Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1953, n. 30

G.U.R.S. 21 aprile 1953, n. 21

Provvedimenti per il potenziamento della viabilità, dell'edilizia popolare e dell'economia della Sicilia.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 35/1977 e annotato al 20 maggio 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Titolo primo

Impiego del contributo di Solidarietà nazionale

Art. 1

L'importo di 25 miliardi, disponibile sul contributo di Solidarietà nazionale, determinato ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1091, è destinato, in conformità dell'art. 38 dello Statuto siciliano, all'esecuzione dei seguenti lavori: (1)


1) Viabilità (compresa la partecipazione per
   la spesa di un miliardo, a Consorzi per strade
   di grande comunicazione)                            L. 12.000.000.000
2) Edilizia popolare e opere pubbliche connesse
   per la sistemazione di famiglie disagiate
   dei quartieri urbani affollati:
  a) edilizia popolare                                 "   6.500.000.000
  b) opere pubbliche connesse                          "   1.500.000.000
3) Costituzione o potenziamento di zone industriali    "   3.000.000.000
4) Impianti ed attrezzature per la valorizzazione
   dei prodotti agricoli o per l'attivazione
   degli scambi commerciali                            "   2.000.000.000
                                           Totale      L. 25.000.000.000
Art. 2

Il Governo della Regione è autorizzato ad utilizzare, per la esecuzione dei lavori finanziati con il Fondo di solidarietà, le economie realizzate sugli impegni assunti per i lavori stessi, nonchè le eventuali sopravvenienza attive derivanti dalla gestione del fondo.

Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreto dell'Assessore per le finanze.

Art. 3

I programmi sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici, di concerto con gli Assessori, alle cui attribuzioni le singole categorie di lavori si riferiscono o con l'Assessore per le finanze.

Ai fini della formulazione dei programmi previsti dal comma precedente si osserva, in quanto applicabile, la norma dell'art. 24 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56.

Titolo secondo

Provvedimenti per la viabilità

Art. 4

(abrogato dall'art. 14 della L.R. 23/69)

Art. 5

(abrogato dall'art. 14 della L.R. 23/69)

Art. 6

(modificato dall'art. 1 della L.R. 5/70 e dall'art. 2 della L.R. 35/77)

All'Ufficio regionale della strada è attribuita altresì la competenza relativa alla costruzione, al miglioramento delle seguenti strade: (1)

a) strade regionali, comprese le trazzere trasformate in rotabili;

b) ------------------ (lettera abrogata) (2);

c) ------------------ (lettera abrogata) (2);

d) ------------------ (lettera abrogata) (2);

e) ------------------ (lettera abrogata) (2).

Per ogni categoria delle opere di cui sopra è istituito apposito capitolo nel bilancio dell'Assessorato dei lavori pubblici.

Si applicano all'Ufficio regionale della strada le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo del Presidente della Regione 26 settembre 1951, n. 29.

(1)

A decorrere dal 1 gennaio 1978, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade regionali e delle altre comprese nell'art. 6 della presente provvedono le amministrazioni provinciali competenti per territorio, si veda in proposito l'art. 1 della L.R. 35/77.

(2)

Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 5/70.

Art. 7

La classificazione delle strade, o l'attribuzione della competenza per le strade di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo precedente sono disposte, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici di concerto con l'Assessore per le finanze, sentita l'Amministrazione dell'Ente locale interessato. Il decreto deve indicare l'eventuale inclusione della strada nel demanio regionale ovvero i limiti della gestione.

Se il decreto del Presidente della Regione concerne il passaggio al demanio regionale di strade provinciali, viene emesso previa delibera dei competenti organi amministrativi, mediante la quale sia contratto l'impegno di assumere la sistemazione e la manutenzione per un adeguato onere di strade di competenza comunale.

Art. 8

Il Governo della Regione, per i mutui contratti, al fine di provvedere alle spese di sistemazione delle strade di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, è autorizzato a concedere, per la durata dei mutui, e, comunque, per non oltre 20 anni, un contributo costante pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolate in base al tasso del mutuo e la rata di ammortamento calcolata in base a detto tasso ridotto fino a un massimo del 5 per cento. L'ammontare del contributo è versato dalla Regione direttamente all'Ente mutuante.

In ordine ai detti mutui può essere accordata la garanzia della Regione per sorte, capitale ed interessi.

In tale ipotesi, ove l'ammontare a complemento delle rate di ammortamento non sia corrisposto dagli enti mutuatari alle scadenze stabilite, l'Assessore per le finanze è autorizzato, previa semplice notificazione della inadempienza, e senza preventiva escussione dell'ente debitore, ad eseguire il pagamento delle somme dovute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo l'Amministrazione regionale surrogata in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Le somme occorrenti per gli adempimenti di cui sopra sono stanziate annualmente con la legge di bilancio.

