
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
LEGGE REGIONALE 30 marzo 1981, n. 37
G.U.R.S. 1 aprile 1981, n. 15
Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio.
TESTO COORDINATO (L.R. 86/1982)
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
La Regione Siciliana, con la presente legge, tutela il patrimonio faunistico e ne favorisce la ricostituzione, ed inoltre si propone la salvaguardia ed il ripristino degli equilibri biologici e naturali riguardanti il proprio territorio.
Con le disposizioni della presente legge la Regione Siciliana disciplina, altresì, l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche anche a fini sportivi, assicurando il rispetto delle attività agricole, zootecniche e forestali.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Costituiscono la fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni e/o esemplari viventi stabilmente e/o temporaneamente in stato di naturale libertà nell'ambito del territorio della Regione Siciliana.
In aderenza ai criteri della legge 27 dicembre 1977, n. 968, (1) le specie i cui esemplari costituiscono la fauna selvatica sono distinte in:
a) specie particolarmente protette;
b) specie protette;
c) specie che possono costituire oggetto di attività venatoria.
Le specie particolarmente protette sono quelle determinate dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, (1) nonchè quelle cui appartengono gufi reali, aquile, vulturidi, cicogne, gru e fenicotteri.
Le specie protette, che non possono costituire oggetto di attività venatoria, sono tutte quelle che non rientrano fra quelle di cui alle lettere a e c del presente articolo.
Le specie che possono costituire oggetto di attività venatoria sono quelle indicate all'art. 19 della presente legge.
I ratti, le arvicole ed i topi propriamente detti sono considerati specie che non appartengono alla fauna selvatica di cui al primo comma del presente articolo.
La legge 27 dicembre 1977, n. 968 è stata abrogata dall'art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Nell'ambito del territorio della Regione Siciliana è vietata:
a) ogni forma di di uccellagione;
b) la cattura di uccelli e di mammiferi con mezzi, in tempi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge;
c) la caccia e la cattura di tartarughe di mare e di testuggini sia di terra che di acqua dolce, anche se tali specie non rientrano tra la fauna di cui al primo comma del precedente art. 2.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
La fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo per evitare la diffusione di malattie contagiose o pericolose anche per l'uomo, nonchè per limitare l'eccessivo moltiplicarsi di talune specie che possono arrecare gravi danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico e zootecnico ed alla pescicoltura o che possono alterare gli equilibri naturali di una particolare zona.
Il controllo della fauna selvatica deve essere praticato con mezzi selettivi.
Il controllo della fauna selvatica è disposto, previo parere del comitato regionale faunistico-venatorio di cui al successivo art. 12, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, che vanno dalla cattura all'uccisione, sono demandate alle ripartizioni faunistico-venatorie di cui al successivo art. 8, che vi provvedono anche a mezzo degli agenti venatori in qualsiasi periodo di tempo e nell'ambito di tutto il territorio sottoposto a sorveglianza, ivi comprese le zone precluse all'esercizio venatorio.
Il controllo di cui al presente articolo è obbligatorio qualora si verifichi il pericolo di diffusione del rabbia silvestre. (1)
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Allo scopo di consentire l'attuazione di specifiche ricerche scientifiche, fermo restando quanto disposto dall'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, (1) l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato regionale faunistico-venatorio di cui al successivo art. 12, può autorizzare, con proprio decreto, l'istituzione e la gestione di stazioni di inanellamento, nonchè lo svolgimento di attività di cattura e di inanellamento.
Le stazioni di inanellamento possono essere istituite presso gli istituti di zoologia applicata o presso facoltà universitarie di scienze biologiche e naturali.
Lo svolgimento di attività di cattura e di inanellamento può essere autorizzato, di volta in volta e per periodi limitati di tempo, nei confronti di ricercatori appositamente incaricati da istituti od enti pubblici, con preferenza nei confronti dei ricercatori all'uopo incaricati dagli istituti o dalle facoltà che gestiscono le stazioni di inanellamento previste dal presente articolo.
Chiunque uccida, catturi o rinvenga uccelli inanellati od altra selvaggina comunque contrassegnata, deve darne immediata comunicazione alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, alla quale è altresì tenuto a consegnare o a far pervenire, entro e non oltre 10 giorni dalla predetta comunicazione, l'anello od il contrassegno recuperato.
La legge 27 dicembre 1977, n. 968 è stata abrogata dall'art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere, nei limiti dello stanziamento annuale recato dal bilancio della Regione, le spese occorrenti per corrispondere, a favore degli agricoltori interessati, indennizzi per il danno, non altrimenti risarcibile, arrecato dalla fauna selvatica alle piantagioni ed alla produzione agricola ed al patrimonio zootecnico fino al risarcimento totale del danno stesso.
Le richieste di indennizzo vanno inoltrate, entro e non oltre il termine di dieci giorni da quando si è verificato il danno, alle ripartizioni faunistico-venatorie di cui al successivo art. 8 competenti per territorio, che le istruiscono e, previo parere del comitato di cui al successivo art. 9, provvedono e all'impegno ed alla contestuale liquidazione e pagamento del risarcimento o, per importi superiori ai limiti disposti dal penultimo comma del successivo art. 8, all'inoltro all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per gli adempimenti di competenza.
La definizione della percentuale di indennizzo da erogare viene effettuata entro il 31 ottobre di ogni anno e riguarda l'importo complessivo dei danni verificatisi dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso.
I coltivatori diretti e gli allevatori di bestiame hanno titolo di preferenza per quanto attiene all'impegno, liquidazione e pagamento dei risarcimenti di cui al presente articolo.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a svolgere ed attuare i compiti, le iniziative e gli interventi previsti dalla presente legge avvalendosi all'uopo anche:
1) delle ripartizioni faunistico-venatorie, istituite dal successivo art. 8;
2) dei comitati ripartimentali faunistico-venatori, a carattere provinciale, istituiti dal successivo art. 9;
3) dei comuni, per le attività agli stessi attribuite, ai sensi del successivo art. 11;
4) del comitato regionale faunistico-venatorio istituito dal successivo art. 12;
5) della consulta di studi e ricerche faunistico-venatorie istituita dal successivo art. 14.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Sono istituite le ripartizioni faunistico-venatorie. (1)
Le ripartizioni faunistico-venatorie sono organi dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed hanno sede in ogni capoluogo di provincia.
Le aree territoriali di competenza delle ripartizioni faunistico-venatorie, nelle more della riforma dell'organizzazione amministrativa regionale e del riordinamento degli enti locali, corrispondono alle attuali province.
Sono compiti delle ripartizioni faunistico-venatorie:
a) vigilare sull'applicazione delle disposizioni che regolano la tutela e la protezione della fauna selvatica nonchè su quelle che regolano le attività venatorie;
b) provvedere, anche a mezzo degli agenti venatori di cui al successivo art. 56, al ripopolamento della fauna selvatica ed al controllo della fauna stessa ai fini della difesa delle colture agricole;
c) individuare, sentiti i comuni interessati, le zone da destinare all'addestramento dei cani da ferma e da seguito nonchè le zone per gare di cani, disciplinandone l'uso anche in periodo di divieto di caccia;
d) formulare proposte per la costituzione di aziende faunistico-venatorie e di centri di produzione della selvaggina;
e) autorizzare la detenzione ed il commercio della selvaggina di allevamento, fatto salvo quanto disposto con i successivi articoli;
f) tenere e curare l'anagrafe dei cacciatori residenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, avvalendosi anche della collaborazione dei comuni interessati;
g) elaborare e svolgere iniziative e piani di assistenza e propaganda per la protezione e la tutela della fauna selvatica e degli equilibri naturali e biologici nonchè per la divulgazione delle norme che regolano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche con particolare riferimento agli obblighi derivanti dal calendario venatorio;
h) applicare le sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione, ivi comprese quelle previste dalla presente legge, in conformità alle disposizioni che in merito saranno emanate ai sensi dei successivi articoli;
i) esaminare ed approvare i regolamenti ed i disciplinari riguardanti le iniziative di gestione sociale delle attività venatorie, consentite ai sensi del successivo art. 38, nonchè la delimitazione delle aree da destinare a tale gestione;
l) approvare i programmi di attività da svolgere, nel territorio della circoscrizione, da parte delle associazioni venatorie riconosciute;
m) formulare proposte per l'istituzione, il mantenimento o la revoca di oasi e di zone di ripopolamento e cattura;
n) individuare le zone del demanio forestale ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, ove consentire l'esercizio venatorio;
o) curare la statistica delle presenze faunistiche e del prelievo di fauna addebitabile all'esercizio venatorio;
p) inoltrare entro i termini prescritti all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste le notizie e le proposte utili alla formulazione del calendario venatorio, ivi compresa la determinazione delle zone nelle quali consentire l'uso del furetto, tenendo conto delle eventuali indicazioni formulate dai comuni interessati;
q) procedere alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione, ivi compresi quelli previsti dalla presente legge, e concernenti la materia faunistico-venatoria sempre quando trattasi di opere o di acquisti comportanti una spesa preventivata non superiore a lire 50 milioni;
r) svolgere compiti, attività ed iniziative ad esse demandati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Ai compiti di cui alle precedenti lettere c, d, e, g, i, l, m, n e p, le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono previo parere dei comitati di cui al successivo art. 9 competenti per territorio.
Le ripartizioni faunistico-venatorie hanno la rappresentanza anche processuale degli interessi tutelati e disciplinati dalla presente legge, nell'ambito delle relative circoscrizioni territoriali.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Presso ogni ripartizione faunistico-venatoria è istituito, con funzioni consultive, un apposito comitato ripartimentale faunistico-venatorio.
Il comitato è composto:
a) dal dirigente preposto al coordinamento della ripartizione faunistico-venatoria che lo presiede o, in caso di assenza o di impedimento, da un funzionario all'uopo delegato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
b) dall'ispettore provinciale dell'agricoltura e dall'ispettore ripartimentale delle foreste o da funzionari dagli stessi delegati;
c) dal veterinario provinciale;
d) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie riconosciute operanti nel territorio della Regione, maggiormente rappresentative nell'ambito della provincia, nonchè da due rappresentanti della Federazione siciliana della caccia.
e) da tre rappresentanti dei lavoratori agricoli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale;
f) da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria operanti in agricoltura, maggiormente rappresentative a carattere nazionale;
g) da cinque esperti in materia di agraria, ornitologia, zoologia, cinologia e tecnica venatoria.
Assiste il comitato ripartimentale faunistico-venatorio, quale segretario, un dirigente del ruolo amministrativo della Regione Siciliana operante presso la ripartizione faunistico-venatoria.
Alla nomina dei componenti del comitato di cui al presente articolo provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, tenuto conto, relativamente alle lettere d, e ed f, di terne designate dalle rispettive organizzazioni provinciali.
