
LEGGE REGIONALE 25 luglio 1969, n. 23
G.U.R.S. 26 luglio 1969, n. 35
Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 7/2003 e annotato al 31/1/1974)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(modificato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 60/74 e dall'art. 1 della L.R. 22/77)
L'assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, con l'osservanza delle norme vigenti, alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione e alla manutenzione di opere pubbliche anche se di competenza di enti locali, appartenenti alle sottoelencate categorie:
a) acquedotti, ivi comprese le eventuali ricerche idriche e le indagini chimico-batteriologiche;
b) opere marittime nei porti di 2a categoria, IV classe, comprese le escavazioni, nonchè opere marittime a difesa dei litorali;
c) opere idrauliche ad eccezione di quelle di 1a, 2a e 3a categoria e di quelle che, a norma delle vigenti leggi, sono di competenza dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
d) opere pubbliche edili di competenza di pubbliche amministrazioni, con la limitazione, per le opere di edilizia scolastica primaria e secondaria, ai lavori di completamento, riparazione e manutenzione; (1)
e) strade esterne;
f) vie urbane, aree pubbliche destinate a verde, servizi del sottosuolo compresi quelli igienici in genere, impianti di pubblica illuminazione. (2)
E', altresì, autorizzato ad eseguire le seguenti opere pubbliche:
1) arginamento di corsi d'acqua, opere stradali, edili ed acquedottistiche nelle zone colpite da eventi calamitosi;
2) completamento o riparazione di alloggi popolari costruiti a totale carico della Regione; riparazione di alloggi popolari costruiti dai comuni con il contributo della Regione;
3) custodia e riparazione a carattere straordinario di alloggi popolari costruiti a totale carico della Regione, fino alla consegna agli enti gestori;
4) opere per i servizi previsti dall'art. 2 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9 relative a costruzioni di edilizia popolare in tutto o in parte finanziate con leggi regionali.
L'art. 24 della L.R. 60/74, come mod., ha precisato che nella presente disposizione sono comprese le opere igieniche e sanitarie, compresi gli ospedali e gli ambulatori. Ed inoltre che per le suindicate opere sanitarie l'intervento è limitato a lavori di completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e manutenzione.
L'art. 23 della L.R. 60/74 oltre a modificare la predetta disposizione ha precisato che a richiesta dei comuni interessati, la progettazione e l'esecuzione degli impianti di pubblica illuminazione possono essere affidate all'Ente nazionale per l'energia elettrica. E ancora che l'E.N.E.L. può provvedere alla esecuzione di lavori anche in economia.
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
L'assessore per i lavori pubblici è autorizzato a procedere alla costruzione di edifici da destinare a sede degli uffici della Regione Siciliana.
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Sono abrogati gli artt. 4 e 5 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30.
Le altre attribuzioni del soppresso ufficio regionale della strada sono svolte dall'assessorato dei lavori pubblici.
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)