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LEGGE REGIONALE 27 giugno 1969, n. 17

G.U.R.S. 28 giugno 1969, n. 31

Completamento del risanamento del rione S. Berillo in Catania.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La realizzazione del piano di risanamento del rione S. Berillo di Catania per la parte non attuata alla data di scadenza del termine utile di cui all'art. 7 della legge regionale 25 giugno 1954, n. 13 deve essere effettuata secondo le norme della presente legge.

Art. 2

Il comune di Catania, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, redigerà un nuovo integrativo piano di risanamento che si informi ai criteri di cui appresso:

1) adeguamento del piano di risanamento alle disposizioni della legge n. 765 del 6 agosto 1967 e del decreto ministeriale del 2 aprile 1968;

2) coordinamento del piano di risanamento con il P.R.G.;

3) adeguamento della rete stradale alle moderne esigenze del traffico, con previsione dei necessari parcheggi e verde pubblico, almeno nei limiti previsti dal suddetto decreto ministeriale del 2 aprile 1968;

4) destinazione delle aree edificabili per non meno del 50% a edilizia per attrezzature e servizi pubblici (cultura, istruzione, sport, assistenza sociale e religiosa, parcheggi multipiani, ecc.) e per non più del 50% a edilizia residenziale o di altro uso. L'indice di fabbricabilità fondiaria non dovrà superare i 5 mc/mq.

Nel detto piano il comune dovrà riservare, per l'esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 3 della legge regionale 25 giugno 1954, n. 13, un sesto dei volumi destinati ad edilizia residenziale.

Il termine assegnato al comune di Catania per l'attuazione del piano anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità è di anni 10 dalla data della sua approvazione.

Art. 3

Il piano di risanamento, corredato dalle norme di riedificazione, deliberato dal Consiglio comunale di Catania, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione su richiesta del comune, sentito il comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato alle opere pubbliche e con l'osservanza della procedura degli articoli 5 e 6 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Un estratto del decreto presidenziale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione. L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dei lavori.

Art. 4

Per la esecuzione del piano il comune è autorizzato ad espropriare le aree con la procedura della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Per la determinazione dell'indennità di esproprio si applicano le norme contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Per le aree da utilizzare per particolari destinazioni di pubblico interesse, l'indennità sarà determinata in base ai criteri previsti dalle relative leggi speciali, qualora siano più favorevoli per il comune.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 giugno 1969.

FASINO