
LEGGE REGIONALE 25 luglio 1969, n. 22
G.U.R.S. 26 luglio 1969, n. 35
Finanziamento straordinario delle attività dei comuni in materia di lavori pubblici.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 48/1970)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
E' autorizzata la spesa di lire 26.950 milioni per le finalità della legge regionale 30 novembre 1967, n. 55, da ripartirsi in conformità a quanto stabilito all'art. 2, lettere da a) ad f), della stessa legge e da utilizzarsi secondo le disposizioni previste nello stesso art. 2 e nei successivi articoli 3, 4 e 5.
La predetta spesa sarà utilizzata per le opere di cui alle lettere a), e) f) g) l) o) dell'art. 1 della succitata legge regionale 30 novembre 1967, n. 55.
L'assessore regionale per i lavori pubblici presenterà, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione concernente la attuazione della presente legge.
Le deliberazioni relative all'impiego della somma prevista all'art. 1 vengono adottate dal consiglio comunale su programmi di utilizzazione proposti dalla Giunta.
Per le finalità della legge regionale 30 marzo 1967, n. 29 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni.
Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 192, nella seguente misura:
periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1968: lire 40.950 milioni per le finalità di cui agli articoli 1, 4 e 5, e lire 13.050 milioni per le finalità di cui all'art. 6;
esercizio 1969: lire 1.950 milioni per le finalità di cui all'articolo 6.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.