
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 18 giugno 1994
G.U.R.S. 25 giugno 1994, n. 32
Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica (art. 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30).
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il D.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Considerato che, a norma dell'art. 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, "le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, ivi comprese quelle demandate agli uffici del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, nonché quelle di cui all'art. 7 della legge n. 833 del 1978, sono attribuite alle unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale";
Considerato che, ai sensi del comma 9 del succitato articolo 40, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità devono essere emanate al riguardo apposite direttive per l'applicazione del citato articolo;
Tenuto altresì conto di quanto disposto al successivo comma 10 del menzionato art. 40;
Attesa la necessità di individuare le funzioni che restano riservate alla Regione, in virtù della legge 23 dicembre 1978, n. 833, del D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sopra citati, nonché di ogni altra specifica disposizione di legge statale e regionale in materia di igiene e sanità pubblica;
Attesa la necessità di individuare altresì le funzioni attribuite alle unità sanitarie locali e quelle spettanti al sindaco per effetto delle disposizioni di cui al succitato art. 40;
Decreta:
Per quanto in premessa sono disciplinati come segue le competenze e le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di farmacie già esercitate dai medici provinciali e dagli ufficiali sanitari.
a) attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle unità sanitarie locali (art. 2, decreto legislativo n. 502/92), nonché funzioni di coordinamento, indirizzo e programmazione espressamente previste dal 3° comma dell'art. 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
b) ordinanze assessoriali di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio dell'intera Regione o al territorio di più comuni, secondo quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 40 della citata legge regionale n. 30 del 1993;
c) proposte ed indicazioni in ordine alla formulazione di programmi di educazione sanitaria ed aggiornamento professionale;
d) provvedimenti riguardanti le case di cura private di cui agli articoli 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e al decreto del Ministro della sanità del 2 agosto 1977, sulla "Determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private" art. 43 della legge n. 833/78, nonché sull'applicazione della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39;
e) provvedimenti di cui agli articoli 194 (riguardanti gli stabilimenti termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia, nonché - a norma del 2° comma del detto art. 194 - i centri privati di terapia riabilitativa fisica e neurosensoriale, e cioé i centri privati di fisiokinesiterapia, di riabilitazione per portatori di handicap, ecc.), 195, 196, 197 e 198 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (art. 43 della legge n. 833/78);
f) provvedimenti riguardanti l'apertura e il trasferimento di locali dei laboratori di analisi e dei centri prelievi;
g) determinazione delle piante organiche delle farmacie; adempimenti di cui agli artt. 2 (apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari), 4 (procedure concorsuali), 5 (decentramento delle farmacie), 6 (dispensari farmaceutici), 14 (sanatoria) della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico", nonché ogni altro adempimento di competenza della Regione a norma della stessa legge n. 362;
h) indennità di residenza dei farmacisti rurali ed indennità di avviamento (D.M. 17 febbraio 1987, n. 8)
i) farmaco-vigilanza: indirizzo coordinamento e verifica (legge n. 531 del 29 dicembre 1987, art. 14 del decreto legislativo n. 178/91);
j) autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano, compresi i gas medicali (decreto legislativo 3012/1992, n. 538);
k) proposta e direttive in ordine all'applicazione dei provvedimenti ministeriali concernenti la riclassificazione delle specialità medicinali, art. 8, legge n. 537 del 24 dicembre 1993;
l) provvedimenti in ordine al prontuario terapeutico ospedaliero ai sensi del decreto n. 77026/89;
m) autorizzazione alla pubblicità sanitaria (artt. 4 e 5 della legge n. 175 del 5 febbraio 1992);
n) provvedimenti in ordine alla balneazione per l'attuazione del D.P.R. n. 470/1982 e successive integrazioni e modifiche;
o) provvedimenti in ordine all'attuazione del decreto legislativo n. 531/1992, in tema di molluschicoltura e in ordine decreto legislativo n. 130 del 25 gennaio 1992 e n. 131 del 27 gennaio 1992;
p) provvedimenti in ordine all'approvvigionamento di vaccini obbligatori e facoltativi, con esclusione di quanto previsto dal successivo articolo 7 e promozione di campagne vaccinali;
q) provvedimenti in tema di tutela igienica degli alimenti: artt. 2, 5 e 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, art. 22 e art. 25 lettera a), nonché delle altre leggi e regolamenti speciali in tema di alimenti e bevande, con le seguenti eccezioni:
- sono demandate al sindaco:
I) le autorizzazioni sanitarie dei frantoi oleari, delle ditte artigiane e cooperative con esclusione delle mense e cucine ospedaliere, ai sensi della circolare n. 709/1993.
