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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1968, n. 1

G.U.R.S. 3 febbraio 1968, n. 5

Primi provvedimenti per la ripresa civile ed economica delle zone colpite dai terremoti del 1967 e 1968.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 28/1969 e annotato al 21/8/1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Provvedimenti per la ripresa civile ed economica

Art. 1

I provvedimenti della presente legge si applicano a favore dei comuni colpiti dai movimenti tellurici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 1967 e gennaio 1968 e delle rispettive popolazioni.

I predetti comuni saranno specificati mediante decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro otto giorni dalla pubblicazione della presente legge. (1)

(1)

Vedi Decr. Pres. 10/02/68, n. 6-A: "Specificazione dei Comuni colpiti dai movimenti tellurici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 1967 e gennaio 1968"

Art. 2

Ai fini dell'organico e programmato assetto delle zone colpite dai sismi dell'ottobre e novembre 1967 e gennaio 1968 sono redatti piani urbanistici comprensoriali.

I piani comprensoriali dovranno definire le destinazioni di uso e le norme per l'utilizzazione del territorio ed in particolare:

a) conterranno le previsioni per l'impianto, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, fissando le destinazioni di uso e le relative norme;

b) stabiliranno il sistema delle infrastrutture, gli impianti e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico;

c) stabiliranno i perimetri delle zone di interesse paesistico e storico-artistico, le relative modalità di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali di uso;

d) definiranno programmi e fasi di attuazione.

Art. 3

L'estensione del territorio di ciascun comprensorio è determinata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per lo sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge. (1) (2)

(1)

Vedi Decr. Pres. 14/03/68, n. 34-A: "Determinazione dell'estensione territoriale dei comprensori dei Comuni colpiti dal sisma dell'ottobre-novembre 1967 e gennaio 1968"

(2)

L'art. 73 della L.R. 71/1978 interpretando autenticamente la presente norma ha precisato che in materia di piani comprensoriali tra i poteri dell'Assessorato regionale competente sono compresi quelli istruttori ed esecutivi.

Art. 4

I piani urbanistici comprensoriali previsti dal precedente art. 2 sono compilati a cura e spese della Regione, di intesa con le amministrazioni comunali interessate, costituite in consorzio ai sensi del vigente ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Siciliana.

I piani adottati dai consorzi, previsti dal precedente comma, sono pubblicati a cura delle singole amministrazioni comunali per il periodo di quindici giorni entro i quali possono essere presentate osservazioni.

Essi sono restituiti entro i successivi dieci giorni all'Assessorato per lo sviluppo economico ed approvati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta di Governo.

Con lo stesso decreto del Presidente della Regione sono decise le osservazioni presentate nei termini stabiliti dal secondo comma. (1) (2) (3)

(1)

L'art. 73 della L.R. 71/1978 interpretando autenticamente la presente norma ha precisato che in materia di piani comprensoriali tra i poteri dell'Assessorato regionale competente sono compresi quelli istruttori ed esecutivi.

(2)

In ordine alla costituzione dei consorzi previsti dall'articolo annotato, ai piani comprensoriali, alle misure di salvaguardia ed alle prescrizioni urbanistiche si rinvia agli artt. da 1 a 9 del Titolo I della L.R. 20/68.

Vedi, inoltre, gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L.R. 28/69, l'art. 20 della L.R. 6/72 e l'art. 1 della L.R. 38/73.

(3)

Vedi l'art. 8 della L.R. 71/78, nel testo sostituito dall'art. 1 della L.R. 66/84: "Varianti ai piani comprensoriali. Scioglimento delle assemblee consortili".

Art. 5

L'Assessore per lo sviluppo economico è autorizzato ad affidare l'incarico della compilazione di ciascun piano comprensoriale a gruppi di urbanisti e tecnici specializzati in numero non superiore a cinque unità per ciascun gruppo.

Le spese relative graveranno sul capitolo 28701 dello stato di previsione della spesa della Regione Siciliana per l'anno 1968. (1)

(1)

L'art. 73 della L.R. 71/1978 interpretando autenticamente la presente norma ha precisato che in materia di piani comprensoriali tra i poteri dell'Assessorato regionale competente sono compresi quelli istruttori ed esecutivi.

