
LEGGE REGIONALE 30 luglio 1969, n. 28
G.U.R.S. 31 luglio 1969, n. 36
Nuovi provvedimenti per le zone colpite dai terremoti dell'ottobre 1967 e del gennaio 1968.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Per la costituzione delle assemblee dei consorzi di comuni previsti dall'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, onde assicurare la rappresentanza delle minoranze, ciascun consigliere comunale vota per i due terzi dei rappresentanti da eleggere e risultano eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti.
Nel corso dell'elaborazione del piano comprensoriale di cui all'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, al fine di assicurare un periodico apporto collaborativo al perfezionamento del piano stesso, l'Assessorato dello sviluppo economico indice conferenze alle quali sono chiamati a partecipare l'assemblea del consorzio, i progettisti dei programmi di fabbricazione, i sindaci dei comuni consorziati, nonché il gruppo di progettazione del piano comprensoriale.
Resta fermo l'obbligo previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20.
Alla esecuzione ed attuazione dei piani comprensoriali, limitatamente alle infrastrutture ed ai servizi sociali di interesse comprensoriale, provvedono i consorzi previsti dall'art. 4 della legge 3 febbraio 1968, n. 1, sotto la vigilanza e tutela dell'Assessorato dello sviluppo economico.
Alle dipendenze di ciascun consorzio è istituito un ufficio tecnico, il cui organico sarà determinato con decreto dell'Assessorato degli enti locali di concerto con l'Assessorato dello sviluppo economico, in relazione alle esigenze di ciascun consorzio, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge. Il predetto organico sarà costituito esclusivamente da personale dipendente dai comuni facenti parte del consorzio.
I consorzi vengono consultati sui programmi e sugli interventi della Regione e degli enti pubblici operanti nell'ambito comprensoriale con particolare riguardo all'agricoltura, alla industria, ai trasporti, al turismo, alla rete viaria ed alle opere pubbliche di interesse comprensoriale.
Ai programmi di fabbricazione adottati dai consigli comunali si applicano le misure di salvaguardia previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia di piani regolatori generali.
I piani particolareggiati devono essere adottati entro il termine di 30 giorni dalla approvazione dei piani comprensoriali, salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20.
I termini per il deposito e la presentazione di opposizioni e osservazioni sono ridotti, rispettivamente, a venti e quindici giorni.
Le spese relative alla redazione dei suddetti piani sono poste a carico della Regione.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50.000.000.
L'autorizzazione di spesa per le finalità previste dall'articolo 27 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20 è aumentata di lire 200.000.000.
Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, è sostituito dal seguente: "Le attribuzioni delle amministrazioni comunali dei comuni indicati all'art. 1, ove occorra, potranno essere esercitate, oltre che in località diversa da quella della sede comunale, anche in territorio di altro comune nel quale siano stati provvisoriamente trasferiti nuclei di propri cittadini organizzati in baraccamenti".
Il quinto comma dell'art. 9 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 è sostituito dal seguente: "Per particolari esigenze di servizio presso gli uffici dei comuni sinistrati potrà essere distaccato personale di ruolo dell'amministrazione regionale e personale del ruolo delle scuole professionali per una aliquota non superiore al 2 per cento degli organici di ciascuna amministrazione regionale".
Per le finalità previste dall'art. 11 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni da destinare esclusivamente ad attrezzature tecniche.
I termini previsti dal primo e secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, sono prorogati al 31 dicembre 1969.
Le autorizzazioni di spesa per le finalità di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 sono aumentate, rispettivamente, di lire 100.000.000 e di lire 2.500.000.000.
Il termine previsto dall'art. 15 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 è prorogato al 30 settembre 1969.
In dipendenza del precedente comma, la spesa autorizzata per le finalità di cui all'art. 15 della predetta legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 è aumentata di L. 600.000.000.
L'autorizzazione di spesa per le finalità previste dall'art. 27 lettera b) della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 è aumentata di L. 100.000.000.
Il fondo costituito con l'art. 30 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, è aumentato di L. 20.000.000 per la integrazione e per il pagamento delle spese comunque disposte dalle amministrazioni regionali per la attuazione di interventi urgenti in favore delle popolazioni dei comuni sinistrati.
Per le finalità previste dall'art. 18 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, è autorizzata una ulteriore spesa di L. 250.000.000.
Per le finalità previste dall'art. 28 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 400.000.000.
Le provvidenze previste dall'art. 19 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, sono prorogate per l'anno 1969.
In dipendenza del precedente comma la spesa autorizzata per le finalità di cui all'art. 19 della predetta legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, è aumentata di L. 360.000.000.
Per l'approvazione del piano zonale di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, si applicano le norme previste dall'art. 2 della legge regionale approvata dalla Assemblea regionale nella seduta del 17 luglio 1969, concernente la istituzione di un comitato per le opere comprese nei piani zonali eseguite dall'ESA.
Le provvidenze previste dall'art. 15 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono prorogate per l'annata agraria 1969.
In dipendenza del precedente comma, la spesa autorizzata per le finalità di cui all'art. 17 della citata legge regionale 18 luglio 1968, n. 20 è aumentata di L. 40.000.000.
All'onere complessivo di L. 4.670.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969.
In dipendenza del precedente comma, all'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, sono apportate le seguenti variazioni:
Spese in conto capitale: Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Oggetto del provvedimento: (Importo dell'onere in milioni di lire) Partite che si riducono: - Interventi per la esecuzione di opere pubbliche - 4.500 - Provvedimenti per la incentivazione industriale - 170 Partita che si aggiunge: - Nuovi provvedimenti per le zone colpite dai terremoti dell'ottobre 1967 e del gennaio 1968 - 4.670
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.