24 ottobre 1966, n. 24, sono protratti agli esercizi finanziari successivi a quello in corso fino al 1982. Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 febbraio 1968.

CAROLLO