Per il funzionamento del comitato si applicano le norme e le disposizioni previste nei commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 12 della presente legge.
Il presidente del comitato ha facoltà di far partecipare alle riunioni del comitato stesso persone di particolare competenza su specifici argomenti all'ordine del giorno e con funzioni esclusivamente consultive ed in favore delle quali si applica il disposto del terzultimo comma dell'art. 12 della presente legge.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Il comitato ripartimentale faunistico-venatorio è obbligatoriamente chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alle determinazioni della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, concernenti gli argomenti indicati alle lettere c, d, e, g, i, l, m, ed n, del precedente art. 8, nonchè su qualsiasi altra questione attinente alla materia faunistico-venatoria che gli sarà sottoposta dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o dal dirigente preposto alla medesima ripartizione.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Sono attribuite ai comuni le seguenti competenze:
a) rilasciare ai titolari di regolare licenza di caccia, residenti nel comune, il tesserino regionale di cui all'art. 25;
b) tenere e curare lo schedario dei titolari di licenza di caccia residenti nel comune ed assicurare alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio le notizie ed i dati pertinenti, nonchè le relative modifiche, integrazioni ed aggiornamenti;
c) rilasciare autorizzazioni riguardanti il commercio della selvaggina regolamentato con le disposizioni previste dalla presente legge.
I comuni, previa deliberazione di giunta, possono inoltrare alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, proposte concernenti:
a) l'individuazione di zone da destinare all'addestramento dei cani da ferma e da seguito, nonchè di zone per gare di cani;
b) indicazione di aree faunistico-venatorie nelle quali consentire l'uso del furetto.
I comuni inoltre, previa delibera del consiglio comunale, possono chiedere all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste:
1) l'istituzione, il mantenimento o la revoca di oasi e di zone di ripopolamento o di cattura interessanti il proprio territorio;
2) lo svolgimento dell'attività venatoria nelle zone del demanio forestale ricadenti nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
3) il divieto di caccia, anche temporaneo, per particolari e rilevanti esigenze locali.
Le competenze previste dal presente articolo sono aggiunte a tutti gli effetti a quelle già attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 1979.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
E' istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il comitato regionale faunistico-venatorio.
Il comitato è presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o, su apposita delega, dal direttore regionale preposto alla direzione degli interventi strutturali, ed è composto:
a) dai direttori preposti alle direzioni dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
b) da due dirigenti tecnici e da due dirigenti amministrativi dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, uno dei quali ultimi svolge le funzioni di segretario;
c) da tre dirigenti dell'Amministrazione regionale dei quali uno designato dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, uno dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed uno dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
d) dal medico provinciale di Palermo, dal veterinario provinciale di Palermo e dall'avvocato distrettuale dello Stato;
e) da tre esperti indicati dagli Istituti di zoologia delle Università siciliane;
f) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie riconosciute, operanti nel territorio della Regione Siciliana, nonchè da due rappresentanti della Federazione siciliana della caccia;
g) da un esperto di ornitologia;
h) da un esperto in cinologia;
i) da un esperto in problemi agro-forestali;
l) da un agente venatorio;
m) da cinque rappresentanti designati dalle associazioni e dagli enti naturalistici e protezionistici maggiormente rappresentativi a livello nazionale ed operanti a livello regionale;
n) da tre rappresentanti dei lavoratori agricoli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale;
o) da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria operanti in agricoltura, maggiormente rappresentative a carattere nazionale;
p) da tre rappresentanti delle organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Alla nomina dei componenti il comitato regionale faunistico-venatorio provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste tenuto conto, relativamente alle lettere m, n ed o, di terne designate dalle rispettive organizzazioni regionali.
Il comitato di cui al presente articolo, in caso di ritardo delle designazioni, può essere ugualmente insediato purchè sia assicurata la nomina della maggioranza dei suoi componenti.
Il comitato decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.
Ai componenti il comitato medesimo, per la partecipazione alle sedute, competono, se dovuti, il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di missione, nonchè il gettone di presenza nelle rispettive misure fissate dall'art. 10 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57 e successive aggiunte e modificazioni.
I componenti del comitato che non vi appartengono per ragioni di carica scadono ogni triennio.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di fare partecipare alle riunioni del comitato regionale faunistico-venatorio persone di particolare competenza su specifici argomenti all'ordine del giorno e con funzioni esclusivamente consultive.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Il comitato regionale faunistico-venatorio è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alle determinazioni dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste concernenti:
a) gli indirizzi generali ed i relativi aggiornamenti cui debbono aderire gli studi, le ricerche, le indagini ed ogni altra attività che potrà essere svolta dalla consulta regionale istituita ai sensi del successivo art. 14;
b) gli indirizzi generali ed i relativi aggiornamenti cui debbono aderire i piani annuali o pluriennali riguardanti sia le singole circoscrizioni territoriali delle ripartizioni faunistico-venatorie e sia l'intero territorio regionale;
c) il calendario venatorio regionale di cui al successivo art. 18;
d) gli indirizzi, le finalità e le modalità riguardanti l'organizzazione e l'attuazione di fiere e di manifestazioni faunistico-venatorie e cinotecniche di interesse regionale, anche se a carattere nazionale ed internazionale, ivi compresa la definizione del relativo calendario;
e) i requisiti e le condizioni necessarie perchè le associazioni venatorie, ancorchè riconosciute in campo nazionale, possano ottenere lo specifico riconoscimento per operare in sede regionale ai sensi della presente legge;
f) la concessione alle associazioni venatorie, che posseggono i requisiti e le condizioni di cui alla precedente lett. e, del riconoscimento per operare in sede regionale;
g) il coordinamento degli interventi destinati al ripopolamento della fauna selvatica ed al controllo della fauna stessa ai fini della difesa delle colture agricole;
h) il coordinamento delle iniziative riguardanti la costituzione di aziende faunistico-venatorie e di centri di produzione di selvaggina;
i) i criteri e gli indirizzi generali dei regolamenti e dei disciplinari, riguardanti le iniziative di gestione sociale dell'attività venatoria;
l) i criteri, i requisiti e le condizioni necessari perchè possa essere consentito l'esercizio venatorio in particolare zone del demanio forestale;
m) i criteri, le condizioni ed i requisiti necessari per l'istituzione, il mantenimento e la revoca di oasi e di zone di ripopolamento e cattura;
n) i criteri e le modalità di gestione dei territori interdetti alla libera caccia;
o) i criteri riguardanti l'istituzione ed il funzionamento dello schedario generale dei titolari di licenza di caccia nonchè di quanti violino la legislazione in materia faunistico-venatoria anche ai fini dell'accertamento della recidività, prevista dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968; (1)
p) i criteri per il rilevamento periodico dei dati statistici relativi al prelievo venatorio della fauna selvatica;
q) i criteri, i requisiti e le condizioni necessari perchè venga concesso il divieto di caccia, anche temporaneo, per particolari e rilevanti esigenze locali;
r) i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei conduttori dei fondi per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni interdetti alla libera caccia;
s) le proposte per determinare eventuali modifiche alle classificazioni delle specie di cui al precedente art. 2, commi terzo, quarto, quinto e sesto;
t) i criteri, i requisiti e le condizioni necessari per l'istituzione e la gestione di stazioni di inanellamento, nonchè per lo svolgimento di attività di cattura e di inanellamento.
Il comitato regionale faunistico-venatorio, oltre a quanto disposto dal presente articolo, è chiamato ad esprimere il proprio parere su qualsiasi altro argomento attinente la materia faunistico-venatoria che gli sarà sottoposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
La legge 27 dicembre 1977, n. 968 è stata abrogata dall'art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Per l'elaborazione dei piani previsti dal successivo art. 15 e per l'esecuzione di studi, anche legislativi, ricerche ed indagini anche sperimentali per la determinazione delle linee di intervento finalizzate alla salvaguardia ed al potenziamento della fauna regionale, nonchè all'adeguamento dell'esercizio dell'attività venatoria, anche sotto il profilo delle connessioni con le norme e con gli indirizzi di carattere nazionale, comunitario ed internazionale, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è istituita una apposta consulta di studi e ricerche faunistico-venatorie che è composta da n. 10 esperti particolarmente qualificati nei settori biologici, ecologici, faunistici, cinologici, ornitologici, balistici e venatori.
Alla consulta prevista dal precedente comma si applica il disposto dell'art. 35, ad eccezione del primo comma, della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80, nonchè il disposto dell'art. 33 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83 e rispettive aggiunte e modificazioni.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad elaborare, sostenendone gli oneri finanziari anche per quanto riguarda i relativi aggiornamenti, un piano generale di massima, a carattere quinquennale, che, ai fini della difesa e della ricostituzione del patrimonio faunistico, nonchè ai fini della tutela e del ripristino degli equilibri naturali e biologici, contenga le indicazioni riguardanti:
a) la determinazione di zone faunistico-venatorie;
b) l'individuazione di zone suscettibili di intervento per la ricostituzione di "habitat" idonei alla fauna stanziale e migratoria;
c) la determinazione delle oasi destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) la determinazione delle zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della selvaggina ed al suo irradiamento nelle zone circostanti;
e) la realizzazione di centri pubblici di produzione di selvaggina e di aziende faunistico-venatorie;
f) l'immissione di specie di fauna selvatica, la cui presenza si sia estinta o rarefatta in Sicilia o di altre specie ritenute idonee, previa acquisizione del parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.
Il piano di cui al presente articolo è approvato previo parere del comitato regionale faunistico-venatorio, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
Unitamente al decreto assessoriale di approvazione, il piano è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso di cui al precedente comma, l'Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste, sentito il comitato regionale faunistico-venatorio, si pronunzierà sul ricorso medesimo.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
(modificato dall'art. 51 della L.R. 97/81)
I comitati provinciali della caccia, istituiti ai sensi dell'art. 82 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive aggiunte, nonchè ai sensi della legge regionale 20 febbraio 1969, n. 2, sono soppressi a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Gli amministratori dei comitati provinciali della caccia ed i revisori dei conti, alla data indicata al comma precedente, decadono dall'incarico.
Entro i trenta giorni successivi, gli amministratori rendono i conti consuntivi secondo le modalità previste dal testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, chiusi alla data di cessazione dell'incarico e curano, nel contempo, il versamento alla Cassa regionale delle somme risultanti dall'avanzo di gestione, imputandone l'entrata al cap. 3443 del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1981.
I mobili, le suppellettili, le attrezzature ed ogni altro bene in dotazione ai comitati soppressi continuano ad essere utilizzati dalle ripartizioni istituite dall'art. 8 della presente legge e sono acquisiti al patrimonio regionale sulla scorta degli inventari esistenti mediante consegna ad appositi agenti consegnantari da nominarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è istituita la Commissione regionale per il contenzioso amministrativo in materia di tutela e protezione faunistico-venatoria con il compito di fornire indirizzi e chiarimenti sull'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, (1) al fine di assicurare l'univoco comportamento delle ripartizioni faunistico-venatorie nell'espletamento delle loro competenze in relazione alla legge 24 dicembre 1976, n. 706.
