
LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1969, n. 2
G.U.R.S. 22 febbraio 1969, n. 8
Esercizio della caccia nel territorio della Regione Siciliana.
Testo annotato al 6/5/1981
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Sino a quando la materia non sarà regolata da legge organica regionale, i modi ed i termini, per l'esercizio della caccia nel territorio della Regione Siciliana, sono disposti e regolati con provvedimenti dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.
I Comitati provinciali della caccia sono organi, con ordinamento autonomo, dell'Assessorato per l'agricoltura e per le foreste. (1)
Per effetto dell'art. 16 della L.R. 37/81, come modificato dall'art. 51 della L.R. 97/81, i comitati provinciali della caccia sono stati soppressi a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della medesima L.R. 37/81.