Art. 6

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'E.M.S., l'E.S.A. e l'E.S.P.I., ciascuno nell'ambito della propria competenza, presentano al Governo regionale programmi di interventi coordinati per le zone colpite dal terremoto.

Entro un mese il Governo regionale coordina ed approva i predetti programmi di intervento.

La predetta approvazione avviene anche in deroga a tutte le norme di previsione di piani o di coordinamento indicate nelle leggi istitutive dell'E.M.S., dell'E.S.A. e dell'E.S.P.I. e successive aggiunte e modificazioni e rende immediatamente esecutivi i programmi approvati. (1)

(1)

Per la realizzazione da parte dell'E.S.P.I. delle iniziative previste dall'articolo annotato vedi l'art. 42 della L.R. 50/73.

Art. 7

Al finanziamento dei programmi approvati, gli enti interessati provvedono con i fondi di propria dotazione.

E' autorizzata, altresì, la spesa di L. 2.500 milioni per i programmi di intervento dell'E.S.A.

Titolo II

Riorganizzazione dei Comuni

Art. 8

I cittadini delle zone terremotate costretti a lasciare il comune di residenza continuano a costituire, a tutti gli effetti giuridici, la popolazione del rispettivo comune anche se abbiano fissato la propria dimora presso altro comune.

Resta ferma la facoltà di richiedere il trasferimento della propria residenza, a norma delle vigenti leggi.

Art. 9

(modificato dall'art. 8 della L.R. 28/69)

Le attribuzioni delle amministrazioni comunali dei comuni indicati all'art. 1, ove occorra, potranno essere esercitate, oltre che in località diversa da quella della sede comunale, anche in territorio di altro comune nel quale siano stati provvisoriamente trasferiti nuclei di propri cittadini organizzati in baraccamenti.

Le amministrazioni comunali provvedono, altresì, alle riorganizzazioni degli uffici e dei servizi comunali; esse, utilizzando il personale dipendente in atto in servizio e quello indicato al quinto comma del presente articolo, possono istituire, altresì, un ufficio incaricato:

a) di fornire notizie ai sinistrati in ordine alle procedure da seguire per ottenere le provvidenze stabilite dalla legge;

b) di ricevere le richieste di intervento dirette alle pubbliche amministrazioni, agevolando l'acquisizione della documentazione occorrente per fruire dei benefici di legge e inoltrandole agli uffici competenti.

La presentazione delle domande previste alla lettera b) vale, ad ogni effetto, come presentazione all'ufficio competente per quanto attiene alle provvidenze stabilite nella presente legge e per ogni altro adempimento previsto da leggi regionali.

Le spese relative agli adempimenti indicati alle lettere a) e b) sono obbligatorie ai sensi dell'art. 105 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Siciliana.

Per particolari esigenze di servizio presso gli uffici dei comuni sinistrati potrà essere distaccato personale di ruolo dell'amministrazione regionale e personale del ruolo delle scuole professionali per una aliquota non superiore al 2 per cento degli organici di ciascuna amministrazione regionale.

Le spese per le competenze principali ed accessorie rimangono a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

Il trattamento di missione, eventualmente spettante, è posto a carico dell'Assessorato degli enti locali.

Art. 10

Quando parte della popolazione dei comuni indicati all'articolo 1 sia stata costretta ad allontanarsi dal nucleo abitato e sia stata alloggiata in centri di raccolta istituiti presso altri comuni, il sindaco del comune di originaria residenza può delegare le proprie funzioni da esercitarsi presso un centro raccolta, oltre che ad un assessore o ad un consigliere comunale, a funzionari della Regione, della provincia e del comune.

Art. 11

L'Assessore per gli enti locali è autorizzato a provvedere alla fornitura diretta di mobili, oggetti di arredamento, attrezzature tecniche, stampati, generi di cancelleria e quanto altro necessario per il ripristino della funzionalità degli uffici dei comuni sinistrati, su richiesta dei medesimi.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di L. 100 milioni.

