Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1962, n. 2

G.U.R.S. 24 febbraio 1962, n. 9

Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 10/1999 e annotato al 26/3/2002)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Trattamento di quiescenza (1)

(1)

In ordine alla perequazione automatica delle pensioni al costo della vita, vedi l'art. 36 della L.R. 6/97.

Art. 1

(modificato dall'art. 18, comma 2, della L.R. 73/79)

Gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione della Regione Siciliana sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età.

I salariati di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età, se uomini, e del 60° anno di età, se donne.

I provvedimenti di cessazione dal servizio, adottati in applicazione dei precedenti commi, hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di età.

Per il personale indicato al primo ed al secondo comma, collocato a riposo per limiti di età, il servizio effettivo minimo per aver diritto a pensione è stabilito in anni quindici. (1)

Hanno diritto a pensione, dopo quindici anni di servizio effettivo, i dipendenti collocati a riposo per dispensa dal servizio a causa di inabilità per motivi di salute. I dipendenti collocati a riposo per dispensa dal servizio, per aver dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento ai sensi dell'art. 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, conseguono il trattamento di quiescenza e previdenza secondo le vigenti disposizioni.

(1)

Vedi l'art. 1 della L.R. 46/95: "Trattamenti anticipati di pensione".

Art. 2

L'impiegato dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto il sessantesimo anno di età e conti almeno quindici anni di servizio effettivo oppure a qualunque età qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo. Negli altri casi l'impiegato dimissionario ha diritto all'indennità per una sola volta, in luogo di pensione, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

L'impiegata che abbia contratto matrimonio, o sia vedova con prole a carico, può presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto d'impiego. Ai fini del compimento dell'anzianità minima prevista al precedente comma per la maturazione del diritto a pensione, è concesso all'impiegata predetta un aumento di servizio utile fino al massimo di 5 anni.

Art. 3

L'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35° anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di collocare a riposo d'ufficio l'impiegato quando abbia compiuto 40 anni di effettivo servizio e negli altri casi in cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti disposizioni. (1)

Art. 4

(1)

(modificato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 11/63, dall'art. 77, comma 3, della L.R. 7/71 e dall'art. 13, comma 2, della L.R. 11/88)

1. La pensione è commisurata al cinquanta per cento dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo quindici anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato a norma delle vigenti disposizioni di legge dello Stato e della Regione, fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile.

2. ---------------(comma abrogato)  (2)

3. ---------------(comma abrogato) (2)

4. --------------- (comma abrogato) (3)

(1)

Per effetto dell'art. 6, comma 2, della L.R. 11/63, nell'articolo annotato è stata soppressa la parola "contributiva" con effetto dal 2 febbraio 1963. Con lo stesso comma del citato art. 6 è stato disposto che a decorrere dal 2 febbraio 1963, la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonchè delle indennità di licenziamento e di buona uscita, e la determinazione dei contributi anche per l'assistenza sanitaria, sono effettuate sull'intero ammontare degli emolumenti fissi e continuativi che il dipendente percepisce.

(2)

Comma abrogato dall'art. 77, u.c., della L.R. 7/71, con decorrenza 1 luglio 1970.

In ordine all'abrogazione del comma annotato vedi l'art. 1 della L.R. 6/73:

In ordine alla riliquidazione delle pensioni vedi le disposizioni contenute nello stesso articolo 77 della L.R. 7/71.

Per quanto riguarda il servizio di ruolo o non di ruolo prestato da dipendenti regionali presso altri enti pubblici, vedi le disposizioni contenute nell'art. 83 della L.R. 7/71.

Art. 5

Il diritto alla pensione sia indiretta che di riversibilità si consegue dopo 15 anni di servizio utile.

La misura della pensione indiretta o di riversibilità è così stabilita:

1) vedova sola, 80 per cento;

2) vedova con orfani aventi diritto a pensione:

a) con 1 orfano, 90 per cento;

b) con 2 o più orfani, 100 per cento;

3) orfani soli: uno 80%; due 90%; tre o più 100%;

4) altri aventi diritto:

a) genitori, 60%;

b) altri, 50%.