Art. 9

Quando le strade di cui alla lettera b) dell'art. 6 hanno anche funzione di circonvallazione i relativi progetti possono prevedere la utilizzazione delle zone latistanti, in armonia con le caratteristiche urbanistiche della zona servita e sono approvati dall'amministrazione comunale interessata secondo le norme delle leggi vigenti.

In tal caso la espropriazione si può estendere oltrechè a tutta l'area necessaria per la sede stradale ad una fascia latistante per una profondità non superiore a metri 60 dai due fili stradali.

Art. 10

Per la esecuzione dei progetti di cui all'articolo precedente hanno facoltà di procedere alle espropriazioni tanto gli Enti locali quanto, nel caso di finanziamento regionale, l'Ufficio regionale della strada.

Il prezzo di esproprio è calcolato in base al valore venale degli immobili da espropriare alla data del decreto di approvazione del progetto senza tener conto degli incrementi di valore attribuibili sia direttamente che indirettamente ai programmi di cui all'art. 3, alle previsioni dei progetti e alla esecuzione delle opere.

Art. 11

Gli Enti locali e l'Ufficio regionale della strada provvedono alla utilizzazione delle zone latistanti anche, occorrendo, mediante alienazione, nelle forme ed alle condizioni di cui all'art. 20. Il prezzo di alienazione non potrà mai essere inferiore a quello di esproprio.

Le somme ricavate dall'alienazione delle aree effettuata dall'Ufficio regionale della strada sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione e destinate, con decreto dell'Assessore per le finanze, allo stesso ufficio per l'adempimento dei suoi compiti.

Le somme ricavate dall'alienazione delle aree effettuata dagli Enti locali sono versate in apposito capitolo dei rispettivi bilanci e destinate all'ulteriore attuazione delle finalità della presente legge.

Le aree espropriate che, pur ricadendo nelle zone latistanti la strada di circonvallazione, non vengono destinate ad opere pubbliche, possono essere richieste dagli espropriati o dai loro eredi, con diritto di prelazione, semprechè i medesimi si impegnino sotto pena di decadenza di diritto, a costruirvi, in armonia alle prescrizioni del progetto entro un biennio.

Tale prelazione deve essere esercitata, nel termine ed alle condizioni di cui al successivo art. 20.

Art. 12

I proprietari di beni immobili che risultano avvantaggiati dalla esecuzione di opere di nuova costruzione, di trasformazione o di sistemazione previste dal presente titolo, sono tenuti al contributo di miglioria ai sensi del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000.

I proventi del contributo sono versati in apposito capitolo del bilancio della Regione ed assegnati all'Ufficio regionale della strada a norma e per le finalità di cui all'art. precedente.

Art. 13

Per la costruzione di strade di grande comunicazione, l'Amministrazione regionale può entrare in consorzio, a mezzo dell'Ufficio regionale della strada, con altri Enti pubblici. A tale scopo è autorizzata la spesa di un miliardo prevista dal n. 1 dell'art. 1 della presente legge.

La partecipazione al consorzio è regolata da apposita convenzione da stipularsi dall'Ufficio regionale della strada e da approvarsi su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta.

La quota di partecipazione è interamente accreditata all'Ufficio regionale della strada.

Titolo terzo

Provvedimenti per la sistemazione in nuovi alloggi di famiglie disastrate dei quartieri urbani affollati

Art. 14

Per consentire il risanamento di quartieri urbani l'Assessorato dei lavori pubblici provvede alla costruzione di case popolari da destinare alle famiglie dei quartieri da sgombrare, secondo il programma approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3.

Le case da costruire devono corrispondere alle caratteristiche prescritte dall'art. 3 delle norme integrative e di attuazione dalla legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, emanate con decreto legislativo del Presidente della Regione 12 luglio 1952, n. 11.

Art. 15

Per la costruzione delle case popolari, di cui al precedente articolo, l'Assessore per i lavori pubblici si avvale dei Comuni e dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori.

Può anche avvalersi degli Istituti autonomi delle case popolari, nonchè degli Enti morali e società di cui al n. 13 dell'art. 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

La gestione degli alloggi per conto della Regione è normalmente affidata all'Ente siciliano per le case ai lavoratori ed ai Comuni. Può anche essere affidata agli altri enti indicati nel precedente comma.

Art. 16

Gli alloggi sono destinati alle famiglie da sfollare in base ad un rilevamento nominativo delle famiglie predette, che tenga conto, ai fini della precedenza dell'assegnazione della composizione delle famiglie stesse e dalle condizioni di abitabilità degli alloggi da sgombrare.

Il rilevamento deve essere accompagnato da una scheda anagrafica relativa a ciascuna famiglia.

