
LEGGE REGIONALE 30 luglio 1969, n. 26
G.U.R.S. 31 luglio 1969, n. 36
Istituzione di un comitato per le opere comprese nei piani zonali eseguite dall'ESA.
N.d.R. IL Comitato istituito dalla presente legge è stato soppresso dall'art. 32, comma 1, della L.R. 10/93, nel testo modificato dall'art. 152 della L.R. 25/93.
Testo annotato al 2/8/2002
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I progetti necessari per la realizzazione delle opere previste nei piani zonali, di cui all'art. 3 e seguenti della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 e dell'art. 10 e seguenti della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, e dei lavori posti a carico del bilancio dell'ESA, che, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge verranno eseguiti, indipendentemente dai piani zonali, nonchè di quelli gravanti sul bilancio regionale da eseguirsi dall'ESA, sono predisposti dal consiglio di amministrazione dell'ente stesso ed approvati dall'assessore per l'agricoltura e le foreste, previo parere di un comitato istituito in seno all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Restano salve le procedure riguardanti l'approvazione dei progetti inerenti ad opere soggette a particolari disposizioni di leggi vigenti in campo nazionale.
Allo scopo di consentire una rapida realizzazione delle opere pubbliche previste nei piani zonali, l'ente di sviluppo agricolo è autorizzato a predisporre stralci di detti piani, da realizzare nei limiti dei finanziamenti concessi.
Detti stralci sono approvati dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con la stessa procedura prevista dal precedente articolo. (1)
Per la redazione dei progetti esecutivi delle opere elencate negli stralci di cui al primo comma, l'ente potrà avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1967, n. 55.
Si rimanda all'art. 31 della L.R. 19/72 in materia di approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo.
Il comitato, cui è devoluto l'esame tecnico amministrativo dei progetti, nominato con decreto dell'assessore per l'agricoltura e le foreste, è composto da:
1) l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste che lo presiede;
2) il direttore regionale preposto ai servizi della agricoltura;
3) il provveditore regionale alle opere pubbliche;
4) un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato;
5) un magistrato della Corte dei conti;
6) tre docenti universitari della facoltà di agraria, giurisprudenza e ingegneria;
7) un ingegnere ed un architetto, liberi professionisti;
8) quattro funzionari dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, di cui due scelti fra tecnici agricoli e forestali;
9) il capo dell'ufficio regionale di riforma agraria;
10) il direttore generale dell'ESA;
11) il capo dell'ufficio idrografico della Sicilia;
12) due esperti scelti dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
Fanno altresì parte del comitato i capi degli uffici del genio civile, che partecipano alle sedute quando i progetti in esame ricadono nei territori di loro competenza.
Parimenti fa parte del comitato il capo compartimento ENEL, che partecipa alle sedute, nel caso in cui si esaminano progetti relativi ad elettrificazione rurale.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
La composizione del Comitato di cui all'articolo annotato è stata modificata dall'art. 14 della L.R. 5/71 e lo stesso comitato è stato soppresso dall'art. 32, comma 1, della L.R. 10/93, nel testo modificato dall'art. 152 della L.R. 25/93. Tuttavia per la competenza ad esprimere i pareri in materia di opere pubbliche si rimanda all'art. 7 bis della Legge 109/1994, introdotto dall'art. 5 della L.R. 7/2002.
Gli oneri relativi all'attività del comitato, e quanto altro necessario per il suo funzionamento, saranno a carico del bilancio dell'ESA, compresi i compensi particolari da attribuire ai relatori delle singole pratiche.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di opere pubbliche di competenza dell'amministrazione regionale, l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate urgenti ed indifferibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive aggiunte e modificazioni.
I piani zonali di sviluppo agricolo per i territori dei comuni compresi nel decreto del Presidente della Regione 14 marzo 1968, n. 34-A, sono approvati dal Governo regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, previo parere del comitato di cui al precedente art. 1.
All'art. 6, terzo comma, della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:
alla lettera e) sono soppresse le parole da "designati" fino a "CISNAL";
alla lettera f) sono soppresse le parole da "di cui" fino a "siciliani";
alla lettera g) sono soppresse le parole da "designati" fino a "cooperative";
alla lettera h) sono soppresse le parole "dell'unione provinciale";
alla lettera f) sostituire "3" con "4".
All'art. 18 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 sono approvate le seguenti modifiche:
sostituire le parole "quattro in rappresentanza ecc." fino a "coltivatori siciliani" con le altre "sei in rappresentanza degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti";
sopprimere le parole "rispettivamente designati dagli organismi regionali: due dalla CGIL, due dalla CISL, uno dalla UIL, uno dalla CISNAL";
sostituire le parole da " due in rappresentanza della cooperazione" fino a " cooperative" con le altre " tre in rappresentanza della cooperazione".