Art. 6

L'Amministrazione competente predispone il decreto di collocamento a riposo dell'impiegato per compimento del limite di età e quello di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza e li trasmette, con il ruolo di pagamento, almeno 90 giorni prima del raggiungimento del limite suddetto alla Ragioneria regionale, che provvede, entro il termine di 30 giorni, ad inviare gli atti alla Corte dei conti ai fini dell'osservanza del termine stabilito nell'art. 8 della legge statale 15 febbraio 1958, n. 46.

Titolo II

Previdenza ed assistenza

Art. 7

Il Fondo istituito con l'articolo 16 della legge 29 luglio 1950, n. 65, oltre che provvedere al pagamento delle pensioni e degli altri assegni di quiescenza, svolge compiti di previdenza e assistenza a favore del personale in servizio o in quiescenza e dei loro familiari, nonchè dei beneficiari di pensione indiretta o di riversibilità, o di assegni vitalizi obbligatori, provvedendo: (1)

1) al conferimento di assegni vitalizi a favore dell'impiegato dispensato dal servizio per infermità o collocato a riposo per limiti di età, senza diritto a pensione, nonchè a favore delle vedove e degli altri congiunti, che non abbiano diritto a pensione di riversibilità, secondo le norme e le condizioni di cui al T.U. 26 febbraio 1928, n. 619 e successive modificazioni; (2)

2) alla concessione di assegni vitalizi facoltativi di cui al titolo VIII del citato testo unico; (3)

3) al ricovero, alla educazione ed alla istruzione degli orfani, in particolari condizioni di bisogno;

4) al conferimento di borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio attivo che intendano frequentare scuole medie superiori o corsi universitari o di perfezionamento in Italia e all'estero;

5) alla liquidazione di una indennità di buonuscita ai dipendenti che lasciano il servizio, con diritto a pensione ovvero ai loro eredi; (4)

6) all'invio dei figli dei dipendenti in luogo di cura marina o montana, se riconosciuti bisognosi di cure climatiche;

7) all'assistenza scolastica in aggiunta a quella praticata dai Patronati scolastici;

8) alla erogazione di assegni di natalità, nuzialità e lutto;

9) alla concessione di piccoli prestiti; (5)

10) ad attività culturali e ricreative.

(1)

Il fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza è stato soppresso per effetto dell'art. 1 della L.R. 73/79 e le relative attribuzioni sono svolte direttamente dall'apposita direzione dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, istituita con l'art. 2 della stessa L.R. 73/79.

(2)

Con l'art. 14 della L.R. 30/74 l'assegno vitalizio è attribuito nella misura del 50 per cento dell'ultima retribuzione a prescindere dagli anni di effettivo servizio prestato dal dipendente.

(3)

Con l'art. 18, u.c., della L.R. 73/79, gli assegni vitalizi previsti dal numero annotato sono soppressi.

(4)

Per l'indennità di buona uscita vedi le disposizioni contenute nell'art. 6, comma 4, della L.R. 11/63 e nell'art. 19 della L.R. 11/88.

In ordine al conglobamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale, vedi le disposizioni contenute nell'art. 1 della L.R. 1/66, nonchè la disposizione contenuta nell'art. 13 della L.R. 30/74, che sopprime la "ritenuta assistenziale".

(5)

Con l'art. 15, u.c., della L.R. 73/79 è stata soppressa la concessione di piccoli prestiti di cui al numero annotato.

Art. 8

 (1)

Il Fondo è autorizzato a stipulare, a richiesta degli interessati, polizze di assicurazione sulla vita a favore del personale della Regione, in servizio od in pensione, ai fini dell'estinzione, in caso di decesso, degli oneri derivanti dalle obbligazioni contratte con l'Amministrazione regionale o con altri enti, e comunque da essa garentiti, in attuazione del D.L.P. 18 aprile 1951, n. 20 e successive modificazioni.

Il premio di assicurazione graverà per il 50 per cento sul Fondo, mentre la restante parte sarà trattenuta sullo stipendio o sulla pensione.

(1)

Il fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza è stato soppresso per effetto dell'art. 1 della L.R. 73/79 e le relative attribuzioni sono svolte direttamente dall'apposita direzione dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, istituita con l'art. 2 della stessa L.R. 73/79.

