
LEGGE REGIONALE 10 ottobre 1969, n. 38
G.U.R.S. 11 ottobre 1969, n. 50
Modifica al secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, concernente: "Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione".
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1
Il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, è così modificato:
"A tal fine il Fondo provvede alla loro iscrizione all'E.N.P.D.E.P. o ad altro Istituto esercitante funzioni analoghe; anticipa, ove occorra, agli aventi diritto, a mezzo di apposite convenzioni con farmacie, le spese per l'assistenza farmaceutica".