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LEGGE REGIONALE 30 luglio 1969, n. 27

G.U.R.S. 31 luglio 1969, n. 36

Proroga della validità della legge regionale 24 ottobre 1961, n. 18. Esenzioni fiscali per i piccoli proprietari coltivatori diretti.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La validità della legge regionale 24 ottobre 1961, n. 18 è prorogata di otto anni.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 luglio 1969.

FASINO