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DECRETO PRESIDENZIALE 11 agosto 1970, n. 2

G.U.R.S. 21 novembre 1970, n. 51

Regolamento di esecuzione della legge 23 marzo 1953 n. 23 recante provvidenze per case di riposo destinate a vecchi ed adulti inabili e per ricoveri notturni per indigenti.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28;

Vista la legge regionale 23 marzo 1953 n. 23, concernente provvidenze per case di riposo destinate a vecchi ed adulti inabili e per ricoveri notturni per indigenti;

Visto il regolamento approvato con D. P. Reg. 8 luglio 1954 n. 8;

Ritenuto doversi provvedere alla emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione in sostituzione del precedente citato, in seguito al trasferimento di competenze in materia dall'Assessorato degli enti locali all'Assessorato dei lavori pubblici, operato dall'art. 2 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23;

Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 21 dell'11 febbraio 1970;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 17 luglio 1970 n. 64;

Sulla proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici;

DECRETA

Capo I

Competenza

Art. 1

L'Assessore regionale per i lavori pubblici, su istanza degli enti e delle associazioni interessati, provvede, con proprio decreto, alla concessione dei contributi previsti dalla legge 23 marzo 1953, n. 23.

Capo II

Comuni ed Enti pubblici di assistenza e beneficenza

Art. 2

I Comuni e gli Enti pubblici di assistenza e beneficenza, riconosciuti ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e del R.D. 23 dicembre 1929, n. 2391 e successive integrazioni e modificazioni, che intendano beneficiare delle provvidenze disposte dalla legge 23 marzo 1953, n. 23, e successive modificazioni, debbono presentare all'Assessorato regionale dei lavori pubblici i seguenti documenti:

a) istanza con la quale il legale rappresentante dell'Ente chiede la concessione del contributo;

b) deliberazione dell'ente - munita, ove prescritto, dell'approvazione o del visto dell'autorità tutoria, e corredata, negli altri casi, del parere del Comitato provinciale per l'assistenza e la beneficenza pubblica - contenente la richiesta del contributo regionale, e il piano finanziario dal quale risulti che l'Ente ha i mezzi per fare fronte alla parte, non coperta dal contributo regionale, della spesa prevista per la realizzazione dell'opera;

c) dichiarazione vistata, per conferma, dalla Prefettura competente, dalla quale risulti che la eventuale richiesta di finanziamento totale trova giustificazione nell'assoluta mancanza di mezzi da parte dell'Ente per partecipare alla spesa preventivata;

d) progetto tecnico dei lavori da eseguirsi, compilato in conformità alle prescrizioni del regolamento approvato col D. M. LL. PP. 29 maggio 1895, e munito di regolare licenza di costruzione; il progetto, a cura dell'Assessorato, è sottoposto all'esame degli organi tecnici previsti dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modificazioni, cui compete anche indicare congrui termini per l'inizio e per il compimento dell'opera;

e) documentazione legale dalla quale risulti che l'edificio e il terreno su cui dovrà realizzarsi l'opera sono di libera e piena proprietà dell'ente richiedente.

Nel caso che le opere per le quali viene chiesto il contributo non attengano ad attività che rientrano tra i fini istituzionali dell'Ente, deve essere presentato all'Assessorato - anche dopo l'avvenuta concessione del contributo, purchè in ogni caso prima dell'inizio dei lavori - un certificato del conservatore dei registri immobiliari, attestante l'avvenuta trascrizione della deliberazione dell'ente con la quale il terreno e l'edificio oggetto del contributo sono vincolati a favore della Regione Siciliana per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori, per essere destinati ai fini assistenziali dell'opera ammessa a contributo.

Capo III

Associazioni ed Enti vari

Art. 3

Gli enti e le associazioni civili e religiose, non riconosciuti giuridicamente, ma già esistenti alla data del 25 marzo 1953, che intendano beneficiare delle provvidenze disposte dall'art. 5 della legge 23 marzo 1953, n. 23, debbono presentare all'Assessorato regionale dei lavori pubblici i seguenti documenti:

a) istanza come alla lettera a) dell'art. 2;

b) dichiarazione prefettizia attestante che l'ente o l'associazione era già esistente alla data del 25 marzo 1953, e che alla stessa data l'edificio, su cui devono realizzarsi le opere, era già destinato ad uso di assistenza e di beneficenza;

c) progetto tecnico, come alla lettera d) dell'art. 2;

d) documentazione legale dalla quale risulti che l'edificio su cui devono realizzarsi le opere sia di piena e libera proprietà dell'ente o dell'associazione richiedente;

e) certificato del conservatore dei registri immobiliari, attestante l'avvenuta trascrizione di una convenzione in base alla quale, in caso di accoglimento dell'istanza, l'edificio resti vincolato a favore della Regione Siciliana per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori, per essere destinato ai fini assistenziali dell'opera ammessa a contributo;

f) copia notarile dell'atto di nomina del legale rappresentante dell'ente richiedente;

g) piano finanziario dal quale risulti che l'ente o l'associazione ha la disponibilità dei mezzi per far fronte alla parte, non coperta dal contributo regionale, della spesa prevista per la realizzazione dell'opera;

h) parere del Comitato provinciale per l'assistenza e la beneficenza pubblica sull'istanza di contributo e sul piano finanziario.

Capo IV

Disposizioni comuni

Art. 4

La liquidazione finale dei contributi è effettuata dopo il collaudo dei lavori, che viene disposto dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

E' ammessa, in corso d'opera, la corresponsione di acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore al novanta per cento della quota proporzionale del contributo concesso.

Ogni variazione al progetto deve essere preventivamente approvata dall'Assessore per i lavori pubblici.

L'Assessore per i lavori pubblici può affidare l'alta sorveglianza sui lavori ad un ufficio tecnico comunale o provinciale.

L'ente beneficiario è obbligato alla regolare tenuta della contabilità dei lavori, in conformità alle norme del R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 5

L'opera ammessa a contributo deve essere iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti dal decreto di concessione, salva la facoltà dell'Assessore per i lavori pubblici di consentire proroghe per giustificati motivi.

Nel caso in cui i lavori non vengano iniziati nel termine stabilito, l'Assessore per i lavori pubblici può revocare il contributo concesso.

Qualora i lavori non vengano ultimati nel termine stabilito, l'Assessore per i lavori pubblici può incamerare la ritenuta sugli acconti già corrisposti e ripetere il contributo a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge 23 marzo 1953, n. 23.

Art. 6

Per ottenere la concessione di contributi per attrezzature, gli enti e le associazioni interessate sono tenuti a presentare la documentazione indicata rispettivamente al capo II e al capo III, tranne i documenti relativi alla proprietà dell'immobile e alla trascrizione del vincolo ventennale.

I predetti enti debbono presentare, in luogo del progetto, il preventivo di spesa delle attrezzature redatto dalla ditta fornitrice e debitamente vistato dall'Ufficio tecnico comunale, o, in mancanza, da quello provinciale.

I contributi vengono corrisposti in unica soluzione dietro presentazione delle fatture e a seguito di collaudo favorevole.

Art. 7

Sono a carico degli enti beneficiari le spese per i sopralluoghi effettuati dagli uffici tecnici comunali o provinciali per l'esercizio dell'alta sorveglianza sui lavori e per gli altri adempimenti previsti dal precedente art. 6.

Art. 8

E' abrogato il regolamento 8 luglio 1954, n. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 11 agosto 1970.

FASINO

Registrato alla corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 30 ottobre 1970. Reg. n. 1, fg. n. 90.