
LEGGE REGIONALE 25 aprile 1969, n. 11
G.U.R.S. 26 aprile 1969, n. 20
Istituzione del comitato per le pensioni privilegiate ai dipendenti dell'Amministrazione della Regione Siciliana.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 46/1995 e annotato al 18/11/1994)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(modificato dall'art. 9, commi 1 e 2, della L.R. 46/95)
E' istituito presso la Presidenza della Regione un comitato per le pensioni privilegiate da assegnare ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici regionali:
a) dal Presidente della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana, che lo presiede;
b) da due magistrati delle sezioni della Corte dei conti per la Regione Siciliana di cui almeno uno con funzioni di consigliere, e da due magistrati del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, nominati dal Presidente della Regione, su designazione, rispettivamente, del Presidente della Corte dei conti e del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa;
c) da un funzionario con la qualifica non inferiore a quella di dirigente, appartenente al ramo dell'Amministrazione regionale dal quale proviene la richiesta di parere, designato dall'Assessore regionale preposto allo stesso ramo di Amministrazione o da un funzionario di pari qualifica designato dal medesimo ente pubblico regionale dal quale proviene la richiesta di pareri;
d) da due medici provinciali, designati dall'Assessore regionale per la sanità. (1)
Esercita le funzioni di segretario del comitato un funzionario con qualifica non inferiore a quella di capo sezione, appartenente ai ruoli della Ragioneria generale della Regione Siciliana, designato dal Presidente della Regione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente del comitato, presiede il comitato, il magistrato della Corte dei conti con funzione di consigliere; in caso di parità di tali funzioni con l'altro magistrato della Corte stessa, la presidenza è assunta da quello fra i due che abbia maggiore anzianità di ruolo.
Le designazioni dei magistrati di cui alla lettera b) devono essere integrate dalla designazione di due magistrati supplenti, appartenenti rispettivamente alla Corte dei conti ed al Consiglio di giustizia amministrativa, per la sostituzione di alcuno dei magistrati effettivi, in caso di assenza o di impedimento.
I componenti di cui alle lettere b), c) e d) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Tutti i componenti del Comitato continuano ad esercitare le loro normali funzioni.
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione.
Per effetto dell'art. 11 del Decr. Ass. Sanità 18/06/94, i medici provinciali componenti delle commissioni regionali per le pensioni privilegiate ai dipendenti regionali operanti presso la Corte dei conti di Palermo (ex legge regionale n. 11 del 25 aprile 1969), sono sostituiti da ispettori sanitari superiori in servizio presso l'Ispettorato regionale sanitario su designazione dell'Assessore per la sanità; sostituzione riconfermata dall'art. 14 del successivo Decr. Ass. Sanità 18/11/94.
(integrato dall'art. 9, comma 3, della L.R. 46/95)
Il comitato istituito con la presente legge esercita, rispetto ai dipendenti dell'amministrazione della Regione Siciliana e ai dipendenti degli enti pubblici regionali, tutte le funzioni attribuite dalle leggi vigenti in materia di rapporto di impiego dei dipendenti civili, al comitato per le pensioni privilegiate, di cui all'art. 4 del regolamento 27 giugno 1938, n. 703 e successive modificazioni.
Al comitato istituito con la presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme concernenti il comitato per le pensioni privilegiate ai dipendenti delle amministrazioni statali.