Art. 17

L'approvazione dei progetti delle opere edili, la determinazione dei canoni di affitto o di ammortamento, la gestione sono effettuati con le modalità e condizioni previste dalla legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive norme integrative e di attuazione.

Art. 18

(modificato dall'art. 1, della L.R. 5/71)

1. L'ammontare delle rate di ammortamento degli alloggi assegnati a riscatto, detratta la quota relativa alle spese di gestione, è versata dagli enti gestori in apposito capitolo dell'entrata del bilancio della Regione.

2. Allo stesso capitolo è versato l'importo dei canoni degli alloggi dati in locazione semplice, al netto delle spese di gestione.

3. ------------------ (comma abrogato) (1)

4. Le quote relative alle spese di gestione sono determinate dall'Assessore per i lavori pubblici sentiti gli enti gestori.

(1)

Comma abrogato dall'art. 1, della L.R. 5/71.

Art. 19

L'Assessore per i lavori pubblici, su richiesta dei Comuni interessati, può provvedere, a totale carico della Regione, alle opere pubbliche relative ai servizi stradali, igienici e di illuminazione connessi alle nuove costruzioni edilizie previste nel presente titolo. Per tale finalità è autorizzata la spesa di un miliardo e cinquecento milioni. (1)

(1)

Nell'ambito dello stanziamento previsto al n. 3) dell'art. 1 della L.R. 12/58, l'Assessore per i lavori pubblici, su richiesta dei Comuni interessati, può provvedere a totale carico della Regione, alle categorie di opere pubbliche previste dall'articolo annotato; si veda in proposito l'art. 4 della L.R. 12/58 richiamata.

Art. 20

(modificato dall'art. 6 della L.R. 5/71)

Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 14 l'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato a procedere alle espropriazioni occorrenti.

L'Assessore può, altresì, su richiesta dei Comuni interessati, in rapporto a particolari esigenze di organicità, determinare con suo decreto, zone di espansione degli aggregati urbani destinate a comprendere le nuove case delle famiglie da alloggiare da quartieri affollati.

Nell'ambito delle suddette zone l'Assessore procede alle espropriazioni della totalità delle aree inedificate, nonchè delle costruzioni che contrastino con le finalità delle zone stesse.

Le aree che, pur ricadendo nelle zone di cui al presente articolo, non vengono destinate alla costruzione degli alloggi indicati dall'art. 14 nè ad opere pubbliche possono essere alienate dall'Amministrazione che ha eseguito l'esproprio. Gli espropriati o i loro eredi, hanno diritto di prelazione, semprechè i medesimi si impegnino sotto pena di decadenza, di diritto a costruirvi in armonia con le finalità, della zona, entro un biennio.

Tale prelazione deve essere esercitata nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco delle aree residue nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

La retrocessione delle aree ha luogo al nuovo prezzo delle aree, risultante da perizia, commisurato al nuovo valore dipendente, direttamente o indirettamente, dalla notorietà, pubblicazione ed esecuzione dei programmi e progetti e della esecuzione di opere.

Le somme ricavate dalla retrocessione e dalla vendita delle aree residue sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.

Titolo quarto

Costituzione o potenziamento di zone industriali

Art. 21

(sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 12/58)

L'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere, di concerto con l'Assessore per la industria e commercio e con quello per le finanze, sentite le Amministrazioni comunali e le Camere di commercio interessate, alla redazione ed approvazione, previo parere dell'Ispettore centrale tecnico dell'Assessorato, di piani per la costruzione di nuove zone industriali o l'ampliamento od il potenziamento di quelle esistenti, nonchè all'impegno della relativa spesa.

Il piano di massima è composto:

a) della relazione;

b) della planimetria della zona, con la indicazione delle aree da espropriare;

c) dell'elenco delle opere stradali ed igieniche, degli allacciamenti elettrici e relativi impianti, dei raccordi ferroviari, pontili, banchine e fabbricati o padiglioni da destinarsi alle attività artigiane, nonchè delle altre opere occorrenti per i servizi generali ritenuti necessari ai fini della completa attrezzatura tecnica della zona;

d) del piano parcellare delle espropriazioni.

Per gli allacciamenti elettrici delle zone industriali è data, a parità di condizioni, la preferenza allo E.S.E. (1) (2)

(1)

Vedi le disposizioni contenute negli artt. 7 e 13 della L.R. 15/62.

(2)

Lo stanziamento disposto con l'art. 1, n. 2, lettera a), della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, può essere utilizzato anche per spese dirette a realizzare le infrastrutture delle zone industriali regionali di cui agli artt. 21 e 22 della presente, si veda in proposito l'art. 20 della L.R. 48/70.

Art. 22

(modificato dall'art. 8, comma 2, della L.R. 12/58, dall'art. 5, comma 1, della L.R. 16/66, dall'art. 1 della L.R. 7/70 e dall'art. 6 della L.R. 5/71)

1. Alle espropriazioni provvede l'Assessore ai lavori pubblici in base ai piani di massima di cui al precedente articolo.

