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LEGGE REGIONALE 10 ottobre 1969, n. 38

G.U.R.S. 11 ottobre 1969, n. 50

Modifica al secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, concernente: "Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, è così modificato:

"A tal fine il Fondo provvede alla loro iscrizione all'E.N.P.D.E.P. o ad altro Istituto esercitante funzioni analoghe; anticipa, ove occorra, agli aventi diritto, a mezzo di apposite convenzioni con farmacie, le spese per l'assistenza farmaceutica".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 ottobre 1969.

FASINO