Art. 12

Fino al 31 dicembre 1968 sono sospese le compensazioni amministrative fra crediti della Regione e quote di tributi di spettanza dei comuni indicati nell'art. 1 della presente legge. (1)

Nei confronti dei comuni suddetti è sospeso, fino al 31 dicembre 1968, il pagamento delle delegazioni rilasciate a tutto il 31 dicembre 1967 per il rimborso delle anticipazioni di cassa concesse dalla Regione. (1)

In deroga all'art. 1 della legge 29 marzo 1963, n. 27 e nelle more della deliberazione dei bilanci dei comuni indicati nell'art. 1 della presente legge, la Presidenza della Regione è autorizzata a concedere agli stessi comuni, per l'anno finanziario in corso, anticipazioni commisurate al 70 per cento del mutuo a pareggio dell'ultimo bilancio approvato, accettando in garanzia l'impegno a cedere il mutuo o l'eventuale contributo che potrà essere concesso dallo Stato a pareggio dei bilanci stessi non appena perfezionati.

All'eventuale conguaglio dell'anticipazione, da commisurare al 70 per cento del mutuo o del contributo a pareggio del bilancio deliberato, si provvede dopo l'approvazione del bilancio medesimo da parte dei competenti organi.

(1)

Il termine di cui al comma annotato è stato prorogato al 31 dicembre 1969 dall'art. 10 della L.R. 28/69.

Titolo III

Assistenza alle popolazioni sinistrate

Art. 13

Alle famiglie che abbiano perduto uno o più componenti per causa del terremoto è concesso un contributo di L. 500 mila.

A tal uopo, il capo famiglia, o in caso di suo decesso colui che ha la rappresentanza del nucleo familiare, deve produrre all'Assessorato per gli enti locali una domanda corredata da dichiarazione del sindaco del proprio comune che attesti le generalità e la residenza della persona deceduta, la sua appartenenza al nucleo familiare ed il grado di parentela, ove non sia possibile produrre il certificato anagrafico, e la data del decesso.

Per le finalità suddette è autorizzata la spesa di L. 100 milioni. (1)

Art. 14

E' concesso un contributo a fondo perduto di L. 200.000 ai capi famiglia le cui abitazioni siano state distrutte o rese inabitabili in seguito alla ordinanza di sgombero per i terremoti verificatisi nei comuni indicati all'art. 1 della presente legge.

Il Sindaco attesta le condizioni sopra indicate sulle singole domande degli interessati e, entro venti giorni dalla presentazione di esse, le trasmette all'Assessore per gli enti locali, il quale, entro i successivi dieci giorni emette ordinativi diretti a favore dei beneficiari su ordine di accreditamento.

Per le finalità previste al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 2.000 milioni.

Art. 15

Fino al 31 dicembre 1968 (1) le rette di ricovero previste dalla legge 27 dicembre 1958, n. 28 e 8 gennaio 1960, n. 2 possono essere corrisposte per persone di qualsiasi età, già residenti nei comuni indicati dal precedente art. 1, che siano ospitate negli istituti di ricovero, indicati nelle medesime leggi.

Il ricovero ha luogo su parere favorevole del sindaco in deroga alle condizioni previste dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1958, n. 28 e dalla legge 8 gennaio 1960, n. 2.

Le rette di ricovero saranno corrisposte, nella misura di L. 600 giornaliere per ogni persona, su presentazione di contabilità mensili dalle quali dovranno risultare le generalità di ciascun ricoverato, la località di provenienza ed il numero delle giornate di presenza.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di L. 600 milioni.

(1)

Termine prorogato al 30 settembre 1969 dall'art. 12, comma 1, della L.R. 28/69.

Art. 16

Le istanze di cittadini residenti nei comuni indicati nell'articolo 1 della presente legge per la concessione dell'assegno mensile previsto dalla legge 21 ottobre 1957, n. 58 e successive modificazioni, trasmesse con parere favorevole dagli Enti comunali di assistenza, sono accolte sulla base della documentazione prevista dall'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 1958, n. 6, prescindendo dal parere della commissione istituita con l'art. 4 del decreto precitato.

