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LEGGE REGIONALE 4 giugno 1970, n. 7

G.U.R.S. 4 giugno 1970, n. 27

Nuove norme per la gestione delle zone industriali regionali.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 22 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2

A decorrere dal 1° gennaio 1970, le Aziende speciali delle zone industriali, istituite nell'ambito della Regione ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, sono soppresse.

Art. 3

Alla gestione delle zone industriali provvede l'Assessorato regionale dello sviluppo economico con propri funzionari.

Art. 4

Agli oneri derivanti dalla presente legge, previsti per l'anno 1970 in L. 100 milioni, e costituiti da spese per la manutenzione di strade, attraversamenti ferroviari, canali, rete idrica, impianti di sollevamento acque e rete di illuminazione e telefonica e di altre opere pubbliche riguardanti le zone industriali, si provvede utilizzando lo stanziamento del capitolo 28902 del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1970.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 giugno 1970.

FASINO