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LEGGE REGIONALE 3 maggio 1969, n. 12

G.U.R.S. 3 maggio 1969, n. 21

Estensione al personale dell'Amministrazione regionale di talune disposizioni contenute nella legge statale 18 marzo 1968, n. 249.

Testo annotato al 5/11/1973

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli articoli dal 45 al 50 compreso della legge statale 18 marzo 1968, n. 249, si applicano nel territorio della Regione Siciliana con le modifiche di cui agli articoli 2, 3 e 4 che seguono.

Art. 2

Il numero globale dei dipendenti dell'amministrazione della Regione da collocare in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge statale 18 marzo 1968, n. 249 è fissato in rapporto ad una unità per ogni 650 dipendenti in attività di servizio.

Art. 3

Il numero dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, che ai sensi e con le modalità dell'articolo 47 della legge statale 18 marzo 1968, n. 249, sono autorizzati ad assentarsi dall'ufficio, è determinato in ogni provincia, ad eccezione di quella di Palermo, in una unità per ogni sindacato maggiormente rappresentativo.

Per la provincia di Palermo sono autorizzati ad assentarsi dall'ufficio, sempre con le modalità previste dal citato articolo 47, sei unità per ciascun sindacato, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione regionale.

Art. 4

L'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale ai sensi del secondo comma dell'articolo 49 della legge statale 18 marzo 1968, n. 249, è concesso per tre amministrazioni centrali della Regione.

Art. 5

Il numero dei distacchi e delle assenze previsto dagli articoli precedenti non è superabile.

Art. 6

Al personale in attività di servizio dell'Amministrazione regionale è concesso l'assegno integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in misura ragguagliata al 3 per cento dello stipendio, paga e retribuzione mensili iniziali attualmente in godimento al personale regionale medesimo.

Per quanto attiene alla decorrenza, ai limiti di importo minimo e massimo ed alle modalità della concessione, si applica il citato art. 20 della legge sopra richiamata.

L'assegno integrativo mensile di cui al primo comma del presente articolo non è produttivo di alcun effetto sia ai fini della liquidazione delle nuove pensioni, sia ai fini della riliquidazione di cui all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1962, n. 2 e verrà a cessare all'atto in cui saranno applicate le nuove misure provvisorie di stipendi, paghe e retribuzioni di cui all'art. 13 della legge statale citata.

Art. 7

A partire dalla data da cui decorreranno i miglioramenti economici stabiliti dallo Stato in applicazione di quanto previsto dal citato articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 249, le attuali misure saranno aumentate di pari importo. (1)

Tali miglioramenti si estenderanno anche se fissati dallo Stato in forza del primo comma del precitato articolo 13 della legge predetta, tenendo presente la corrispondenza fra gli attuali coefficienti regionali da una parte e i parametri che saranno stabiliti in rapporto agli ex coefficienti statali.

Nel caso in cui il coefficiente attribuito a talune categorie di personale regionale non dovesse trovare rispondenza con quelli del personale dello Stato, si farà ricorso, ai fini della determinazione dell'aumento di cui ai precedenti comma, all'adozione di procedimenti interpolativi fra l'importo attribuito al coefficiente regionale immediatamente superiore e quello inferiore.

(1)

Per l'interpretazione del comma annotato vedi l'art. 1 della L.R. 41/73.

Art. 8

Gli oneri per la concessione dell'assegno integrativo mensile e per gli aumenti previsti dall'articolo 7, sono stabiliti per gli anni 1968 e 1969 in lire 1.200 milioni; per l'anno 1970 e successivi in lire 1.600 milioni annui.

Alla copertura dell'onere di lire 1.200 milioni di cui al precedente comma, si fa fronte utilizzando parte della disponibilità dello stanziamento del capitolo 10833 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969; alla copertura degli oneri di lire 1.600 milioni decorrenti dall'anno 1970, si fa fronte mediante la utilizzazione di parte dell'incremento delle entrate relative ai redditi di ricchezza mobile, dell'addizionale alle imposte e sovraimposte e tasse istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni e dell'aumento dell'addizionale stessa di cui alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato al bilancio dell'anno finanziario 1969, per il quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio con le leggi regionali 27 dicembre 1968, n. 35 e 6 marzo 1969, n. 3, è modificato come segue:

Capitolo 10833

Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:

Partita che si riduce:

Provvedimenti per il ricovero di minori, vecchi ed inabili (in meno) 1.200 milioni.

Partita che si aggiunge:

Estensione al personale dell'Amministrazione regionale di talune disposizioni contenute nella legge statale 18 marzo 1968, n. 249 (in più) 1.200 milioni.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 maggio 1969.

FASINO