La Commissione di cui al precedente comma, nominata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è composta da:
- un consigliere dell'Ufficio legislativo e legale con anzianità minima di dieci anni di servizio con funzioni di presidente;
- due dirigenti amministrativi in servizio presso l'Amministrazione regionale dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno in servizio al gruppo di lavoro competente per materia.
Svolge le funzioni di segretario della predetta Commissione un assistente amministrativo in servizio presso l'Amministrazione regionale dell'agricoltura e delle foreste.
La segreteria della predetta Commissione ha sede presso il gruppo di lavoro dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, competente per materia, il quale assicurerà lo svolgimento dell'attività di segreteria.
I componenti della predetta Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per non più di una volta.
La legge 27 dicembre 1977, n. 968 è stata abrogata dall'art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Titolo III
Esercizio della caccia - Caccia controllata - Specie cacciabili - Calendario venatorio e mezzi di caccia
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Il territorio della Regione Siciliana è sottoposto al regime gratuito della caccia controllata.
Per caccia controllata, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, (1) si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate al precedente art. 2, secondo comma, lett. c, e quinto comma.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato tecnico regionale faunistico-venatorio, emana entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste dal successivo art. 19, con l'indicazione del numero massimo, complessivo e distinto per ognuna delle diverse specie, dei capi da abbattere per ciascuna delle giornate di caccia.
Con lo stesso calendario venatorio regionale possono altresì essere disposte limitazioni ai mezzi di caccia, di cui al successivo art. 26, al loro impiego ed alle relative modalità di uso nonchè alle aree interessate all'esercizio venatorio. (2)
Al regime di caccia controllata sono sottoposte anche le zone a gestione sociale di cui al successivo art. 38.
Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre, fermo restando il silenzio venatorio per i giorni di martedì, giovedì e venerdì ed è consentita la caccia nei giorni di sabato e domenica nonchè, a scelta, il lunedì o mercoledì.
La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
Si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza di caccia fino ad un anno nei confronti di chi trasgredisce quanto disposto dai due precedenti commi.
La legge 27 dicembre 1977, n. 968 è stata abrogata dall'art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Possono costituire oggetto di attività venatoria le specie che sono indicate nel presente articolo, con la determinazione dei periodi massimi di tempo in cui le stesse sono cacciabili, salvo le eventuali ulteriori limitazioni sia di specie e sia di tempo, che possono essere disposte ogni anno dal calendario venatorio:
a) specie cacciabili dall'ultima domenica di agosto al 31 dicembre:
Mammiferi:
- coniglio selvatico (oryctolagus coniculus, cunigghiu);
- lepre comune (lepus europaeus);
Uccelli:
- spioncello (onthus spinoletta, vispisa di pantana);
- coturnice (alectoris graeca);
- quaglia (coturnix cuturnix, quagghia);
- tortora (streptopelia turtur, turtura);
- calandro (anthus campestris, currintina);
- calandra (melanocrippa, calandra);
- prispolone (anthus trivialis, zividduni);
- merlo (turdus merula, merlu);
b) specie cacciabili dall'ultima domenica di agosto al 28 febbraio:
- germano reale (anas platyrhynchos, coddu virdi);
- folaga (fulica atra, addina);
- gallinella d'acqua (gallinula chloropus, adduzzu);
- passero (passer italiae, passiru);
- passera mattugia (passer montanus, passiru);
- storno (stornus bulgaris, struneddu);
- alzavola (anas crecca, trizzarola);
- gazza (pica, pica);
- canapiglia (strepera, irbaiola);
- fischione (anas penelope, friscruni);
- codone (anas acuta, carrubbaru);
- marzaiola (anas querquedula, sirretta);
- mestolone (anas clypeata, cucchiaruni);
- moriglione (aythya ferina, moiu);
- beccaccino (capella gallinago, accirotta);
- moretta (aytthya, scavuzzu);
- colombaccio (columba palumbus, tutuni);
- frullino (lymacryptes minimus, facinedda);
- chiurlo (numenius arquata, vinaru);
- pittima (limosa lapponica, gambella impiriali);
- pettegola (tringa totanus, cavallirotta);
- donnola (mustela nivalis, baddottula);
- volpe (vulpus volpes, vulpi);
- piviere (charadrius apricarius, maisolu);
- combattente (philomalus pugnax, iadduzzu impiriali);
- beccaccia (scolopax rusticola, iadduzzo);
- cappellaccia (galerida aristata, cucucchiata);
- tottavilla (lullula arborea, calandretta);
- allodola (alauda arventis, lodula);
- cesena (turbus pilaris, marvizzu impiriali);
- tordo bottaccio (turdus philomelus, marvizzu);
- tordo sassello (turdus ialicus, marvizzo russu);
- taccola (colocus monedula, ciavula grigia);
- corvo (corvus frugilegus, cruvacchiu);
- cornacchia nera (corvus coroni, ciavula);
- pavoncella (vanellus vanellus, paunedda).
Al fine di agevolare l'incremento della relativa popolazione la caccia alla coturnice è vietata sino al 15 settembre 1984.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e del comitato regionale faunistico-venatorio, è autorizzato a includere la coturnice fra le specie cacciabili a partire dal calendario venatorio 1984-85.
L'aggiunta di altre specie cacciabili a quelle indicate nel precedente primo comma, previo parere obbligatorio dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e del comitato regionale faunistico-venatorio, sarà regolata da apposite disposizioni di legge. (1) (2)
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L.R. 36/96, limitatamente alla stagione venatoria 1996-1997, l'articolo annotato è sostituito dall'art. 15, commi 3, 4, 8 e 9 della L.R. 17/96.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Costituisce esercizio della caccia ogni atto diretto all'abbattimento ed alla cattura della fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi consentiti di cui all'art. 26 e degli animali ausiliari del cacciatore, a ciò destinati e consentiti dalla presente legge.
Ogni altro modo di abbattimento o di cattura è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
L'esercizio della caccia non deve comunque contrastare con l'esigenza di conservazione della fauna e non deve arrecare effettivo danno alle colture ed alle produzioni agricole.
E' considerato, altresì, esercizio della caccia il vagare o il soffermarsi con qualunque mezzo idoneo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
L'esercizio della caccia deve comunque avvenire nel rispetto delle norme previste dalla presente legge, con particolare riferimento a quanto disposto dai precedenti articoli 18 e 19.
La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
L'esercizio venatorio può essere esercitato da chi abbia compiuto il 18° anno di età, sia munito della relativa licenza e di una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di lire 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni per danni ad animali o a cose.
In caso di incidente, a colui che ha patito il danno è consentita l'azione legale diretta nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore, che ha la responsabilità dell'incidente, ha stipulato la polizza per la responsabilità civile.
Per l'esercizio venatorio è altresì obbligatorio essere muniti del tesserino regionale di cui al successivo art. 25.
Nei confronti di chi pratica l'esercizio venatorio senza essere munito di polizza di assicurazione ai sensi dei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza di caccia fino a tre anni; in caso di recidiva da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la revoca della licenza, fatta salva ogni conseguente responsabilità.
Chi, pur essendo munito, risulta sprovvisto della polizza di assicurazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000. La sanzione si applica al minimo qualora il trasgressore provveda ad esibire, entro otto giorni dalla contestazione, il documento dal quale risulti che l'assicurazione è stata stipulata in data antecedente alla contestazione medesima.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Vedi, inoltre, l'art. 30, comma 2, della L.R. 86/82.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
La licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza.
Detta licenza può essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi alla commissione prevista dal successivo art. 23.
L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa.
Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.
Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano:
a) la sanzione da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione da lire 100.000 a lire 1.000.000 e l'esclusione definitiva della concessione della licenza;
b) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per il cacciatore che eserciti nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza essere accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima;
c) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 per chi, pur essendone munito, risulta sprovvisto della licenza di caccia. La sanzione si applica al minimo qualora il trasgressore provveda ad esibire entro otto giorni dalla contestazione la licenza medesima.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
L'abilitazione all'esercizio venatorio viene conseguita a seguito di apposito esame sostenuto innanzi alla commissione di cui ai successivi commi.
Presso ogni ripartizione faunistico-venatoria è nominata, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, una commissione di esame che è composta:
1) da un dirigente amministrativo in servizio presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con funzioni di presidente;
2) da quattro esperti, particolarmente qualificati, in ciascuna delle materie indicate nel presente articolo.
Con lo stesso decreto può essere prevista la designazione di non più di tre membri supplenti che possono sostituire, in caso di assenza o di impedimento, i membri effettivi, al fine di assicurare alla commissione la pienezza dei propri poteri.
La commissione è validamente costituita quando risulti assicurata la presenza di almeno quattro dei suoi componenti.
Svolge le funzioni di segretario un assistente amministrativo in servizio presso la ripartizione faunistico-venatoria.
Per il funzionamento della commissione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 12 della presente legge.
Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito anche di certificato medico di idoneità.
Le materie in esame, in conformità a quanto disposto dall'art. 22 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, (1) sono le seguenti:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia;
c) armi e munizioni da caccia e loro uso;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.
Previo parere del comitato regionale faunistico-venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può integrare il precedente elenco specificando le materie aggiuntive in apposito decreto da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
La legge 27 dicembre 1977, n. 968 è stata abrogata dall'art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
(modificato dall'art. 16 della L.R. 99/81)
Fermi restando gli obblighi derivanti dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (2) e successive aggiunte e modificazioni, è istituita, ai sensi dell'art. 24 della medesima legge, la tassa di concessione governativa regionale il cui importo è determinato nella identica misura della tassa di concessione governativa nazionale disposta o da disporsi dallo Stato per:
a) fucile ad un colpo, falchi e/o arco;
b) fucile a due colpi;
c) fucile a più di due colpi.
Il richiedente la licenza di porto d'armi per uso di caccia deve comprovare l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale. Nel caso di diniego della licenza, la tassa regionale deve essere rimborsata.
La tassa di concessione governativa è soggetta a rinnovo annuale e si applica anche nei confronti dei titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
Il titolare della licenza di porto d'armi per uso caccia deve dimostrare, in ogni momento, di avere pagato la tassa di concessione governativa esibendo la ricevuta dell'effettuato versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Siciliana.
In caso di mancata esibizione della ricevuta di versamento, al contravventore si applica la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 40.000, purchè il contravventore stesso, entro dieci giorni dal verbale di contestazione, esibisca, alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, la ricevuta del suddetto versamento effettuato entro i termini di legge.