Art. 9

Il programma previdenziale ed assistenziale, in esecuzione del precedente art. 7, comprendente le misure delle borse di studio nonchè degli assegni di natalità, nuzialità e lutto, è deliberato dal Consiglio di amministrazione del Fondo, entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 10

(modificato dall'art. 6, comma 2, e integrato dall'art. 7 della L.R. 11/63) (1)

L'assegno vitalizio previsto al n. 1 dell'articolo 7 è commisurato a tanti quarantesimi dell'ultima retribuzione annua, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati e non può comunque essere inferiore al 25 per cento della stessa retribuzione.

L'assegno vitalizio di cui al precedente comma è attribuito nella misura del 50% dell'ultima retribuzione nel caso in cui il dipendente sia deceduto con almeno 10 anni di servizio effettivo. (2)

(1)

Per effetto dell'art. 6, comma 2, della L.R. 11/63, nell'articolo annotato è stata soppressa la parola "contributiva" con effetto dal 2 febbraio 1963. Con lo stesso comma del citato art. 6 è stato disposto che a decorrere dal 2 febbraio 1963, la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonchè delle indennità di licenziamento e di buona uscita, e la determinazione dei contributi anche per l'assistenza sanitaria, sono effettuate sull'intero ammontare degli emolumenti fissi e continuativi che il dipendente percepisce.

(2)

Con l'art. 14 della L.R. 30/74 l'assegno vitalizio è attribuito nella misura del 50 per cento dell'ultima retribuzione a prescindere dagli anni di effettivo servizio prestato dal dipendente.

Art. 11

Ai fini della liquidazione dell'indennità di buona uscita, prevista al n. 5 dell'articolo 7, per ogni anno di servizio effettivamente prestato alle dipendenze della Regione, oltre il trentacinquesimo anno di servizio utile, spetta un dodicesimo degli emolumenti pensionabili, percepiti nell'ultimo anno.

Art. 12

I piccoli prestiti, previsti al n. 9 dell'articolo 7, non sono gravati da interessi e non possono superare il decimo degli emolumenti fissi. Essi devono essere recuperati in dodici rate mensili dalle amministrazioni interessate.

In caso di cessazione del servizio, il recupero avviene a carico dei trattamenti di quiescenza o di licenziamento, tranne che nelle ipotesi previste dall'articolo 4 della legge statale 10 gennaio 1952, n. 38.

I prestiti suddetti possono cumularsi con altri precedentemente contratti, a termine della legge 13 settembre 1956, n. 47, sempre che l'ammontare complessivo delle rate di ammortamento non superi il quinto degli emolumenti fissi goduti.

Art. 13

(modificato dall'art. 1 della L.R. 38/69)

Il Fondo assicura l'assistenza sanitaria e farmaceutica al personale in servizio od in quiescenza ed alle loro famiglie nonchè ai beneficiari di pensioni indirette, di riversibilità o di assegni vitalizi.

A tal fine il Fondo provvede alla loro iscrizione all'E.N.P.D.E.P. o ad altro Istituto esercitante funzioni analoghe; anticipa, ove occorra, agli aventi diritto, a mezzo di apposite convenzioni con farmacie, le spese per l'assistenza farmaceutica. (1)

Agli effetti dell'assistenza, prevista nei precedenti commi, in favore dei familiari si applica l'articolo 4 della legge statale 19 gennaio 1942, n. 22.

Art. 14

(abrogato dall'art. 14, comma 3, della L.R. 73/79)

Art. 15

Il Fondo, nei riguardi del personale salariato e dei loro familiari, assicura, inoltre, l'assistenza prevista nell'art. 11 della legge statale 19 gennaio 1942, n. 22, attraverso una convenzione da stipularsi con un ente assistenziale.

Titolo III

Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza (1)

(1)

Il fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza è stato soppresso per effetto dell'art. 1 della L.R. 73/79 e le relative attribuzioni sono svolte direttamente dall'apposita direzione dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, istituita con l'art. 2 della stessa L.R. 73/79.

Art. 16

Il Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza (1), costituito in gestione autonoma presso la Presidenza della Regione, è amministrato da un Consiglio di amministrazione, così composto:

a) del Segretario generale della Presidenza della Regione, che lo presiede;

b) di un Ispettore centrale del ruolo della Ragioneria, designato dall'Assessore per il bilancio;

c) di otto dirigenti uffici del personale, scelti dal Presidente della Regione;

d) di un funzionario del ruolo tecnico sanitario dell'Amministrazione dell'igiene e della sanità, designato dall'Assessore;

e) di due rappresentanti del personale per ciascuna delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria;

f) di un rappresentante dei pensionati;

g) di un rappresentante dei ruoli misti;

h) di un rappresentante dei salariati.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il Vice presidente ed il Comitato esecutivo.