2. Le aree edificatorie delle zone industriali, escluse quelle destinate alle opere previste dall'articolo precedente, sono riservate ad impianti industriali e relative pertinenze ed accessori.

3. Le predette aree vengono alienate dall'Assessore per le finanze, di concerto con quello per l'industria ed il commercio.

4. ------------------ (comma abrogato) (1)

5. Le aree alienate devono essere utilizzate direttamente dagli acquirenti entro un termine da stabilirsi nell'atto di vendita.

6. Nel caso in cui l'acquirente non provvede entro il limite stabilito, per qualsiasi motivo, alla utilizzazione dell'area in conformità all'atto, la vendita si ha come non avvenuta ed il prezzo pagato viene incamerato dall'Assessorato delle finanze nella misura del 50 per cento.

7. Le somme ricavate dalla vendita delle aree sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.

8. ------------------ (comma abrogato) (2)

(2)

Comma abrogato dall'art. 1, della L.R. 7/70. Per effetto dell'art. 2 della citata L.R. 7/70 le Aziende speciali istituite ai sensi dell'abrogato u.c. dell'art. 22 sono soppresse; mentre per effetto del successivo art. 3 alla gestione delle zone industriali provvede l'Assessorato regionale dello sviluppo economico con propri funzionari.

Titolo quinto

Impianti ed attrezzature per la valorizzazione di prodotti agricoli e per l'attivazione degli scambi commerciali

Art. 23

E' autorizzata la spesa di lire due miliardi per la esecuzione, anche in concorso con altri enti, di impianti ed attrezzature per la conservazione o per la valorizzazione in altra forma di prodotti agricoli nonchè per la esecuzione di opere dirette allo sviluppo delle comunicazioni rapide ai fini dell'attivazione degli scambi commerciali.

Art. 24

Nel caso di concorso con altri enti, i rapporti tra questi e l'Amministrazione regionale sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi dall'Assessore per le finanze, previa intesa con gli Assessori per i lavori pubblici e per l'industria e commercio, e da approvarsi con decreto del Presidente della Regione.

Art. 25

Alla esecuzione dei lavori finanziati ai sensi del presente titolo provvede l'Assessore per i lavori pubblici, anche a mezzo di concessioni.

Titolo sesto

Disposizioni comuni e finali

Art. 26

Tutte le opere previste nella presente legge sono urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche.

Per le espropriazioni previste dai precedenti articoli 21 e 22, il prezzo di esproprio è calcolato in base alle norme di cui al secondo comma dell'art. 10 della presente legge.

Art. 27

Ferme le disposizioni speciali contenute nei titoli precedenti alla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge si applicano le norme di cui agli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46, salva la facoltà dell'Assessore per i lavori pubblici, di affidare l'incarico della progettazione della direzione dei lavori a tecnici professionisti, ed osservato, per quanto riguarda i compensi della progettazione, il disposto dell'art. 3 del decreto legislativo del Presidente della Regione 7 agosto 1952, n. 15.

I progetti sono approvati dall'Assessore per i lavori pubblici. Per quelli d'importo superiore ai 25 milioni l'Assessore provvede all'approvazione, previo parere espresso con procedura di urgenza dal Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche, a norma dell'art. 5, comma quinto del regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173.

A tal fine il Comitato è convocato dall'Assessore che fissa l'ordine del giorno delle sedute.

Per il pagamento dei lavori si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Presidente della Regione 26 settembre 1951, n. 29.

Le aperture di credito, quando dall'Assessore ai lavori pubblici sia ritenuto necessario, possono essere fatte anche agli ingegneri capi degli Uffici tecnici provinciali o degli altri Enti pubblici ai quali è concessa la esecuzione dei lavori.

Art. 28

Per il collocamento degli appalti l'Assessorato dei lavori pubblici e l'Ufficio regionale della strada possono anche avvalersi degli Uffici tecnici ed amministrativi degli Enti locali o di altri Enti pubblici.

Con l'appalto dei lavori di nuove opere stradali può essere conferito alla stessa impresa anche l'appalto della manutenzione ordinaria successiva alla data del collaudo per un periodo non superiore al sessennio.

Art. 29

Per l'espropriazione prevista dalla presente legge si applica la procedura abbreviata stabilita dall'art. 5 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Per la misura dell'indennizzo si applica la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche.

Art. 30

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge sia nel bilancio ordinario della Regione Siciliana che nel bilancio relativo al Fondo di solidarietà nazionale.

Art. 31

Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare norme integrative di coordinamento che si rendessero necessarie sia per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio regionale della strada, che per il sollecito e pieno conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 32

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 aprile 1953.

RESTIVO