II) i provvedimenti di chiusura temporanea delle ditte con autorizzazione regionale.
r) rilascio di nulla osta sanitario per il trattamento e lo smaltimento degli R.S.O.;
s) provvedimenti in ordine agli artt. 89, 93, 96, 102 per quanto di competenza del D.P.R. n. 185/1964;
t) provvedimenti in ordine all'utilizzo per il consumo umano delle acque superficiali e profonde, nonché per l'utilizzo igienico-sanitario delle stesse e per il riutilizzo dei reflui e dei fanghi depurati (D.P.R. n. 236 del 24 maggio 1988 e decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992 e D.A. attuativo n. 3446 del 21 novembre 1992 e n. 7143 dell'11 agosto 1993 con la seguente modifica:
- il sindaco autorizza ai fini sanitari le risorse idriche che ricadono nell'ambito dello stesso comune sempre che siano utilizzati esclusivamente da utenze dello stesso comune;
u) provvedimenti in ordine ai cosmetici (legge n. 713 del 15 ottobre 1986 e successive integrazioni e modifiche);
v) provvedimenti autorizzativi in materia di acque minerali e termali (decreto legislativo n. 105/93);
z) ogni altra competenza che, in base alle leggi vigenti, è attribuita alla Regione in materia di igiene e sanità pubblica, farmaceutica e farmacie;
Fino al riordino degli uffici periferici dell'Assessorato regionale della sanità, questi ultimi svolgeranno esclusivamente attività istruttoria nelle materie di cui alle lettere e, f, j, m, p, q, t, dell'art. 2 del presente D.A. e sempre che per le stesse materie nei successivi articoli non si sia demandata l'attività istruttoria alle UU.SS.LL.. L'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo nelle materie di cui al precedente art. 2 è di norma demandato ai competenti servizi e/o settori delle UU.SS.LL..
Le commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento, previste dalla legge regionale n. 39 del 1977 e successive integrazioni e modifiche, continuano ad operare, fino a quando non sarà data attuazione alla legge n. 61/1994 presso il servizio igiene pubblica della U.S.L. del capoluogo dove ricadeva l'ex ufficio di igiene sostituendo il medico provinciale con il capo servizio ed il segretario con un dirigente amministrativo di X livello.
Attribuzioni del sindaco
1) In materia di igiene e sanità pubblica spetta al sindaco l'emanazione delle ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio comunale, a norma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché l'emanazione di provvedimenti, ivi compresi quelli già demandati ai medici provinciali ed agli ufficiali sanitari, che comportano l'uso dei poteri autorizzativi, prescrittivi e di concessione, che non siano conseguenti a mera ricognizione di presupposti fissati da legge o regolamento, ed in particolare di:
a) adozione, limitatamente al territorio di competenza, di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, di cui all'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 280 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
b) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere ed affini e presidenza della relativa commissione comunale di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
c) rilascio di autorizzazioni ed emissione dei provvedimenti in materia edilizia;
d) rilascio delle autorizzazioni per l'uso di combustibili ai sensi dell'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615;
e) rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei liquami ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali;
f) emissione dei provvedimenti, per quanto di propria competenza, relativi agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319;
g) emissione di ordinanze per la regolamentazione delle attività rumorose, ai sensi dell'art. 66 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e integrazioni;
h) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio alberghiero ed affini e per autorimesse.
