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LEGGE REGIONALE 3 giugno 1971, n. 17

G.U.R.S. 5 giugno 1971, n. 28

Integrazione del fondo di rotazione costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.) per il credito di impianto, ampliamento e ammodernamento delle imprese artigiane, previsto dall'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 27/1972)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.), costituito a norma dell'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, per le finalità indicate nell'art. 1, lettera c), della predetta legge, è incrementato di lire 1.500 milioni.

Art. 2

(sostituito dall'art. 34 della L.R. 27/72)

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, riguardante l'istituzione di una cassa regionale per il credito alle imprese artigiane, è sostituito dal seguente:

"La garanzia copre le perdite eventualmente accertate su ogni singola operazione, per l'intero importo del credito originario".

Art. 3

La disposizione prevista nell'articolo precedente si applica per le operazioni che saranno effettuate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 1971.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario suddetto è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

 Oggetto del provvedimento
                                                         Oneri in
                                                     milioni di lire
Partite che si modificano:
- Interventi a favore della C.R.I.A.S.                 (in più) 500
- Provvedimenti per l'agrumicoltura                   (in meno) 500

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 giugno 1971.

FASINO