In caso di mancato versamento della tassa predetta, la sanzione amministrativa va da lire 50.000 a lire 300.000.
I concessionari di aziende faunistico-venatorie e di centri privati per la produzione di selvaggina sono tenuti a pagare la tassa annua di concessione governativa di lire 10.000 ad ettaro.
Il mancato versamento della tassa di concessione governativa per le aziende faunistico-venatorie e per i centri privati di produzione di selvaggina comporta una sanzione amministrativa di importo pari all'ammontare della tassa stessa.
----------------------(comma abrogato) (3)
Nella prima applicazione della presente legge le tasse di concessione governativa di cui ai precedenti comma debbono essere pagate entro e non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge medesima.
Ai sensi dell'art. 15, comma 8, della L.R. 17/96 la tassa di concessione governativa regionale di cui all'articolo annotato, è determinata per la stagione venatoria 1996/1997, nella misura di L. 125.000.
La legge 27 dicembre 1977, n. 968 è stata abrogata dall'art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 99/81.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Ai sensi del precedente art. 20, coloro che praticano l'esercizio venatorio debbono essere muniti dell'apposito "tesserino regionale".
Il tesserino regionale è stampato annualmente dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e viene rilasciato, per il tramite del comune di residenza dei richiedenti medesimi, ai titolari di licenza di porto d'armi per uso caccia che risultino in regola con il pagamento della tassa di concessione governativa regionale prevista dal precedente art. 24.
Il rilascio del tesserino è gratuito.
Il tesserino deve indicare le principali modalità per l'esercizio venatorio previste dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, (2) dalla presente legge e dal calendario venatorio.
Il tesserino regionale è valido in tutto il territorio della Repubblica italiana, nel rispetto della legge dello Stato e di quelle delle regioni nelle quali si intende esercitare la caccia.
Analoga validità ha il tesserino rilasciato dalle altre regioni per l'esercizio della caccia nel territorio della Regione Siciliana, nel rispetto del calendario venatorio qui vigente ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili ai fini del conteggio con quelle usufruite in altre regioni.
Al momento di ritirare il tesserino il cacciatore deve dichiarare per iscritto che non ne possiede altri. Deve inoltre restituire il tesserino relativo all'anno precedente, che a cura del comune deve essere rimesso alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio per eventuali controlli o per rilevamenti statistici.
Il numero del tesserino deve essere riportato a margine della licenza di caccia a cura del comune presso il quale deve essere istituito un apposito schedario dei tesserini rilasciati.
Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno di caccia scelto all'inizio del giorno stesso.
Al cacciatore che eserciti la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dal presente articolo si applica la sanzione da lire 30.000 a lire 300.000.
La mancata annotazione dei dati prescritti dalla presente legge e dal calendario venatorio sul tesserino comporta l'applicazione della sanzione da lire 10.000 a lire 100.000.
Il cacciatore che sia in possesso di più di un tesserino viene punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.
La mancata restituzione del tesserino relativo all'anno precedente viene punita con la sanzione da lire 5.000 a lire 50.000.
Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 17/96 il tesserino regionale di cui all'articolo annotato, per la stagione venatoria 1996/1997 dovrà contenere l'indicazione dell'unico ambito territoriale di caccia prescelto dai cacciatori aventi diritto.
La legge 27 dicembre 1977, n. 968 è stata abrogata dall'art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
La caccia è consentita con l'uso dei mezzi previsti dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. (1)
Sono vietati tutti i mezzi non espressamente consentiti dalla legge n. 968 del 27 dicembre 1977, (1) ed in particolare è vietato:
a) usare armi da fuoco impostate anche con scatto provocato dalla preda;
b) cacciare con fucile da barca a motore, nei corsi d'acqua, nei laghi e sul mare;
c) cacciare da cavallo, con o da veicoli a trazione animale o meccanica;
d) usare mezzi elettrici, lanterne, fari, insidie notturne e simili;
e) usare lacci di qualunque genere;
f) usare reti, gabbie, ceste, trappole, tagliole, trabocchetti, pietra a scatto e simili;
g) usare armi munite di silenziatore;
h) usare tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi;
E' vietato l'impiego di richiami vivi e morti di qualsiasi tipo, ancorchè consentito dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968. (1)
Eventuali deroghe al disposto del precedente comma possono essere previste e regolamentate dal calendario venatorio regionale.
Si applica la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 500.000 nei confronti di chi esercita la caccia con i mezzi non consentiti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, (1) e dal presente articolo. In caso di recidività si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno.
La legge 27 dicembre 1977, n. 968 è stata abrogata dall'art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
L'esercizio venatorio nei confronti delle specie indicate alla lett. b del precedente art. 19, può essere praticato dall'1 gennaio al 28 febbraio di ogni anno soltanto lungo i fiumi, i corsi d'acqua, gli acquitrini e le zone boschive e nelle zone appositamente delimitate dalle ripartizioni faunistico-venatorie, con l'ausilio dei soli cani da ferma, ed è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere la località con l'arma in custodia e/o smontata.
Nei periodi o nei giorni nei quali non è consentito l'esercizio venatorio, sono vietati il porto, il trasporto e l'uso sia delle armi da caccia con munizione spezzata che della carabina a meno che il trasporto non avvenga con l'arma smontata o chiusa in busta o altro involucro idoneo.
Tale divieto si applica anche in periodi di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi ed in tutte le zone comunque precluse all'esercizio venatorio.
Ai fini del corretto svolgimento dell'esercizio venatorio ed a tutela della fauna selvatica si applicano i divieti di cui all'art. 20 della legge n. 968 del 27 dicembre 1977, (1) anche se non espressamente richiamati negli articoli precedenti.
Per le infrazioni alle suddette norme è prevista la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza di caccia fino ad un anno.
La legge 27 dicembre 1977, n. 968 è stata abrogata dall'art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Gli appostamenti fissi di caccia, con o senza tabelle, devono essere costruiti in muratura o in altro materiale idoneo e comportano preparazione di sito per una durata non inferiore all'annata venatoria.
Sono considerati appostamenti di caccia oltre che i comuni capanni fissi anche le tine, le zattere e le imbarcazioni comunque ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua, naturali o artificiali.
Sono considerati, altresì, appostamenti di caccia fissi agli acquatici, quelli ubicati al largo dei laghi, naturali o artificiali, che abbiano un'occupazione di sito ben definita e verso i quali è consentito l'accostamento in attitudine di caccia con natanti azionati da mezzi manuali.
Non è consentito impiantare appostamenti fissi a distanza minore di quattrocento metri dal perimetro delle zone nelle quali l'esercizio venatorio è comunque vietato, ad eccezione dei fondi chiusi, e di duecento metri da altro appostamento preesistente.
Non sono parimenti consentiti gli appostamenti fissi di caccia sui valichi montani e collinari ed entro il raggio di mille metri da questi.
L'esercizio venatorio non è ammesso a meno di cento metri dagli appostamenti fissi non tabellati e di ducento metri da quelli tabellati durante l'effettivo esercizio di essi.
Gli appostamenti fissi di caccia agli acquatici possono essere soggetti a particolari disposizioni limitative emanate dalla competente ripartizione faunistico-venatoria.
Ogni cacciatore non può essere titolare contemporaneamente di più di una autorizzazione di appostamento fisso nel territorio della Regione Siciliana.
E' vietata la concessione in uso dell'appostamento fisso a persone diverse dal titolare dell'autorizzazione.
In ogni appostamento fisso non possono essere presenti per cacciare più di due persone oltre il titolare dell'autorizzazione. I nominativi delle due persone vanno preventivamente comunicati alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. Le suddette persone non possono fruire dell'appostamento fisso senza la presenza del titolare.
Il titolare dell'autorizzazione non può utilizzare mai l'appostamento fisso con finalità di lucro.
L'autorizzazione per l'appostamento fisso di caccia ha validità annuale ed è rilasciata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente all'accertamento del fatto che il richiedente sia in possesso della licenza di caccia e del consenso scritto del conduttore e del proprietario del terreno o del lago o dello stagno cui si riferisce la richiesta.
Per ogni appostamento fisso deve essere versata la tassa di concessione governativa nella misura di lire 100.000 per ogni appostamento fisso con tabelle e di lire 30.000 per ogni appostamento fisso non tabellato.
In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
a) da lire 200.000 a lire 2.000.000 per chi impianta o usufruisce abusivamente di un appostamento fisso senza averne ottenuto la prescritta concessione;
b) da lire 30.000 a lire 300.000 ad ogni cacciatore non autorizzato, presente nell'appostamento fisso. Tale sanzione si applica anche al titolare qualora questi sia presente.
c) da lire 20.000 a lire 100.000 al titolare che, pur essendone munito, risulti sprovvisto della prescritta concessione. La sanzione si applica al minimo qualora il titolare esibisca il documento entro otto giorni dalla data di contestazione;
d) la sanzione da lire 30.000 a lire 300.000 per l'apposizione di tabelle o di segnali abusivi, con l'aggiunta di lire 10.000 per ogni singola tabella o per ogni singolo segnale.
In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo, oltre che all'applicazione delle sanzioni previste per le specifiche trasgressioni, i responsabili possono subire la revoca dell'autorizzazione per un anno.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Sono considerati appostamenti temporanei di caccia quelli che sono costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili e che non abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia.
Detti appostamenti, qualora interessino terreni sui quali vi sia attività agricola o necessitino di preparazione di sito, sono soggetti al consenso anche soltanto verbale del conduttore del fondo. Tale consenso non deve essere subordinato a finalità di lucro o speculative.
E' fatto divieto di impiantare appostamenti temporanei di caccia a distanza inferiore a duecento metri dal perimetro delle zone nelle quali l'esercizio venatorio è comunque vietato, ad eccezione dei fondi chiusi.
L'appostamento temporaneo non può essere sito a distanza inferiore a 1.000 metri dai valichi montani e collinari.
Su richiesta dei comuni interessati, tramite il calendario venatorio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può limitare, vietare o regolamentare in maniera diversa, per zona e per periodo di tempo, gli appostamenti temporanei.
Per la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
E' vietata la caccia vagante in terreno in attualità di coltivazione, quando questa arrechi danno effettivo ed accertabile alle colture.
Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i vivai, i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti, le colture erbacee dal momento della vegetazione al termine del taglio; i prati artificiali dall'inizio della vegetazione al termine del taglio, i prati naturali nel periodo in cui sono designati al pascolo e/o alla falciatura, i frutteti, gli agrumeti, gli uliveti e i vigneti dalla germogliazione fino al raccolto, i terreni di recente rimboschiti ed altri in analoghe condizioni.
Per la violazione della norma di cui sopra è prevista una sanzione amministrativa che va da lire 20.000 a lire 150.000.