i) rilascio di autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25, lettera c) ed ex art. 44 del D.P.R. n. 327/1980, nonché ai sensi dell'art. 2, lettera q) del presente decreto il rilascio delle autorizzazioni sanitarie ex art. 25, lett. a) e b) dello stesso D.P.R. n. 327/80 per le ditte artigiane e cooperative, e per i frantoi oleari;
l) emissione dei provvedimenti di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 327/1980 per quanto di competenza, nonché l'adozione dei provvedimenti di chiusura temporanea anche per le ditte con autorizzazione regionale;
m) rilascio di autorizzazioni sanitarie per l'utilizzo per il consumo umano e/o per uso igienico sanitario delle risorse idriche che ricadono nel territorio comunale sempre che le stesse siano utilizzate esclusivamente per utenze del comune e con le procedure fissate dal D.A. n. 3446 del 21 novembre 1992 e successive integrazioni e modifiche;
n) provvedimenti autorizzativi in tema di utilizzo e custodia dei gas tossici R.D. n. 147 del 9 gennaio 1927 e successive integrazioni;
o) provvedimenti relativi al titolo 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 regolamento di polizia mortuaria;
p) ogni altra competenza che, in base alle leggi vigenti, è attribuita al sindaco in materia di igiene e sanità pubblica.
Per lo svolgimento delle attività istruttorie, tecniche ed amministrative inerenti all'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 5, i sindaci, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 25 della legge regionale n. 6/1981 e dai commi I e IV dell'art. 40 della legge regionale n. 30/1993, devono avvalersi dei servizi di igiene pubblica o del settore sanitario I di cui al IV comma, lettera b) dell'art. 7 della legge regionale n. 30 già richiamata.
Competenze del servizio e/o settore di igiene pubblica.
Ferme restando le competenze del sindaco quale autorità sanitaria locale, i servizi di igiene pubblica od i settori igiene, sanità pubblica, assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro di cui all'art. 7, comma IV, lettera b) della legge regionale n. 30/1993, esercitano:
a) le funzioni di cui all'art. 7 della legge n. 833 del 1978 (per effetto del richiamo contenuto nell'art. 40, 1° comma della legge regionale n. 30/93) e precisamente:
- profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui all'art. 6, lettera b) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ivi compreso le malattie veneree, acquisto di sieri, e dei vaccini antitifico, antidifterico ed antitetanico per adulti e bambini, nonchè dei vaccini previsti dal regolamento sanitario internazionale;
- i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
- il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, il controllo sulla radioattività ambientale;
- i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
b) le attività istruttorie, di vigilanza e controllo in relazione alle attribuzioni del sindaco previste dal comma 4 del citato art. 40 nonché dell'art. 6 del presente decreto;
c) il servizio di igiene pubblica od il settore effettua in collaborazione rispettivamente con il servizio o settore di medicina ospedaliera ed il servizio o settore di medicina specialistica l'attività ispettiva sulle case di cura, day hospitals, poliambulatori, laboratori analisi, centri prelievo, servizi e centri trasfusionali;
d) sono altresì competenze del servizio di igiene pubblica o settore di igiene pubblica:
- la medicina scolastica ed igiene delle scuole:
- la redazione del registro dei parti e degli aborti;
- le ispezioni alle carceri (art. 11, legge 26 luglio 1975, n. 354)
- le ispezioni ordinarie e straordinarie ai gabinetti radiologici (art. 4, R.D. 28 gennaio 1935).
- il controllo sugli interventi straordinari nel campo dell'igiene del suolo e dell'abitato effettuati a seguito di contributi, concessi dall'Assessorato, per pulizia straordinaria nei vari comuni della provincia;
e) rilascio di nulla osta sanitario per i mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti speciali ospedalieri
f) ogni altra funzione in materia di igiene e sanità pubblica finora demandata, in base alle leggi vigenti, agli uffici del medico provinciale (1° comma, art. 40 succitato) ed all'ufficiale sanitario e non ricomprese tra le competenze della Regione di cui all'art. 2 del presente decreto.
Ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 4 dell'art. 40 della legge regionale n. 30/1993, tutti i provvedimenti per i quali non sia prevista per legge la specifica competenza del sindaco, della Regione, dello Stato, sono adottati dall'unità sanitaria locale.