(1)

Il fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza è stato soppresso per effetto dell'art. 1 della L.R. 73/79 e le relative attribuzioni sono svolte direttamente dall'apposita direzione dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, istituita con l'art. 2 della stessa L.R. 73/79.

Art. 17

I rappresentanti del personale e dei pensionati sono eletti in unico grado, con voto segreto, nell'ambito delle singole carriere, direttiva, di concetto, mista, esecutiva ed ausiliaria, e delle singole categorie dei pensionati e dei salariati.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli impiegati ed i salariati che al momento delle elezioni siano sospesi dalla qualifica, in seguito a procedimento disciplinare, o siano soggetti a sospensione cautelare.

Art. 18

Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ed in sua assenza o impedimento dal Vice presidente. Esso è composto:

a) di due membri scelti dai consiglieri di diritto nel loro stesso ambito;

b) di due membri scelti dai consiglieri elettivi nel loro stesso ambito.

Ciascun consigliere vota per un solo nome.

Esso dura in carica per un anno.

Art. 19

Presso il Fondo è istituito un Collegio di revisori di 5 componenti, di cui tre effettivi e due supplenti.

Due revisori effettivi sono scelti dal Presidente della Regione rispettivamente dal ruolo dell'Ufficio legislativo della Presidenza della Regione e dalla categoria dei pensionati; un revisore effettivo è designato dall'Assessore per il bilancio dal ruolo della Ragioneria.

I revisori supplenti sono scelti rispettivamente dal Presidente della Regione e dall'Assessore per il bilancio dal ruolo dell'Ufficio legislativo della Presidenza della Regione e dal ruolo della Ragioneria.

Art. 20

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori sono costituiti con decreto del Presidente della Regione e durano in carica quattro anni.

Tutti gli incarichi sono gratuiti, salvo il trattamento di missione per i componenti residenti fuori sede.

Ai pensionati spetta, se dovuto, il trattamento di missione previsto per la qualifica rivestita all'atto del collocamento a riposo.

Art. 21

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza del Fondo.

In caso di sua assenza o impedimento ne esercita le funzioni il Vice presidente.

Art. 22

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

b) sul programma previsto al precedente art. 9;

c) sulle convenzioni previste dalla presente legge;

d) sugli investimenti delle disponibilità finanziarie eccedenti le normali necessità.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, in via ordinaria, ogni due mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno sette consiglieri o del Comitato esecutivo.

Art. 23

Ogni provvedimento non previsto nel precedente articolo è di competenza del Comitato esecutivo, il quale ne darà comunicazione, entro cinque giorni, ai componenti del Consiglio di amministrazione ed ai diretti interessati.

Sui ricorsi avverso le determinazioni del Comitato esecutivo, proponibili entro quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra o dalla pubblicazione prevista all'art. 24, ad opera di qualunque dipendente o pensionato, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione, il quale può deliberare la sospensione del provvedimento impugnato.

Art. 24

Le deliberazioni, previste nel primo comma dell'art. 22, sono approvate dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.

Ogni atto del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Presidenza della Regione.

Art. 25

Il Collegio dei revisori provvede al controllo della gestione amministrativa e finanziaria del Fondo ed esercita le sue funzioni secondo le disposizioni degli artt. 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 26

Ai servizi del Fondo si provvede con personale di ruolo dell'Amministrazione centrale della Regione, nei limiti di una tabella da approvarsi, unitamente allo statuto, dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta.

Ai servizi stessi è preposto un funzionario della carriera direttiva o di concetto, designato dal Consiglio di amministrazione.

Le spese di funzionamento sono a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 27

Il servizio di cassa del Fondo è affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico, con il quale il Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo stipula apposita convenzione, previa deliberazione dello stesso Consiglio.

La convenzione è approvata con decreto dell'Assessore per il bilancio.

Art. 28

La contabilità del Fondo si chiude il 30 giugno di ogni anno ed il relativo rendiconto è pubblicato in appendice a quello generale della Regione.

