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LEGGE REGIONALE 27 luglio 1970, n. 25

G.U.R.S. 1° agosto 1970, n. 37

Soppressione dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento, istituita con decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana 25 marzo 1957, n. 1, emanato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 18 febbraio 1955, n. 15 per le finalità indicate nell'art. 28 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 31, è soppressa e posta in liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le operazioni di liquidazione devono essere definite nel termine massimo di sei mesi.

La Regione Siciliana subentra nei residui attivi e passivi.

Art. 2

Per le esigenze della liquidazione è autorizzata la erogazione da parte della Regione della somma di lire tre milioni.

Art. 3

Alle operazioni di liquidazione provvede un Commissario nominato con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana tra i funzionari della carriera direttiva del predetto Assessorato.

Al predetto commissario competono tutti i poteri di deliberazione e di esecuzione spettanti agli ordinari organi statutari.

Il Commissario, entro il termine di un mese dalla nomina, prende in consegna i libri contabili e gli altri documenti della Azienda e riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 4

Alla chiusura della liquidazione ed in ogni caso allo scadere del termine di sei mesi indicato all'art. 1 della presente legge, il Commissario presenta all'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana il rendiconto della gestione.

L'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana, previo il parere del Comitato centrale per le aziende idrotermominerali della Regione, dichiara con suo decreto chiusa a tutti gli effetti la liquidazione del patrimonio dell'Azienda e ne approva il rendiconto.

Art. 5

Il dipendente dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento, in servizio alla data del 15 aprile 1970, viene destinato all'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti a prestare servizio presso l'Azienda delle Terme di Acireale o presso l'Azienda delle Terme di Sciacca.

Il rapporto di lavoro continua ad essere regolato in base al contratto di categoria.

Art. 6

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 10833 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969, utilizzabili a norma della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della legge del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo è modificato come appresso:

SPESE CORRENTI

Cap. 10833 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento:
                                                       Onere in
                                                    milioni di lire
Partita che si riduce:
- Provvedimenti per la scuola materna (in meno)           3,-
Partita che si aggiunge
- Soppressione dell'Azienda autonoma delle Terme
  della Valle dei Templi di Agrigento                     3,-

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 luglio 1970.

FASINO