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LEGGE REGIONALE 25 luglio 1969, n. 23

G.U.R.S. 26 luglio 1969, n. 35

Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 7/2003 e annotato al 31/1/1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(modificato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 60/74 e dall'art. 1 della L.R. 22/77)

L'assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, con l'osservanza delle norme vigenti, alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione e alla manutenzione di opere pubbliche anche se di competenza di enti locali, appartenenti alle sottoelencate categorie:

a) acquedotti, ivi comprese le eventuali ricerche idriche e le indagini chimico-batteriologiche;

b) opere marittime nei porti di 2a categoria, IV classe, comprese le escavazioni, nonchè opere marittime a difesa dei litorali;

c) opere idrauliche ad eccezione di quelle di 1a, 2a e 3a categoria e di quelle che, a norma delle vigenti leggi, sono di competenza dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

d) opere pubbliche edili di competenza di pubbliche amministrazioni, con la limitazione, per le opere di edilizia scolastica primaria e secondaria, ai lavori di completamento, riparazione e manutenzione; (1)

e) strade esterne;

f) vie urbane, aree pubbliche destinate a verde, servizi del sottosuolo compresi quelli igienici in genere, impianti di pubblica illuminazione. (2)

E', altresì, autorizzato ad eseguire le seguenti opere pubbliche:

1) arginamento di corsi d'acqua, opere stradali, edili ed acquedottistiche nelle zone colpite da eventi calamitosi;

2) completamento o riparazione di alloggi popolari costruiti a totale carico della Regione; riparazione di alloggi popolari costruiti dai comuni con il contributo della Regione;

3) custodia e riparazione a carattere straordinario di alloggi popolari costruiti a totale carico della Regione, fino alla consegna agli enti gestori;

4) opere per i servizi previsti dall'art. 2 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9 relative a costruzioni di edilizia popolare in tutto o in parte finanziate con leggi regionali.

(1)

L'art. 24 della L.R. 60/74, come mod., ha precisato che nella presente disposizione sono comprese le opere igieniche e sanitarie, compresi gli ospedali e gli ambulatori. Ed inoltre che per le suindicate opere sanitarie l'intervento è limitato a lavori di completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e manutenzione.

(2)

L'art. 23 della L.R. 60/74 oltre a modificare la predetta disposizione ha precisato che a richiesta dei comuni interessati, la progettazione e l'esecuzione degli impianti di pubblica illuminazione possono essere affidate all'Ente nazionale per l'energia elettrica. E ancora che l'E.N.E.L. può provvedere alla esecuzione di lavori anche in economia.

Art. 2

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 3

L'assessore per i lavori pubblici è autorizzato a procedere alla costruzione di edifici da destinare a sede degli uffici della Regione Siciliana.

Art. 4

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 5

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 6

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 7

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 8

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 9

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 10

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 11

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 12

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 13

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 14

Sono abrogati gli artt. 4 e 5 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30.

Le altre attribuzioni del soppresso ufficio regionale della strada sono svolte dall'assessorato dei lavori pubblici.

Art. 15

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 16

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 17

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 18

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 luglio 1969.

FASINO