Art. 29

Il Fondo ha una dotazione iniziale costituita:

a) dall'importo complessivo delle ritenute operate sugli emolumenti del personale sino alla data di entrata in vigore della presente legge e dai relativi interessi calcolati al tasso previsto dalle vigenti convenzioni con gli Istituti bancari che esercitano il servizio di cassa per conto della Regione;

b) da pari importo a carico della Regione.

Art. 30

(modificato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 11/63, sostituito dall'art. 9 della L.R. 73/79, integrato dall'art. 17 della L.R. 11/88 e modificato dall'art. 45, comma 2, della L.R. 10/99)

Il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 5,30 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità, dall'indennità di contingenza e da eventuali altri assegni pensionabili. (1) (2)

Il contributo previdenziale a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 2 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità e da eventuali altri assegni utili al computo della indennità di buonuscita. (2)

I contributi di quiescenza e di previdenza a carico dell'amministrazione regionale sono commisurati rispettivamente al 17,70 per cento ed al 2 per cento della retribuzione annua di cui ai commi precedenti. L'amministrazione regionale, tuttavia, non provvede all'effettiva determinazione ed accantonamento delle somme corrispondenti ai suddetti contributi a carico della stessa, ritenendosi ad ogni effetto comprese le somme relative negli stanziamenti di bilancio per il trattamento di quiescenza e previdenza del personale della amministrazione regionale.

-------------------- (comma abrogato)  (3)

Salvo quanto sarà determinato in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il contributo assistenziale è stabilito in misura pari all'aliquota contributiva prevista dalla legislazione vigente a favore dell'istituto assistenziale cui è iscritto il personale regionale in applicazione della legge regionale 10 ottobre 1969, n. 38 ed è applicata sulle medesime voci retributive previste dalle stesse norme.

(1)

Per effetto dell'art. 43 della L.R. 10/99 il contributo di quiescenza a carico del personale previsto dal comma annotato è incrementato dello 0,50 per cento.

(2)

In ordine ai contributi di quiescenza e previdenza a carico del personale regionale, vedi l'art. 5, comma 1, della L.R. 2/2002.

(3)

Comma abrogato dall'art. 45, comma 2, della L.R. 10/99, con la contestuale soppressione del contributo per fondo credito a carico del personale.

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 31

Fino a quando la parte fissa e continuativa del trattamento economico non verrà riordinata, essa sarà considerata costituita dallo stipendio o salario, dalle indennità previste dall'art. 28 della legge 13 maggio 1953, n. 34, modificata con la legge 2 agosto 1954, n. 35, e dall'art. 2 della legge 21 aprile 1955, n. 37, dalla tredicesima mensilità e da ogni altra indennità continuativa, con esclusione dell'aggiunta di famiglia.

Art. 32

Gli impiegati in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge che, pur avendo raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, non hanno diritto a pensione ai fini del IV comma dell'art. 1, possono, semprechè abbiano prestato almeno dieci anni di servizio effettivo, essere trattenuti sino al conseguimento del diritto a pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Art. 33

Al personale proveniente dall'Amministrazione dello Stato o da altre Amministrazioni, la Regione corrisponderà la pensione e gli altri assegni di quiescenza, compresa la indennità di buonuscita, nella misura intera spettante a norma della presente legge in base al periodo complessivo di servizio, compreso quello riconosciuto a termini dell'art. 8 della legge 13 maggio 1953, n. 34.

Al recupero della quota parte dovuta dagli Enti competenti in relazione al servizio prestato nelle Amministrazioni di provenienza, provvederà direttamente l'Amministrazione regionale.

Art. 34

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi dell'I.N.A.D.E.L., in base alla convenzione 8 novembre 1950, anche in favore del personale in quiescenza e del personale salariato, fino all'entrata in vigore della convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 13 della presente legge.

Art. 35

All'onere per l'attuazione della presente legge, previsto in complessive lire 512 milioni per l'esercizio in corso, si fa fronte mediante prelievo dal cap. 47 del bilancio dell'esercizio stesso.

Art. 36

Per tutto quanto non è previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al personale civile dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 37

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

Coloro che anteriormente alla suddetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli, hanno diritto, a domanda, ai nuovi benefici concessi dalla presente legge, con decorrenza dalla data stabilita nel primo comma.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 febbraio 1962.

D'ANGELO