La predetta deroga è consentita fino al 31 dicembre 1968.

Titolo IV

Interventi per l'agricoltura (1)

Art. 17

Allo scopo di consentire nelle zone terremotate la coltura dei terreni è autorizzata, a favore delle aziende danneggiate, la distribuzione gratuita di sementi e fertilizzanti.

E' autorizzata, altresì, la distribuzione di attrezzi agricoli per lavori da eseguire sia manualmente che a mezzo di animali.

Alla concessione ed alla distribuzione provvede l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio anche a mezzo delle condotte agrarie.

Per i fini suddetti è autorizzata la spesa di L. 300 milioni.

Art. 18

A favore degli agricoltori che hanno subito la totale perdita di macchine agricole nonchè la perdita degli animali da lavoro a causa dei terremoti indicati dall'art. 1 è concesso un contributo integrativo non superiore al 50 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle scorte stesse.

Tale contributo, cumulabile con le sovvenzioni previste dall'art. 31 del decreto legge 22 gennaio 1968, n. 12 è determinato sulla base della valutazione della perdita, effettuata dall'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

La sovvenzione è corrisposta con atto contestuale di concessione, liquidazione e pagamento dallo ispettore provinciale stesso.

Per i fini previsti nel presente articolo è autorizzata la spesa di L. 150 milioni.

Art. 19

L'Assessore per l'agricoltura e per le foreste autorizza i consorzi di bonifica ed i consorzi di bonifica montana a concedere a favore dei proprietari consorziati dei territori dei comuni indicati dall'art. 1 lo sgravio di tutti i contributi consortili iscritti a ruolo per il 1968.

L'amministrazione regionale rimborsa ai predetti consorzi, su loro relazione, il mancato introito per la parte dei ruoli non riscossi.

Per le finalità previste nel presente articolo è autorizzata la spesa di L. 200 milioni.

Art. 20

Per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico forestale e di rimboschimento nelle zone terremotate è autorizzata la spesa di L. 800 milioni.

Le opere previste dal presente articolo sono eseguite in amministrazione diretta da parte degli ispettorati forestali competenti per territorio.

Le perizie possono contenere le spese per il trasporto della mano d'opera e per l'acquisto degli attrezzi di lavoro.

Art. 21

Il fondo di rotazione previsto dall'art. 14 della legge 12 maggio 1959, n. 21, modificato dalla legge 18 luglio 1961, n. 13, è aumentato di L. 600 milioni da impiegarsi in favore dei destinatari previsti dalle leggi stesse, danneggiati dai terremoti dell'ottobre e novembre 1967 e del gennaio 1968 o comunque residenti nei comuni indicati dall'articolo 1.

Art. 22

L'E.S.A., nei comuni indicati dall'art. 1, è autorizzato:

a) a compiere gratuitamente, con il proprio parco macchine, lavori agricoli utili alla ripresa dell'attività economica in favore di coltivatori diretti e piccoli proprietari; (1)

b) a decurtare fino ad un massimo di L. 100 mila i debiti verso lo stesso contratti da ciascuno degli assegnatari;

c) ad utilizzare i fondi, comunque disponibili, del proprio bilancio relativo all'esercizio finanziario 1967 per interventi, secondo le finalità della sua legge istitutiva, nelle zone terremotate.

Art. 23

I piani di zona dell'E.S.A. per i territori indicati dal precedente art. 1 devono armonizzarsi con i piani comprensoriali previsti dall'art. 2 della presente legge.

Titolo V

Interventi per gli artigiani ed i piccoli commercianti

Art. 24

A favore degli artigiani ed i piccoli commercianti dei comuni indicati dall'art. 1 che hanno subito la totale perdita delle attrezzature e delle scorte è concesso un contributo non superiore al 50% del valore sia delle attrezzature sia delle scorte e comunque non superiore a L. 200 mila.

Detta erogazione ha luogo a mezzo della camera di commercio, industria e agricoltura, competente per territorio su domanda dell'interessato da presentarsi entro il 30 aprile 1968. Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito la totale perdita delle attrezzature e delle scorte.

