
LEGGE REGIONALE 4 giugno 1970, n. 10
G.U.R.S. 4 giugno 1970, n. 27
Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Per la realizzazione del piano di gestione del settore zolfifero, in aggiunta agli investimenti previsti dall'art. 1 della legge regionale 6 febbraio 1968, n. 2 e dall'art. 3 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 15, è autorizzato l'ulteriore incremento del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano di L. 17.000.000.000.
Le modalità di spesa sono quelle previste dalla citata legge regionale 6 giugno 1968, n. 15.
Per il ripianamento dei disavanzi di gestione dell'Ente minerario siciliano degli anni dal 1965 al 1968, è autorizzata la spesa di L. 6.497.036.855
A termini dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 34, è autorizzata la spesa di L. 19.244.642.460 corrispondente al complessivo disavanzo della gestione delle miniere di zolfo cessate al 31 ottobre 1967.
La spesa di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sarà iscritta nel bilancio della Regione in conformità alla seguente ripartizione:
Art. 1 esercizio 1970 L. 11.600.000.000 " 1971 L. 1.800.000.000 " 1972 L. 1.800.000.000 " 1973 L. 1.800.000.000 Art. 2 esercizio 1970 L. 1.500.000.000 " 1971 L. 1.500.000.000 " 1972 L. 1.500.000.000 " 1973 L. 1.500.000.000 " 1974 L. 497.036.855 Art. 3 esercizio 1970 L. 5.000.000.000 " 1971 L. 4.535.000.000 " 1972 L. 4.535.000.000 " 1973 L. 4.535.000.000 " 1974 L. 639.642.460All'onere di L. 18.100.000.000 ricadente nello esercizio 1970 si fa fronte quanto a L. 14.500 milioni con parte delle disponibilità dello stanziamento del cap. n. 20911 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e quanto a L. 3.600.000.000 con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1969 utilizzabile a termine della legge regionale 27 dicembre 1968,
n. 36
Agli oneri ricadenti negli esercizi dal 1971 e successivi si provvede utilizzando le disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione della spesa di cui all'art. 4, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, all'art. 2, ultimo comma della legge regionale 3 dicembre 1965, n. 37, all'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 15, all'art. 10, primo comma, della legge regionale 7 giugno 1969, n. 16, alla legge regionale 30 luglio 1969, n. 30.