Nel caso in cui detti terreni, durante il periodo in cui sono in attualità di coltivazione, siano stati delimitati con tabelle recanti la indicazione: "Art. 30 - Legge regionale sulla caccia - Divieto di caccia vagante", la inosservanza del divieto è punita con la sanzione amministrativa che va da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 300.000.
Le tabelle devono essere collocate lungo tutto il terreno su pali o alberi ad un'altezza da tre a quattro metri e ad una distanza di circa 100 metri, l'una dall'altra, e, comunque, in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le altre due contigue.
Le tabelle fissate ad alberi devono essere collocate in modo che i rami non impediscano di leggerne la scrittura ad almeno trenta metri di distanza.
Le tabelle sono collocate a spese dei proprietari o del conduttore del fondo e sono esenti da tasse.
L'abusiva apposizione delle tabelle è punita con la sanzione da lire 30.000 a lire 100.000 per ogni tabella abusiva lire 10.000.
Oltre agli agenti venatori ed agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, tutti gli incaricati della vigilanza in materia di caccia sono tenuti, d'ufficio, ovvero su richiesta del proprietario o del conduttore del fondo o di chiunque altro, a redigere immediatamente verbale di accertamento relativo alla infrazione e al danno.
L'applicazione delle sanzioni amministrative non esclude il diritto al risarcimento dei danni.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
L'esercizio venatorio è vietato nei "fondi chiusi".
I "fondi chiusi" sono quelli che risultano delimitati lungo tutto il loro perimetro da muro o da rete metallica o da altra effettiva recinzione di altezza non inferiore a metri 1,50, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri, e che lungo il suddetto perimetro risultino muniti di adeguate tabellizzazioni nelle quali sia scritto "fondo chiuso - divieto di caccia" con la citazione del presente art. 31, nonchè con la citazione della autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo.
I proprietari e/o conduttori dei fondi, per apporre la predetta tabella, debbono munirsi di apposita autorizzazione che deve essere rilasciata gratuitamente, previo sopralluogo, dalle ripartizioni faunistico-venatorie, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta relativa.
In caso di apposizione abusiva di tabelle si applicano le sanzioni di cui al precedente art. 30, ottavo comma.
La violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11, terzo comma, punto 3 e dall'art. 13, lett. q, della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a vietare o a sospendere l'esercizio venatorio nelle località di notevole interesse panoramico, paesaggistico, naturalistico e turistico, a tutela delle caratteristiche, della integrità e della quiete della zona.
Il divieto di cui al comma precedente è disposto mediante decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e da comunicarsi, contestualmente alla emissione, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, nonchè ai comuni interessati.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Le zone da destinare all'addestramento, all'allenamento ed alle gare dei cani da cerca, da seguito e da ferma, sono individuate, gestite e delimitate dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, in base al combinato disposto del secondo comma, lett. a, del precedente art. 11, del quarto comma, lett. c, dell'art. 8 e dell'art. 10 della presente legge.
Le zone di cui al comma precedente debbono ricadere in:
1) aree incolte o boschive di vecchio impianto;
2) aree ricoperte da stoppie di colture autunno-primaverili;
3) prati naturali e di leguminose che non siano in attività di coltivazione secondo quanto stabilito dal precedente art. 30.
Le operazioni di addestramento e di allenamento sono proibite a distanza inferiore a ducento metri dalle zone nelle quali la caccia è vietata per ragioni di tutela del patrimonio faunistico.
L'utilizzazione delle zone di cui al presente articolo è subordinata al libero consenso dei proprietari e/o dei conduttori dei fondi interessati, con riferimento, anche alla misura del relativo indennizzo.
L'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da cerca e da seguito devono effettuarsi esclusivamente su selvaggina di allevamento, mentre l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma possono essere effettuati anche su selvaggina naturale.
Per l'addestramento e l'allenamento i cani da ferma, da cerca e da seguito, nei trenta giorni precedenti l'apertura della caccia, possono essere condotti esclusivamente nelle zone individuate e delimitate ai sensi dei precedenti comma del presente articolo e debbono essere costantemente sorvegliati dal proprietario o da un suo incaricato.
In tempo di divieto dell'esercizio venatorio, e fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, i cani da ferma, da cerca e da seguito devono essere rigorosamente custoditi, e/o devono essere tenuti al guinzaglio.
In caso di inosservanza delle precedenti disposizioni i cani sono considerati vaganti a tutti gli effetti del successivo art. 34, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste per eventuali infrazioni ad altre disposizioni della presente legge.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, in attuazione dell'art. 1, comma secondo, della presente legge, provvede a regolamentare e sorvegliare l'attività cinologica in Sicilia ai fini zootecnici e sportivi e può avvalersi, a tali fini, di istituti ed enti pubblici regionali. (1)
Vedi Decr. Pres. 28/07/95, n. 80: "Regolamento di gestione delle zone cinologiche in Sicilia ai fini zootecnici e sportivi. Legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, art. 33."
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
I cani di qualsiasi razza, trovati a vagare in periodi in cui è vietato l'esercizio venatorio, devono essere catturati dagli agenti venatori nonchè da quanti esercitano le funzioni di polizia giudiziaria. Durante i periodi nei quali è consentito l'uso dei cani, la cattura degli stessi può avere luogo solo quando questi non siano accompagnati o non si trovino sotto la sorveglianza del proprietario o di un suo incaricato.
I cani catturati possono essere dati in custodia ai canili municipali, ove esistano, o ad enti, associazioni o persone che diano garanzia di mantenimento e vigilanza, escludendo qualsiasi forma di maltrattamento.
Colui che essendo obbligato alla custodia, anche temporanea, di un cane lascia sia pure per negligenza che esso vaghi per la campagna o entri in luoghi preclusi alla libera caccia per motivi di ripopolamento, anche se il cane venga successivamente catturato, è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000.
Le spese di custodia e di mantenimento del cane sono fissate nella misura di lire 500 per ogni giorno, salvo aumento determinato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
Le somme anzidette debbono essere corrisposte dal proprietario del cane, anche se questi non sia il contravventore.
Quando siano stati eseguiti i predetti pagamenti, il cane catturato viene restituito al proprietario.
Non si procede contro colui che, entro quindici giorni dalla contestazione della contravvenzione, abbia versato, con le modalità di cui al precedente art. 24, una somma corrispondente al minimo della sanzione amministrativa di cui al terzo comma del presente articolo ed in pari tempo rimborsi, a chi abbia avuto il cane in custodia, le spese per la custodia ed il mantenimento nella misura fissata nel presente articolo.
Trascorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla constatazione della infrazione, ovvero quello di trenta giorni dall'accertamento della stessa, nel caso in cui il contravventore sia sconosciuto la ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio provvederà a corrispondere a chi ha avuto in custodia il cane catturato le spese di cui al quarto comma del presente articolo ed a consegnare il cane medesimo al canile municipale più vicino ed agibile per gli usi consentiti dalla legge.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Allo scopo di favorire e promuovere la conservazione, la protezione, il rifugio, la sosta, la riproduzione e l'irradiamento naturale della fauna selvatica nel territorio della Regione Siciliana, possono essere sottratte all'esercizio venatorio le aree che risultano idonee alle finalità anzidette e che, con le modalità di cui ai commi successivi, vengono costituite in oasi.
In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi, per l'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata si prescinde dall'assenso dei proprietari o dei conduttori dei fondi interessati in tutto o in parte, salvo il diritto degli stessi ad equi indennizzi qualora ne derivino danni alle colture.
La costituzione di oasi deve essere inserita nel piano generale di cui al precedente art. 15.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, in relazione a quanto disposto dai precedenti articoli 8, 10 e 11, è autorizzato a costituire oasi emanando apposito decreto da comunicare contestualmente agli Assessorati regionali del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e del territorio e dell'ambiente, nonchè ai comuni interessati, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Per gli interventi di cui al comma precedente, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può, altresì, acquisire il preventivo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.
Procedure analoghe a quelle previste dai commi quarto e quinto del presente articolo devono essere adottate in caso di modifiche o di soppressione delle oasi.
Le oasi devono interessare zone di particolare valore naturalistico e di adeguata estensione.
I confini delle oasi sono delimitati con tabelle perimetrali portanti la scritta "Oasi di protezione e rifugio della fauna - Divieto di caccia - Art. 35 legge regionale sulla caccia".
Le tabelle debbono essere collocate su pali o alberi ad un'altezza di tre o quattro metri, ad una distanza di non più di cento metri una dall'altra e comunque in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue.
Agli adempimenti di cui ai due commi precedenti provvede la ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio e, nei casi in cui l'oasi interessi territori di diverse giurisdizioni, provvede la ripartizione maggiormente interessata che sarà all'uopo incaricata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Le oasi di protezione e di rifugio per la fauna selvatica in atto esistenti nel territorio della Regione, comunque costituite in forza di decreto assessoriale, sono riconosciute oasi a tutti gli effetti del presente articolo.
Tra il perimetro delle oasi e quello di altre zone interdette all'esercizio venatorio deve essere assicurata una distanza non inferiore a due chilometri.
Nelle oasi è sempre vietato l'esercizio venatorio.
Quando i confini delle oasi sono contigui a corsi o specchi d'acqua, l'esercizio venatorio è vietato fino alla distanza di 50 metri dai relativi confini.
Ai trasgressori delle norme contenute nei due comma precedenti si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. (1)
Nelle oasi, previo parere del comitato faunistico-venatorio regionale e sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può accordare per scopi di ricerca scientifica, su motivata richiesta, a personale qualificato degli istituti ed enti scientifici dei giardini zoologici e dei parchi naturali o di enti pubblici nominativamente determinato, il permesso di catturare ed utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.
La legge 27 dicembre 1977, n. 968 è stata abrogata dall'art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Nel territorio di ognuna delle ripartizioni faunistico-venatorie di cui all'art. 8, devono essere costituite zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica, ed al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento.
Le zone di ripopolamento e cattura devono avere una superficie non superiore ad ettari 8.000 e sono costituite per una durata minima di anni 2 e massima di anni 5.
Il perimetro delle zone di ripopolamento e cattura è delimitato a cura delle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, che ne curano la gestione, con apposite tabelle indicanti il divieto di caccia con le caratteristiche e le modalità di cui al precedente art. 35.
Nelle zone di ripopolamento e cattura è sempre vietato l'esercizio venatorio.
Ai trasgressori del precedente comma si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. (1)
Non è ammessa la destinazione a zona di ripopolamento e cattura per i terreni, già utilizzati per identico scopo, se non dopo che sia trascorso un periodo di tempo almeno pari alla durata del precedente vincolo.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede alla costituzione delle zone di ripopolamento e cattura con proprio decreto, da comunicare contestualmente agli Assessorati regionali del turismo, delle comunicazione e dei trasporti e del territorio e dell'ambiente.