I fondi occorrenti sono accreditati dall'Assessore per l'industria e per il commercio ai presidenti delle camere stesse.

Per i fini previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di L. 200 milioni.

Art. 25

Il fondo concorso interessi costituito presso le casse regionali, per il credito alle imprese artigiane a norma dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1954, n. 50 modificata dall'art. 3 della legge 5 novembre 1965, n. 34 viene incrementato di lire 300 milioni.

Tale incremento è destinato esclusivamente al concorso interessi per i crediti erogati agli artigiani danneggiati e comunque residenti nei comuni indicati dall'art. 1.

In deroga all'art. 10 della legge 27 dicembre 1954, n. 50, il concorso sugli interessi è concesso nella misura necessaria per ridurre l'onere a carico degli interessati all'1,50 per cento.

Titolo VI

Interventi per lavori pubblici di pronto soccorso

Art. 26

L'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato ad eseguire, nei comuni comunque danneggiati dai sismi dell'ottobre e novembre 1967 e del gennaio 1968, lavori di demolizione, di sgombero, di puntellamento, di riparazione delle opere edilizie, igieniche e viarie, nonchè lavori per la salvaguardia urgente di immobili o di opere di interesse storico - artistico e bibliografico, anche su segnalazione dei comuni interessati.

L'Assessore approva i preventivi di spesa accompagnati da relazione tecnica e ne dispone la esecuzione, sul parere dell'ispettore centrale tecnico, di intesa, per le opere di interesse storico, artistico e bibliografico, con la competente sovrintendenza.

Per le predette finalità è autorizzata la spesa di L. 1.300 milioni.

Le assegnazioni spettanti, a norma dell'art. 2 della legge 30 novembre 1967, n. 55 ai comuni indicati dal primo comma, assolutamente non utilizzabili per gli scopi previsti dalla citata legge, possono essere destinate alle opere di cui al presente articolo.

Titolo VII

Interventi sanitari

Art. 27

L'Assessore per l'igiene e per la sanità è autorizzato:

a) a provvedere alla esecuzione delle opere di riparazione e di adattamento, nonchè alle spese di attrezzatura tecnica, strumentario, casermaggio, arredamento ed a quant'altro necessario per la agibilità ed il funzionamento degli ospedali, ambulatori e posti di assistenza sanitaria gestiti da enti pubblici;

b) ad assumere l'onere delle rette di spedalità relative ad infermi provenienti dalle zone terremotate non aventi diritto ad assistenza mutualistica, nonchè all'onere delle rette di ricovero di minori provenienti dalle stesse zone, presso preventori antitubercolari ed altri istituti per la prevenzione e la cura di malattie sociali.

Per le finalità previste nel presente articolo è autorizzata la spesa di L. 500 milioni, di cui lire 300 milioni per la lettera a) e L. 200 milioni per la lettera b).

Titolo VIII

Interventi per l'occupazione

Art. 28

L'Assessore per il lavoro e per la cooperazione è autorizzato ad integrare il trattamento economico dei lavoratori avviati ai cantieri di lavoro e rimboschimento previsto dall'art. 21 e seguenti del decreto legge 22 gennaio 1968, n. 12 che saranno istituiti dal Ministero del lavoro nelle province di Agrigento, di Trapani e di Palermo, a favore dei disoccupati provenienti dai comuni i cui territori sono stati interessati dai movimenti tellurici del gennaio 1968.

La misura della integrazione è determinata in modo da garantire L. 2.500 pro-capite per ogni giornata di effettiva presenza oltre gli oneri riflessi.

L'Assessore per il lavoro e per la cooperazione è altresì autorizzato ad intervenire nella spesa per l'acquisto ed il trasporto dei materiali e degli attrezzi occorrenti per i cantieri previsti dal primo comma, in misura, comunque, non superiore al 50 per cento degli stanziamenti per la mano di opera.

