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LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1969, n. 2

G.U.R.S. 22 febbraio 1969, n. 8

Esercizio della caccia nel territorio della Regione Siciliana.

Testo annotato al 6/5/1981

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sino a quando la materia non sarà regolata da legge organica regionale, i modi ed i termini, per l'esercizio della caccia nel territorio della Regione Siciliana, sono disposti e regolati con provvedimenti dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Art. 2

I Comitati provinciali della caccia sono organi, con ordinamento autonomo, dell'Assessorato per l'agricoltura e per le foreste. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 16 della L.R. 37/81, come modificato dall'art. 51 della L.R. 97/81, i comitati provinciali della caccia sono stati soppressi a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della medesima L.R. 37/81.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 febbraio 1969.

CAROLLO