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LEGGE REGIONALE 5 novembre 1973, n. 41

G.U.R.S. 6 novembre 1973, n. 56

Interpretazione autentica dell'art. 7, primo comma, della legge regionale 3 maggio 1969, n. 12, riguardante l'estensione al personale dell'Amministrazione regionale di talune disposizioni contenute nella legge statale 18 marzo 1968, n. 249.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 7, primo comma, della legge regionale 3 maggio 1969, n. 12, deve intendersi nel senso che al personale dell'Amministrazione regionale compete, con decorrenza dal 1° gennaio 1969 e fino al 30 giugno 1970, l'assegno integrativo mensile nello stesso importo spettante al personale dell'Amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 1° agosto 1969, n. 464.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 novembre 1973.

GIUMMARRA