Art. 29

L'Assessore per il lavoro e per la cooperazione è autorizzato ad istituire speciali cantieri di lavoro e rimboschimento nelle province di Palermo, Trapani, Agrigento, Messina ed Enna a favore dei lavoratori provenienti dai comuni i cui territori sono stati interessati dai movimenti tellurici dell'ottobre e novembre 1967 e del gennaio 1968.

Le relative delibere, quando i cantieri sono richiesti dai comuni, sono adottate dalla Giunta comunale con i poteri del consiglio e con clausola di immediata esecuzione. Tali delibere non sono soggette a visto della Commissione provinciale di controllo.

In deroga alle vigenti disposizioni le proposte degli enti interessati possono essere corredate soltanto da un preventivo di spesa e da una sommaria relazione illustrativa sulle opere da realizzare, approvata dall'Assessore, sentito il comitato istituito con l'art. 4 della legge 18 marzo 1959, n. 7.

Non si applicano i limiti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Ai lavoratori avviati ai cantieri è corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza un assegno di L. 2.500 integrato da L. 100 per ogni familiare a carico.

Detto assegno non è cumulabile con l'indennità o il sussidio straordinario di disoccupazione.

Per le finalità previste dal presente articolo, nonchè dall'art. 28, è autorizzato lo stanziamento di L. 1.500 milioni che sarà gestito dal "Fondo siciliano per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori disoccupati" istituito con il D.L.P. 18 aprile 1951, n. 25.

Titolo IX

Disposizioni comuni

Art. 30

E' costituito presso la Presidenza della Regione un fondo di L. 850 milioni da utilizzare per la integrazione e per il pagamento delle spese disposte dalle amministrazioni regionali, anche in deroga alle disposizioni vigenti ed anche a mezzo di enti pubblici, per l'attuazione di interventi urgenti in favore delle popolazioni dei comuni sinistrati.

A tal fine sono riconosciute le spese relative all'acquisto e al trasporto di generi di prima necessità, medicine ed attrezzi, e al ricovero - anche provvisorio - di profughi, nonchè per ogni altra spesa di prima assistenza.

Sono altresì riconosciute le spese relative agli interventi di immediata esecuzione disposti dall'Assessore per i lavori pubblici, per il pagamento delle quali si provvede sulla base di fatture vistate dall'ispettorato tecnico regionale dell'Assessorato dei lavori pubblici, che correderà le fatture stesse di apposita relazione con la precisazione della natura dei lavori e della loro ubicazione ed entità.

La validità di ogni forma di intervento in precedenza autorizzato ed adottato, in deroga alle disposizioni vigenti, cessa 15 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31

Alle spese previste dalla presente legge si provvede con apertura di credito applicando le norme della legge 2 agosto 1954, n. 33.

Art. 32

Tutte le opere da eseguirsi in applicazione della presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche.

Per le opere su indicate si applicano le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

I pareri previsti nella presente legge sostituiscono, per gli interventi per i quali sono richiesti, ogni altro parere di qualsiasi organo consultivo prescritto dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 33

Agli atti e ai contratti relativi agli interventi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

TITOLO X

Norme finanziarie

Art. 34

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di L. 12 miliardi.

Al relativo onere si fa fronte utilizzando le disponibilità degli stanziamenti dei seguenti capitoli del bilancio per l'anno finanziario in corso nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 10801 L. 9.425.200.000;

Cap. n. 10802 L. 2.574.800.000.

Art. 35

La parte dello stanziamento autorizzato con l'art. 4 primo comma, della legge 13 aprile 1966, n. 3, ricadente nell'anno finanziario 1968, utilizzata giusta il precedente articolo, è rinviata all'esercizio 1973.

Conseguentemente lo stanziamento autorizzato dall'art. 4, primo comma, della predetta legge 13 aprile 1966, n. 3, ricadente nell'anno finanziario 1973 è rinviata per L. 33.448.700.000 all'anno finanziario 1979.

Art. 36

La parte dello stanziamento autorizzato con lo art. 5, primo comma, della legge 24 ottobre 1966, n. 24, ricadente nell'anno finanziario 1968 utilizzata giusto il precedente art. 34 è rinviata all'esercizio 1983.

Art. 37

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 38

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 febbraio 1968.

CAROLLO