Competenze del servizio e/o settore farmaceutico
Oltre quanto stabilito dall'art. 5 della legge regionale n. 6/1981, il servizio e/o settore farmaceutico delle UU.SS.LL. svolge i seguenti ulteriori compiti:
a) disciplina dei turni di servizio delle farmacie e le ferie delle farmacie (legge regionale 15 luglio 1978, n. 15 e successive modifiche) e vigilanza sulle farmacie (art. 40, 6° comma della legge regionale n. 30/1993;
b) adempimenti di cui agli artt. 1 (rapporto farmacie-popolazione), 7 (gestione delle farmacie), 11 (titolarità e sostituzione nella gestione) e 13 (trasferimento di farmacia) della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico", nonché ogni altro adempimento di competenza delle unità sanitarie locali a norma della stessa legge n. 362;
c) vigilanza, ispezioni ordinarie e straordinarie delle farmacie (art. 127 del T.U. leggi sanitarie n. 1265 del 1934);
d) distruzione sostanze stupefacenti e psicotrope (D.M. Sanità del 19 luglio 1985);
e) predisposizione dei piani di informazione scientifica ed educazione del farmaco.
Per effetto del decreto legislativo n. 266 del 30 giugno 1993 cessano di operare i consigli provinciali di sanità.
In base al disposto di cui al 10° comma dell'art. 40 sopra richiamato, i medici provinciali, nella qualità di presidenti o di componenti di commissioni, collegi e comitati, in attesa della piena attuazione del titolo II della legge regionale n. 30/1993, sono sostituiti dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio dell'U.S.L. del capoluogo dove ricadeva l'ex ufficio di igiene.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sono trasferiti dagli uffici periferici dell'Assessorato al servizio di igiene pubblica di cui al comma precedente tutti gli atti relativi alle commissioni che avevano sede o segreterie presso i citati uffici periferici;
Si precisa altresì che:
- le commissioni per il rilascio e/o il rinnovo delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici, ex art. 27, R.D. 9 gennaio 1927, opereranno presso i servizi di igiene pubblica dei capoluoghi di Palermo e Catania dove ricadevano gli ex uffici di igiene. Sarà cura degli stessi servizi procedere al rilascio e al rinnovo del relativo patentino;
- le commissioni per le patenti di guida ai minorati fisici fino all'emanazione del decreto istitutivo delle nuove commissioni da parte del Ministero dei trasporti, opereranno in regime di prorogatio presso i servizi d'igiene pubblica dei capoluoghi dove ricadevano gli ex uffici d'igiene, sostituendo il medico provinciale con il capo servizio e l'ufficiale sanitario con un coordinatore sanitario del servizio d'igiene pubblica individuato dal predetto capo servizio.
I medici provinciali componenti delle seguenti commissioni regionali per le pensioni privilegiate ai dipendenti regionali operanti presso la Corte dei conti di Palermo (ex legge regionale n. 11 del 25 aprile 1969), dei comitati tecnici amministrativi presso il Provveditorato opere pubbliche per la Sicilia, presso il Comitato faunistico-venatorio dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, del Comitato tecnico amministrativo presso l'Azienda foreste demaniali (ex art. 96 della legge regionale del 5 giugno 1989, n. 11) sono sostituiti da ispettori sanitari superiori in servizio presso l'Ispettorato regionale sanitario su designazione dell'Assessore per la sanità.
A norma del comma 10 dell'art. 40 sopra menzionato, nelle commissioni, nei collegi e nei comitati previsti dalla vigente legislazione gli ufficiali sanitari sono sostituiti dal responsabile del servizio di igiene pubblica della U.S.L. territorialmente competente o da un medico dello stesso servizio da lui delegato. Per le città di Palermo, Catania e Messina nelle commissioni edilizie l'ufficiale sanitario è sostituito dal capo servizio igiene pubblica della U.S.L. dove ricadeva l'ex ufficio di igiene. Lo stesso può delegare per i lavori di detta commissione altro capo servizio di igiene pubblica della U.S.L. del capoluogo.
Ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 in relazione all'art. 57 comma 3 del codice di procedura penale il personale sanitario (medico e veterinario) destinato all'attività di vigilanza e ispezione nei servizi o settori di igiene e sanità pubblica e nei servizi o settori veterinari individuato nominativamente dall'amministrazione dell'U.S.L. ed il personale di vigilanza di cui alla tabella M, del ruolo sanitario, nonché alla tabella E, del ruolo tecnico, all. 1 del D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, assunto alla data di emanazione del presente provvedimento per attività di vigilanza e ispezione dei servizi di igiene pubblica e veterinaria, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite, è ufficiale di polizia giudiziaria. Allo stesso dovrà essere rilasciato a cura dell'amministrazione della U.S.L. un tesserino di riconoscimento, secondo il modello fissato dalla Regione Siciliana.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 21, comma 3, in relazione alle funzioni di vigilanza e di controllo esercitate in materia di applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
Gli operatori professionali addetti alla vigilanza ed ispezione cui è attribuita la qualifica di U.P.G.:
a) possono, a discrezione del Prefetto, avere attribuita anche la qualifica di P.S.;
b) di norma non può essere utilizzato per compiti ispettivi o di verifica propedeutici al rilascio di pareri o autorizzazioni. Detta attività è di competenza del personale laureato medico e veterinario; ove motivate e comprovate esigenze di servizio lo richiedano, in via del tutto eccezionale, detta attività potrà essere delegata al personale di vigilanza ed ispezione di cui al precedente articolo e nel rispetto dell'art. 91 del T.U. LL.SS.
c) dipende gerarchicamente e funzionalmente dal capo servizio di igiene pubblica o veterinario o dal direttore del L.I.P. nell'ambito delle mansioni attribuite dal D.P.R. n. 821/1984.
d) il personale di vigilanza di cui alla tabella M, del ruolo sanitario, nonché alla tabella E, del ruolo tecnico, allegato 1 del D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, nonché il personale laureato medico e veterinario di cui al presente titolo per il periodo di prova svolgerà l'attività di vigilanza solo se assistito da altro personale di ruolo.
Le disposizioni contenute nelle circolari emanate precedentemente in materia, se in contrasto con quanto stabilito dai precedenti artt. 13 e 14, sono abrogate. Conseguentemente, l'amministratore della U.S.L., competente per territorio, provvederà al ritiro ed alla restituzione alla competente Prefettura di tutti i decreti prefettizi di attribuzione della qualifica di U.P.G. fatta eccezione per il personale previsto dall'art. 21, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Soppressione di qualifiche.
Con l'entrata in vigore della legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993, cessano di esistere le qualifiche di medico provinciale, veterinario provinciale, ufficiale sanitario e veterinario comunale. Le funzioni di questi ultimi sono assorbite e svolte dai capi servizio di igiene pubblica e dai capi servizio di medicina veterinaria o da medici e veterinari dipendenti di ruolo da essi delegati.
Depenalizzazione
Gli uffici periferici dell'Assessorato, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetteranno ai sindaci, competenti per territorio, tutte le pratiche relative ai provvedimenti in campo sanitario all'attuazione della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive integrazioni e modifiche.
Trasferimento fascicoli
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto a cura dei responsabili degli ex uffici dei medici provinciali si provvederà a trasferire alle UU.SS.LL. tutte le pratiche in trattazione, ivi comprese quelle delle farmacie e degli ospedali, che resteranno presso le UU.SS.LL. a disposizione dell'Assessorato regionale della sanità, con esclusione di quelle che per effetto dell'art. 3 del presente D.A. continueranno ad essere curate ai fini istruttori dai cennati uffici.
Delle pratiche consegnate deve essere predisposto elenco analitico. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto dal dirigente dell'ufficio del medico provinciale, dal legale rappresentante della U.S.L., dal coordinatore amministrativo che funge da segretario e trasmesso in copia originale alla Iª Direzione dell'Assessorato regionale della sanità e all'Ispettorato regionale sanitario.
Il presente decreto è inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione in parte I.
Palermo, 18 giugno 1994.
BORROMETI