Per sole finalità didattiche o scientifiche, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, può concedere ad esperti e ricercatori nominativamente determinati, operanti presso enti o istituti scientifici ed universitari, speciali permessi per consentire, nelle zone di cui al presente articolo, la cattura o l'uccisione di determinate specie di uccelli o di mammiferi, nonchè il relativo prelevamento di uova, nidi e piccoli nati.
La legge 27 dicembre 1977, n. 968 è stata abrogata dall'art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Le zone forestate dal demanio forestale sono destinate ad oasi di protezione e rifugio o a zone di ripopolamento e cattura in conformità al disposto dei precedenti articoli 35 e 36.
Compatibilmente con l'esigenza di tutela del patrimonio boschivo, in particolari zone ricadenti nel demanio forestale, che non presentino condizioni favorevoli al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica e nelle quali gli impianti forestali non risultino danneggiati da incendi o non siano in fase di attecchimento, su richiesta dei comuni interessati o delle associazioni venatorie, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato regionale faunistico-venatorio, può consentire l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria nei periodi e con le modalità da prevedersi nel calendario venatorio regionale.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Per una migliore tutela della fauna selvatica, la gestione di determinati territori, preferibilmente a dimensione comunale o intercomunale e con particolare riferimento alle zone vallive, alle zone umide, alle zone classificate montane ed a quelle ad agricoltura svantaggiata, può essere affidata per l'esercizio della caccia, sempre in regime di caccia controllata, a strutture associative e ad associazioni venatorie che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui agli articoli 13 e 52 della presente legge e che siano di norma costituite da cacciatori residenti nel comune interessato e dai proprietari e dai conduttori dei fondi compresi in tali territori.
Il territorio interessato alla suddetta gestione, che con la presente legge viene definita "gestione sociale" non deve superare il 30 per cento della superficie agro-forestale del o dei comuni interessati, non soggetta a preclusioni di caccia, ed in ogni caso non deve risultare inferiore ai 2.000 ettari e superiore ai 10.000 ettari.
La gestione sociale è sottoposta al controllo ed alla vigilanza della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.
Nei territori costituiti in gestione sociale è proibito l'esercizio venatorio a coloro che non sono soci.
Ai trasgressori del rispetto del precedente comma si applicano le sanzioni previste all'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. (1)
Alla gestione sociale è dovuto un contributo finanziario di partecipazione da parte di tutti i cacciatori ammessi. L'ammontare dei contributi deve essere utilizzato soltanto per finalità di ripopolamento faunistico, di gestione, di vigilanza e per eventuali indennizzi per danni alle colture o alla produzione agricola. Non sono consentiti utili o scopi di lucro.
All'affidamento della gestione sociale alle associazioni venatorie e alle strutture associative di cui ai precedenti commi - che ne abbiano fatto richiesta - provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, sulla base del parere favorevole espresso dai comitati di cui ai precedenti articoli 9 e 12, riguardante in particolare:
a) l'affidabilità dell'associazione o della struttura richiedente;
b) la rispondenza del regolamento e del disciplinare ai criteri ed agli indirizzi generali di cui alla lett. i dell'art. 13 della presente legge;
c) la validità del piano di gestione.
I regolamenti di gestione sociale devono, fra l'altro, prevedere il rispetto assoluto delle seguenti condizioni:
1) il numero dei cacciatori ammessi deve rispecchiare la media regionale "cacciatori/territorio utile alla caccia" con l'esclusione delle superfici interdette all'esercizio venatorio.
Nell'ammissione è data la precedenza ai cacciatori proprietari o possessori dei fondi interessati alla gestione sociale, successivamente a quelli che risultino residenti nel comune nel cui territorio rientra la gestione sociale.
Ai fini del raggiungimento della media sopraindicata possono essere ammessi cacciatori residenti altrove, per l'accettazione dei quali vale l'ordine cronologico delle domande di ammissione;
2) l'ammissione e/o la partecipazione alla gestione sociale deve essere annotata annualmente nel tesserino regionale di ogni cacciatore-socio;
3) l'elenco degli associati e le relative variazioni devono essere comunicati annualmente alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio ed ai comuni interessati;
4) l'ammissione non può essere consentita ai cacciatori che partecipano alla gestione sociale di altri territori nell'ambito della Regione Siciliana;
5) il contributo finanziario annuale di partecipazione deve essere corrisposto in egual misura da parte di tutti i cacciatori ammessi all'associazione od alla struttura associativa titolare della gestione sociale;
6) il titolare responsabile della gestione anzidetta deve impegnarsi a destinare i proventi del contributo di cui al precedente punto 5 soltanto ai fini di ripopolamento faunistico, di gestione, di vigilanza e, ove necessario, di risarcimento dei danni recati alle colture od alla produzione agricola, escludendo ogni utile o scopo di lucro;
7) la tabellazione deve essere apposta e mantenuta lungo tutto il perimetro ed in tutti i luoghi di accesso del territorio, destinato alla gestione sociale, in conformità alle disposizioni che in merito saranno impartite dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio.
I piani di cui al presente articolo devono indicare anche le iniziative e le strutture da realizzare per assicurare la produzione, l'allevamento e l'adattamento in libertà della selvaggina, nel rispetto dell'equilibrio biologico, ed i criteri in base ai quali determinare il prelievo venatorio.
L'affidamento della gestione sociale può essere revocato, previo parere dei comitati di cui ai precedenti articoli 9 e 12, per inadempienza agli obblighi contenuti nel regolamento o nel disciplinare di cui ai comma precedenti. (2)
La legge 27 dicembre 1977, n. 968 è stata abrogata dall'art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 19/02/94: "Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 47 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37."
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Sono "aziende faunistico-venatorie" quelle costituite da uno o più fondi contigui, aventi in complesso una superficie non inferiore a 200 e non superiore a 2.000 ettari, il cui o i cui proprietari o conduttori, singoli o associati, assumono nelle forme di legge come scopo prioritario il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica.
Le aziende faunistico-venatorie devono riguardare zone di rilevante interesse naturalistico e faunistico con prevalente riferimento alla fauna selvatica tipica siciliana, alla grossa fauna europea ed alla fauna acquatica, specie nelle zone umide e vallive.
Le aziende faunistico-venatorie, unitamente alla richiesta per la loro istituzione, sottopongono al parere dei comitati di cui ai precedenti articoli 9 e 12 appositi piani, annuali o biennali, nei quali risultino indicati:
a) gli interventi di natura ambientale, ivi compresi quelli per il miglioramento delle strutture;
b) gli interventi per il ripopolamento con finalità naturalistiche e faunistiche;
c) i programmi di abbattimento finalizzati al mantenimento dell'equilibrio biologico ed al raggiungimento di valide prospettive di miglioramento e di potenziamento della presenza faunistica;
d) le attività di vigilanza;
e) l'impegno al prelevamento ed alla consegna di capi di fauna in favore delle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, da destinare al ripopolamento delle zone di cui al precedente art. 36;
f) lo svolgimento di attività promozionali e di propaganda, ivi comprese quelle ricreative e di istruzione, riguardanti il rispetto della natura e dell'ambiente con particolare riferimento alla fauna selvatica;
g) la tariffa di abbattimento ed il numero dei capi che non può comunque superare quello stabilito dal calendario venatorio.
Le aziende faunistico-venatorie sono soggette all'obbligo del pagamento della tassa annuale di concessione governativa, nella misura prevista dal precedente art. 24, nonchè all'obbligo della tabellazione nei modi e nei termini previsti dal punto 7 del precedente art. 38.
L'abbattimento dei capi, nei periodi nei quali è consentito lo svolgimento dell'esercizio venatorio e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del piano, è curato, per non meno del 50 per cento del relativo volume globale, da un numero predeterminato di titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia, nominativamente autorizzati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, secondo una graduatoria basata sull'ordine cronologico di presentazione delle domande e, per la rimanente parte, dal concessionario e/o dai titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia, in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge, nominativamente autorizzati dal concessionario stesso.
Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma, l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio costituito in azienda faunistico-venatoria; ai trasgressori vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, fermo restando quanto disposto dagli articoli 8, 13 e 15 della presente legge e dal terzo comma del presente articolo, autorizza, con proprio decreto, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e ne approva i relativi programmi.
L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere revocata, previo parere del comitato regionale faunistico-venatorio, per inadempienze comprovate agli obblighi contenuti nei piani ed indicati nei precedenti comma del presente articolo.
Alla scadenza, l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria può essere rinnovata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e per le foreste previo parere del comitato regionale faunistico-venatorio. (1)
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 19/02/94: "Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 47 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37."
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Sono centri di produzione di selvaggina le aree opportunatamente recintate e tabellate, destinate a produrre, sia allo stato naturale che in cattività, esemplari di fauna destinata al ripopolamento.
I centri pubblici di produzione di selvaggina previsti dal piano di cui al precedente art. 15 sono istituiti dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato faunistico-venatorio competente per territorio.
I centri privati di produzione di selvaggina possono essere istituiti su fondi i cui proprietari o conduttori che ne abbiano e ne assicurino la disponibilità per un periodo non inferiore a sei anni, ne facciano istanza alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, in conformità al disposto dell'art. 8, lett. d, dell'art. 10 e dell'art. 13, lett. h, della presente legge, autorizza con proprio decreto l'istituzione di centri privati per la produzione di selvaggina.
Il provvedimento che autorizza i centri di cui al comma precedente ha la durata non inferiore a sei anni e non superiore a dieci. I successivi rinnovi possono essere autorizzati anche per periodi di tempo inferiori a richiesta da presentarsi almeno sei mesi prima della data di scadenza.
La gestione dei centri privati è effettuata dal concessionario in conformità ad apposito disciplinare approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
L'autorizzazione a costituire i centri privati di produzione di selvaggina può essere revocata per inadempimenti agli obblighi imposti dal disciplinare di cui al comma precedente.
Il concessionario dei centri privati di produzione di selvaggina è obbligato al pagamento della tassa di concessione governativa di cui al precedente art. 24.
Nei centri privati di produzione di selvaggina è sempre vietato l'esercizio venatorio.
Ai trasgressori della norma di cui al precedente comma vengono applicate le sanzioni di cui all'art. 31, lett. c, della legge 27 dicembre 1977, n. 968. (1) (2)
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 19/02/94: "Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 47 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37."
La legge 27 dicembre 1977, n. 968 è stata abrogata dall'art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Su richiesta degli interessati, la ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, sentito il parere del comitato di cui al precedente art. 9, può proporre all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste il riconoscimento di "allevamento contadino" alle iniziative tendenti a produrre selvaggina di allevamento, a scopo alimentare o di ripopolamento, con organizzazione a carattere familiare o cooperativistico e che comportino l'impiego di un massimo di 10 unità lavorative.
