
LEGGE REGIONALE 4 giugno 1970, n. 9
G.U.R.S. 4 giugno 1970, n. 27
Onorari ai presidenti, componenti e segretari degli uffici elettorali in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali e anticipazioni da concedere per le spese elettorali alle amministrazioni comunali e provinciali.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 18/1989 e annotato al 3/2/1994)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Le spese relative ai compensi ed al trattamento di missione, di cui alla presente legge, sono a carico della Regione, della Provincia o del Comune, a seconda che vengano sostenute, rispettivamente, per lo svolgimento di elezioni regionali, provinciali o comunali.
Nel caso di contemporaneità di più elezioni, le spese per gli uffici chiamati ad assolvere adempimenti comuni vanno ripartite in parti uguali fra gli enti interessati alle elezioni stesse.
L'ultimo comma dell'art. 26 ed il penultimo ed ultimo comma dell'art. 27 della legge 20 marzo 1951, n. 29, relativa alla elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana, nonchè l'art. 15 ed il secondo comma dell'art. 51 del testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con D.P. 20 agosto 1960, n. 3, sono abrogati.
L'art. 1 della legge 4 agosto 1960, n. 34, è così modificato:
"La facoltà di concedere anticipazioni alle Amministrazioni comunali e provinciali, ai sensi della legge 3 aprile 1956, n. 22, è estesa alle spese per le elezioni amministrative e per un ammontare di L. 200.000 per sezione elettorale nel caso di contemporaneità di elezioni, e di L. 150.000 nel caso di sole elezioni provinciali o comunali".
Per quanto non previsto dalla legge 9 maggio 1969, n. 14, si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme previste per la elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana. (1)