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LEGGE REGIONALE 4 giugno 1970, n. 10

G.U.R.S. 4 giugno 1970, n. 27

Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per la realizzazione del piano di gestione del settore zolfifero, in aggiunta agli investimenti previsti dall'art. 1 della legge regionale 6 febbraio 1968, n. 2 e dall'art. 3 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 15, è autorizzato l'ulteriore incremento del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano di L. 17.000.000.000.

Le modalità di spesa sono quelle previste dalla citata legge regionale 6 giugno 1968, n. 15.

Art. 2

Per il ripianamento dei disavanzi di gestione dell'Ente minerario siciliano degli anni dal 1965 al 1968, è autorizzata la spesa di L. 6.497.036.855

Art. 3

A termini dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 34, è autorizzata la spesa di L. 19.244.642.460 corrispondente al complessivo disavanzo della gestione delle miniere di zolfo cessate al 31 ottobre 1967.

Art. 4

La spesa di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sarà iscritta nel bilancio della Regione in conformità alla seguente ripartizione:


   Art. 1      esercizio      1970       L.    11.600.000.000
                   "          1971       L.     1.800.000.000
                   "          1972       L.     1.800.000.000
                   "          1973       L.     1.800.000.000
   Art. 2      esercizio      1970       L.     1.500.000.000
                   "          1971       L.     1.500.000.000
                   "          1972       L.     1.500.000.000
                   "          1973       L.     1.500.000.000
                   "          1974       L.       497.036.855
   Art. 3      esercizio      1970       L.     5.000.000.000
                   "          1971       L.     4.535.000.000
                   "          1972       L.     4.535.000.000
                   "          1973       L.     4.535.000.000
                   "          1974       L.       639.642.460
All'onere di L. 18.100.000.000 ricadente nello esercizio 1970 si fa fronte quanto a L. 14.500 milioni con parte delle disponibilità dello stanziamento del cap. n. 20911 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e quanto a L. 3.600.000.000 con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1969 utilizzabile a termine della legge regionale 27 dicembre 1968,

n. 36

Agli oneri ricadenti negli esercizi dal 1971 e successivi si provvede utilizzando le disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione della spesa di cui all'art. 4, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, all'art. 2, ultimo comma della legge regionale 3 dicembre 1965, n. 37, all'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 15, all'art. 10, primo comma, della legge regionale 7 giugno 1969, n. 16, alla legge regionale 30 luglio 1969, n. 30.

Art. 5

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 giugno 1970.

FASINO