Le richieste di cui al precedente comma devono essere corredate dalla certificazione del sindaco del comune di residenza, dalla quale risulti la qualifica di bracciante agricolo, coltivatore diretto o coltivatore manuale della terra dei richiedenti.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può concedere il riconoscimento di "allevamento contadino" con decreto da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Gli allevamenti contadini sono sottoposti alla vigilanza della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.
La revoca del riconoscimento di "allevamento contadino" deve essere proposta dal dirigente della ripartizione faunistico-venatoria, previo parere del comitato di cui al precedente art. 9, all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, tutte le volte che siano venuti meno i requisiti e le condizioni di cui al presente articolo. (1)
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 19/02/94: "Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 47 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37."
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
L'istituto della riserva di caccia è soppresso.
Le concessioni delle riserve di caccia in atto alla data del 31 dicembre 1980 restano in vigore fino alla data della scadenza prevista dall'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, (1) prorogata ai sensi dell'art. 1 della legge 16 gennaio 1981, n. 9, e dopo tale periodo saranno revocate definitivamente.
Nella prima applicazione della presente legge e nelle more che venga varato il piano di cui alla lett. e dell'art. 15, le riserve gestite da cooperative che abbiano le caratteristiche e le attrezzature ritenute idonee ai sensi del precedente art. 39, su richiesta da presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono costituite in aziende faunistico-venatorie.
Le aziende faunistico-venatorie di cui al precedente comma sono obbligate ad eseguire tutti gli adempimenti di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 39, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'inadempienza agli obblighi di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione. (2)
La legge 27 dicembre 1977, n. 968 è stata abrogata dall'art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 19/02/94: "Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 47 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37."
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti per la realizzazione di programmi annuali o pluriennali di ricerca e di sperimentazione in materia faunistico-venatoria elaborati dalla consulta istituita ai sensi del precedente art. 14.
I programmi devono riguardare aree delimitate ricadenti all'interno dei territori preclusi all'esercizio venatorio.
L'esecuzione dei programmi anzidetti può essere affidata in concessione ad enti o istituti scientifici ed universitari operanti in Sicilia.
Nella ipotesi di programmi pluriennali gli enti e gli istituti concessionari sono tenuti ad illustrare entro il 31 gennaio di ogni anno, in una apposita relazione, i risultati conseguiti e le spese sostenute, nonchè il piano di attività e di spesa riguardante la prosecuzione dell'attività.
Alle concessioni di cui al presente articolo si applicano per quanto compatibili, le norme dell'art. 17 della legge regionale 2, luglio 1978, n. 23 e dell'art. 31 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Alle associazioni naturalistiche e protezionistiche, previo parere del comitato regionale faunistico-venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può concedere sovvenzioni per il conseguimento delle rispettive finalità istituzionali. (1)
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere annualmente all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina un contributo di lire 15 milioni quale concorso nelle spese di collaborazione scientifica e di consulenza prevista dalla presente legge e dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968. (1)
La legge 27 dicembre 1977, n. 968 è stata abrogata dall'art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, sentito il comitato regionale faunistico-venatorio, tenuto conto anche della consistenza numerica dei rispettivi iscritti, alle associazioni venatorie, riconosciute ai sensi degli articoli 13 e 52 della presente legge, sovvenzioni per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, educative e tecnico - venatorie che rientrino nei loro fini istituzionali. (1)
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Per il conseguimento delle diverse finalità perseguite dai precedenti articoli 38, 39, 40, 41 e 42, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi sulle spese occorrenti per: il miglioramento degli ambienti naturali e delle strutture; la realizzazione delle recinzioni e delle tabellazioni; l'acquisto dei riproduttori e delle attrezzature occorrenti per l'allevamento, ivi compresi i ricoveri, gli impianti e gli apprestamenti sussidiari; l'acquisto, ove necessario, di materiale ed attrezzature di ricerca e di laboratorio ivi compresi i presidi sanitari e gli integratori di razioni; la realizzazione di strutture ed attrezzature atte ad agevolare le finalità sociali, naturalistiche e faunistiche-venatorie perseguite dalla presente legge. (1)
Il contributo è concesso nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, che viene elevato al 60 per cento in favore delle iniziative promosse a norma del precedente art. 41, nonchè di quelle che ricadono nei territori di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni ed integrazioni.
All'atto dell'ammissione ai contributi previsti dal presente articolo si provvede all'anticipazione di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24.
Tutte le richieste di intervento di cui al presente articolo vanno inoltrate alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, che provvede, sentito il comitato faunistico-venatorio provinciale, alla relativa istruttoria nonchè, entro i limiti di competenza previsti dal precedente art. 8, all'impegno della somma ed alla liquidazione e pagamento delle anticipazioni e dei contributi previsti dal presente articolo.
Per i provvedimenti riguardanti richieste di intervento che superano il limite previsto dal precedente art. 8, provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che accrediterà l'intero importo del contributo in conto capitale al dirigente responsabile della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, il quale provvederà alla liquidazione ed al pagamento dei relativi contributi ed anticipazioni.
Ai provvedimenti emessi dalle ripartizioni faunistico-venatorie per gli adempimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'ottavo comma dell'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
Si applica, per quanto compatibile, il disposto dell'art. 57 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36.
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 19/02/94: "Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 47 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37."
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Fatto salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4, 5, 38, 39, 40 e 43, è vietato a chiunque:
a) catturare, uccidere, detenere o commerciare esemplari di mammiferi e di uccelli appartenenti alle specie particolarmente protette, alle specie protette di cui al precedente art. 2, nonchè alle specie, di cui ai sensi della presente legge, è temporaneamente vietata o limitata la caccia;
b) catturare, detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge e dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968; (1)
c) commerciare esemplari di fauna selvatica che, ai sensi del precedente art. 2, possono costituire oggetto di attività venatoria;
d) usare selvaggina morta, non proveniente da allevamenti, per attività gastronomiche pubbliche, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico.
Tuttavia, previo parere del comitato di cui al precedente art. 9, la ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, può autorizzare, prescrivendone le modalità ed i controlli, allevamenti di:
a) ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi ed anatidi destinati a scopo alimentare e prodotti per finalità diverse da quelle dei centri di produzione di cui al precedente art. 40;
b) mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona e esotica, a scopo ornamentale ed armatoriale.
I permessi e le autorizzazioni di cui al precedente comma devono essere rilasciati a persone nominativamente indicate che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente.
La legge 27 dicembre 1977, n. 968 è stata abrogata dall'art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Per le violazioni ai divieti previsti dai precedenti articoli 3 e 48, si applicano le sanzioni:
1) da lire 20.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza o l'esclusione definitiva della concessione della licenza, eccezion fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellagione vietata dal precedente art. 3, lett. a;
2) da lire 500.000 a lire 3.000.000 e la revoca della licenza per chi trasgredisce il divieto di cui alle lettere a e b del precedente art. 48 nei confronti di mammiferi ed uccelli appartenenti a specie particolarmente protette;
3) da lire 20.000 a lire 500.000 per chi trasgredisce il divieto di cui alle lettere a, b, c, e d, del primo comma del precedente art. 48;
4) da lire 20.000 a lire 500.000 a chi trasgredisce il divieto di cui al precedente art. 3, lett. c;
5) da lire 10.000 a lire 100.000 per chi trasgredisce la disposizione di cui al precedente art. 5, ultimo comma;
6) da lire 50.000 a lire 500.000, nonchè le altre sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977 n. 968, (1) per chi pratica l'esercizio venatorio nei luoghi interdetti all'esercizio medesimo, ai sensi degli articoli 32, 40 e 41 della presente legge. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza;
7) da lire 30.000 a lire 200.000 per l'apposizione abusiva delle tabelle di divieto di caccia per i luoghi interdetti al libero esercizio venatorio di cui ai precedenti articoli 38, 39, 40 e 41 in aggiunta a lire 10.000 per ogni singola tabella abusiva.
In aggiunta alle sanzioni, previste dai precedenti comma per le specifiche violazioni della presente legge, ai trasgressori, in rapporto al numero dei capi di fauna selvatica abbattuti o catturati, si applicano le seguenti sanzioni:
1) lire 10.000 per ogni capo appartenente alle specie cacciabili di cui all'art. 19;
2) lire 20.000 per ogni capo appartenente alle specie protette di cui all'art. 2, lett. b;
3) lire 100.000 per ogni capo di fauna appartenente alle specie particolarmente "protette" di cui all'art. 2, lett. a.
La legge 27 dicembre 1977, n. 968 è stata abrogata dall'art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Ogni immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento deve essere effettuata dalle ripartizioni faunistico-venatorie di cui al precedente art. 8.
Le associazioni venatorie o naturalistiche, gli enti, i titolari di concessioni regionali di cui ai precedenti articoli 38, 39 e 40 nonchè i privati che intendano effettuare immissioni di selvaggina a scopo di ripopolamento devono preventivamente ottenere l'autorizzazione dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che controllerà anche i modi ed i tempi di esecuzione.
L'introduzione di fauna selvatica viva dall'estero è regolamentata dalle norme dell'art. 13 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. (1)
L'abusiva effettuazione di lanci di selvaggina sia pure per iniziative di ripopolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 3.000.000, fatto salvo il diritto di pretendere il risarcimento del danno da parte di chiunque vi abbia interesse.
La sanzione di cui al precedente comma si applica anche a chi introduca nel territorio della Regione fauna selvatica viva estranea a quella indigena, senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 13 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. (1)
La legge 27 dicembre 1977, n. 968 è stata abrogata dall'art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Le associazioni venatorie che ottengono il riconoscimento a norma degli articoli 13 e 52 della presente legge, oltre ai compiti ed alle attività che possono svolgere in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, provvedono:
a) ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro interessi;
b) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche ed a curarne l'informazione e l'aggiornamento;
c) a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna, con particolare riferimento alle specie in via di estinzione e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;
d) a collaborare con l'Amministrazione regionale nel campo tecnico-organizzativo della caccia e nei compiti di consulenza cui sono chiamati a norma della presente legge;
e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riferimento al riconoscimento dinamico ed operativo delle specie particolarmente protette e di quelle protette, al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;
f) a divulgare l'informazione e la conoscenza in merito agli interventi attuati o da attuare per il miglioramento ed il potenziamento del patrimonio faunistico-venatorio e per la conservazione e la salvaguardia degli equilibri biologici e naturali.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
L'adesione ad associazione venatoria è facoltativa.
L'iscrizione alla associazione venatoria prescelta ha la validità del solo anno nel quale avviene l'iscrizione.
E' vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria.
E' fatto obbligo ad ogni associazione venatoria di istituire un conto corrente postale sul quale fare confluire le quote associative degli iscritti. Il cacciatore che intenda aderire ad una associazione venatoria versa l'importo della rispettiva quota associativa d'iscrizione nel conto corrente intestato alla associazione prescelta.
L'associazione alla quale viene indirizzata la richiesta d'iscrizione di cui al precedente comma ha l'obbligo di curare l'annotazione dei seguenti dati relativi all'iscritto:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) residenza;
4) numero di porto d'armi e data del rilascio;
5) estremi della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale relativa allo stesso anno.
Gli adempimenti di cui al precedente comma sono indispensabili ai fini della dimostrazione della effettiva consistenza numerica degli iscritti ad ogni associazione venatoria.
Le associazioni venatorie, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione del modulo di iscrizione, hanno l'obbligo di inoltrare al comune di residenza del cacciatore, nonchè alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, i dati relativi all'associato, ai fini dell'aggiornamento dei rispettivi schedari.
Il disposto dei precedenti comma e degli articoli 46 e 51 della presente legge integrano, per quanto non previsto, le norme di cui alla legge regionale 14 luglio 1950, n. 56, che surroga l'applicazione del disposto del precedente art. 13, lett. f, della presente legge.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Gli agenti venatori hanno il compito della vigilanza venatoria e della tutela della fauna e degli ambienti naturali nel territorio della Regione Siciliana e sono prevalentemente destinati alla vigilanza delle zone di ripopolamento e delle oasi.
La vigilanza di cui al comma precedente è affidata, altresì, agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione, agli ufficiali, sottufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, nonchè alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.
Agli agenti venatori sono riconosciute, ai sensi del terzo comma dell'art. 221 del codice di procedura penale, funzioni di polizia giudiziaria, con riconoscimento della qualifica di agente di polizia giudiziaria.
Agli agenti di cui al comma precedente, potrà essere conferita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza con provvedimento della competente autorità.
Per i predetti non vi è l'obbligo di assicurazione INAIL. (1)
Gli agenti venatori svolgono le funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale della ripartizione faunistico-venatoria alla quale sono assegnati.
Qualora lo giustifichino esigenze di servizio gli agenti venatori possono essere destinati o trasferiti anche temporaneamente ad altra ripartizione faunistico-venatoria.
Agli agenti venatori è vietato praticare l'esercizio della caccia nell'ambito del territorio delle ripartizioni faunistico-venatorie in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione della ripartizione faunistico-venatoria cui sono assegnati.
Gli agenti venatori, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati, possono essere autorizzati alla conduzione degli automezzi di servizio, semprechè siano in possesso dei requisiti di legge prescritti per la conduzione degli automezzi affidati; agli stessi non compete la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 30 e successive aggiunte e modificazioni.
La Corte Costituzionale con sentenza 19 marzo-4 aprile 1990, n. 160 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma annotato.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Per lo svolgimento di compiti di vigilanza, gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, delle ricevute di versamento di tasse erariali e della tassa di concessione governativa, della polizza di assicurazione, nonchè l'esibizione della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o di arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.
In caso di contestazione delle infrazioni riguardanti:
a) l'esercizio della caccia senza avere conseguito la relativa licenza;
b) l'esercizio della caccia senza avere contratto la polizza di assicurazione;
c) l'esercizio della caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di caccia;
d) l'esercizio della caccia di specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti;
e) l'esercizio con mezzi non consentiti ovvero di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia;
f) l'uccellagione o comunque la cattura di uccelli in violazione degli articoli 3, 5, 26, 35 e 36 della presente legge, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, del furetto, del falco e del richiamo vivo, nonchè al sequestro della selvaggina, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro trenta giorni.
Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva ed a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato sul conto corrente di cui al precedente art. 24.
Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.
Gli agenti venatori, che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denunzia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.
Inoltre, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente in materia di protezione della fauna, devono darne immediata notizia alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Alla dotazione del personale occorrente per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività e dei compiti attribuiti alle ripartizioni istituite ai sensi del precedente art. 8, si provvede, in base ai limiti minimi indicati dalla tabella "A" annessa alla presente legge, con il personale dei ruoli della Regione Siciliana ed, entro i limiti fissati dalla tabella "B" annessa alla presente legge, con il personale del ruolo istituito dal successivo art. 56.
Al coordinamento delle ripartizioni faunistico-venatorie è preposto, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, un dirigente dei ruoli della Regione Siciliana in possesso di almeno otto anni di anzianità nella qualifica.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
A decorrere dal 30 dicembre 1980 è istituito, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, il ruolo degli agenti venatori con la dotazione organica di 246 unità. (1)
Al personale del ruolo di cui al precedente comma è esteso, in quanto applicabile e ferma restando la qualifica di agente venatorio, il trattamento giuridico, economico e di quiescenza previsto per la qualifica di guardia del Corpo forestale della Regione di cui alla legge regionale 5 aprile 1972, n. 24 e successive aggiunte e modificazioni.
Al ruolo istituito dal presente articolo si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere cittadino italiano con godimento di diritti politici;
2) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 25 salvo le eccezioni previste dalla legge;
3) essere di buona condotta morale e civile;
4) avere adempiuto agli obblighi di leva;
5) essere di sana e robusta costituzione fisica, idonea al servizio da assolvere ed esente da imperfezione o difetti che possano comunque influire sul rendimento. Per l'accertamento di tali requisiti si provvederà mediante visita medica preventiva, da parte di una commissione composta da un dirigente sanitario dell'Amministrazione regionale e da due ufficiali medici designati dall'Ospedale militare di Palermo;
6) non essere stato destituito o dispensato da impiego pubblico;
7) avere una statura di almeno metri 1,65;
8) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio.
Gli esami consistono in una prova scritta ed un colloquio tendenti ad accertare la cultura generale del candidato nonchè in una prova pratica ed attitudinale.
Sono ammessi a colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 6/10 nella prova scritta.
Sono dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno 7/10 con una votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova.
I vincitori del concorso saranno nominati "agenti venatori" in prova per un periodo di sei mesi durante il quale, a spese dell'Amministrazione regionale, frequenteranno un apposito corso.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato faunistico-venatorio, è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti scientifici, con università e con enti idonei ed a sostenere le relative spese per l'organizzazione dei corsi di cui al precedente comma, per la preparazione, l'aggiornamento e la specializzazione di agenti venatori.
Saranno immessi nel ruolo organico coloro i quali avranno superato il periodo di prova ed il corso di cui al comma precedente.
Il personale del ruolo di cui al presente articolo è dotato, a spese dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, di uniformi e di altri capi di vestiario nella misura e frequenza ritenute necessarie per l'assolvimento del servizio.
La foggia ed il tipo di uniforme sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato faunistico-venatorio regionale.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste fornisce in dotazione al predetto personale l'armamento da portare in servizio secondo le vigenti disposizioni di legge.
Con l'art. 23 della L.R. 52/84 è soppresso il ruolo degli agenti venatori istituito dal presente articolo. Il personale già inquadrato nel predetto ruolo è immesso in un ruolo speciale ad esaurimento.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Nella prima applicazione della presente legge i dipendenti dei comitati provinciali di caccia, in servizio alla data del 31 luglio 1980, assunti per pubblico concorso o comunque in servizio continuativo da almeno dieci anni, sono così inquadrati a decorrere dal 30 dicembre 1980:
a) il personale che ha svolto mansioni di agente venatorio nella qualifica di agente venatorio del ruolo istituito con il precedente art. 56;
b) il personale con qualifiche diverse da quelle di cui alla precedente lett. a, anche in soprannumero nelle corrispondenti qualifiche del ruolo amministrativo previsto dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche.
Ai fini della determinazione del trattamento economico da attribuire al personale di cui al presente articolo sono estese le disposizioni contenute negli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145.
Il servizio prestato dal predetto personale presso i comitati provinciali della caccia anteriormente alla data di cui al primo comma può essere riscattato, previa domanda da presentare entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Per il riconoscimento ai fini di quiescenza e previdenza di servizi diversi da quelli previsti dal presente comma, sono estese le norme vigenti per il personale dei ruoli della Regione.
I posti che risulteranno disponibili nella qualifica di agente venatorio dopo l'inquadramento previsto dal presente articolo, saranno coperti mediante pubblico concorso per esami.
A decorrere dalla data di soppressione dei comitati provinciali della caccia di cui al precedente art. 16 e fino a quando non sarà definito l'inquadramento nei ruoli regionali del personale proveniente dai comitati medesimi, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere allo stesso le competenze mensili in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge salvo conguaglio con il trattamento economico che sarà attribuito con l'inquadramento nei ruoli regionali.
Il personale del ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 54 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, è inquadrato, a decorrere dal 30 dicembre 1980, con le modalità previste dal presente articolo. (1)
E' abrogato l'art. 54 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145.
Con l'art. 23 della L.R. 52/84 è soppresso il ruolo degli agenti venatori istituito dal presente articolo. Il personale già inquadrato nel predetto ruolo è immesso in un ruolo speciale ad esaurimento.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, se non in contrasto, le norme della legge 27 dicembre 1977, n. 968. (1)
La legge 27 dicembre 1977, n. 968 è stata abrogata dall'art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 14.898,7 milioni che sarà iscritta nel bilancio della Regione Siciliana per il triennio 1981-1983, come da seguente tabella:
1981 1982 1983 Art. 5, ultimo comma 1 1,2 1,5 Art. 6 200 250 300 Art. 8 500 570 580 Art. 9 180 220 260 Art. 12 20 30 40 Art. 14 100 100 100 Art. 15 200 150 180 Art. 21 150 170 190 Art. 23 100 120 140 Art. 25 100 110 120 Art. 35 100 120 140 Art. 36 100 120 140 Art. 38 100 120 140 Art. 39 300 300 300 Art. 40 300 300 300 Art. 41 400 400 400 Art. 43 300 300 300 Art. 4 20 30 30 Art. 45 15 15 15 Art. 46 150 170 190 Art. 56 600 1.500 1.800 Art. 57 200 - - Totali 4.136 5.096,2 5.666,5
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con il gettito delle tasse di concessione governativa di cui agli articoli 24, 28, 39 e 40 della presente legge, con il maggiore gettito delle sanzioni amministrative scaturenti dall'applicazione della presente legge, nonchè con le disponibilità e, comunque, con il recupero, ai sensi dell'art. 16 della presente legge, parziale dei fondi dei capitoli 16301, 16302 e 16303 del bilancio della Regione.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 marzo 1981.
D'ACQUISTO
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.
Tabella A
Dotazione di personale per ciascuna ripartizione faunistico venatoria:
- dirigente preposto alla ripartizione;
- 1 dirigente amministrativo;
- 1 dirigente tecnico agrario;
- 1 assistente amministrativo;
- 1 assistente tecnico agrario;
- 2 operatori-archivisti;
- 2 dattilografi;
- 2 commessi.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 48 della L.R. 33/97.