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N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 10/2018, la CRIAS e l'IRCAC sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA).

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1954, n. 50

G.U.R.S. 30 dicembre 1954, n. 83

Istituzione di una Cassa Regionale per il Credito alle imprese artigiane.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 35/1991 e con annotazioni alla data 11 dicembre 1993)

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 10/2018, la CRIAS e l'IRCAC sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA).

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 10/2018, la CRIAS e l'IRCAC sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA).

Art. 1

(integrato dall'art. 1 della L.R. 34/65, modificato dall'art. 2 della L.R. 1/70, dall'art. 34 della L.R. 27/72, dall'art. 1 della L.R. 31/77, dall'art. 9 della L.R. 212/79, dall'art. 20, u.c, della L.R. 119/83 e integrato dall'art. 14 della L.R. 35/91)

E' istituita in Catania la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), avente per scopi:

a) di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane aventi sede in Sicilia mediante la concessione di finanziamenti di credito di esercizio; (1)

b) ------------------(comma abrogato) (2)

c) di concedere alle imprese artigiane aventi sede in Sicilia finanziamenti per l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori compreso l'acquisto di macchine e attrezzi, controllandone direttamente la destinazione. Tali finanziamenti vengono concessi sotto forma di mutuo per un importo pari all'85 per cento della spesa documentata e con una durata massima di quindici anni dei quali due di preammortamento. L'importo massimo del mutuo non può essere superiore a lire 100 milioni, ed il tasso di interesse rimane fissato nella misura del 2 per cento a scalare. Ai mutui, relativi ai finanziamenti previsti nella presente lettera c), con durata ultra triennale, che saranno contrattualmente stipulati durante il quinquennio che avrà inizio dall'entrata in vigore della presente legge, sarà accordata, per il primo anno, a partire dalla data di stipula dei relativi contratti, la esenzione dal pagamento degli interessi. (3) (4)

d) di concedere alle imprese artigiane aventi sede in Sicilia finanziamenti per commesse su lavori e/o forniture affidate da enti pubblici; (5)

e) di concedere alle imprese artigiane aventi sede in Sicilia finanziamenti per la formazione di scorte di materie prime e/o di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla durata della produzione delle imprese artigiane. (5)

La garanzia copre le perdite eventualmente accertate su ogni singola operazione, per l'intero importo del credito originario.

Ai fini della presente legge sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate con la procedura prescritta dal D.L. 17 dicembre 1947, n. 1586, anche se organizzate in forma cooperativa.

La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane è persona giuridica pubblica ed ha durata illimitata. Essa è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca. (6)

(1)

In materia di misura e durata del credito, di cui alla lettera annotata, si veda l'art. 64 della L.R. 96/81.

In ordine alla misura massima dei finanziamenti per crediti di esercizio, previsti dalla lettera annotata, si vedano gli artt. 33 e 34 della L.R. 3/86 e l'art. 6 della L.R. 35/91.

In materia di finanziamenti di credito di esercizio di cui alla lettera annotata, vedi le disposizioni contenute agli artt. 2, 3, 4 e 5 della L.R. 31/77.

Per effetto dell'art. 10 della L.R. 85/82, le imprese artigiane, ubicate ed operanti nei comuni di Marzara del Vallo, Petrosino e Marsala, possono accedere al credito di esercizio previsto dalla lettera annotata, fino alla misura massima non superiore a lire 20 milioni.

(2)

Comma abrogato dall'art. 20, u.c., della L.R. 119/83.

(3)

Per una corretta interpretazione della lettera annotata, si veda l'art. 21 della L.R. 119/83.

(4)

Per l'importo e la durata massima dei finanziamenti previsti dalla lettera annotata vedi l'art. 3 della L.R. 1/70, l'art. 37 della L.R. 27/72, l'art. 42, comma 2, della L.R. 22/74, l'art. 7, commi 1 e 2, della L.R. 31/77, l'art. 67 della L.R. 96/81, e l'art. 19 della L.R. 119/83.

(5)

Per i finanziamenti e le relative operazioni di credito di cui alla lettera annotata, si vedano le disposizioni contenute negli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 della L.R. 35/91.

(6)

Per effetto dell'art. 36 della L.R. 27/72, in ordine alle operazioni di credito di cui all'articolo annotato, è concesso sull'apposito fondo istituito presso la CRIAS, un concorso nel pagamento degli interessi, in misura tale che il tasso di interesse a carico dei beneficiari non superi il 3,50 per cento comprensivo di ogni spesa.

Per tali finalità il fondo predetto è incrementato della somma di lire 400 milioni.

In ordine ai finanziamenti previsti dall'articolo annotato, si vedano le disposizioni contenute agli artt. 7, commi 3, 4 e 5, 8,11 della L.R. 31/77.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 10/2018, la CRIAS e l'IRCAC sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA).

Art. 2

Il patrimonio della Cassa Artigiana è costituito da un fondo di dotazione di L. 50.000.000 apportato dalla Regione Siciliana.

Il Banco di Sicilia, la Cassa di Risparmio V.E. per le provincie siciliane, le Banche popolari e le Casse rurali ed artigiane aventi sede nella Regione Siciliana possono concorrere all'incremento del fondo di dotazione della Cassa con un apporto non inferiore al 10% di quello della Regione per il primo e la seconda ed al 5% per gli altri Enti o Istituti.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 10/2018, la CRIAS e l'IRCAC sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA).

Art. 3

(integrato dall'art. 2 della L.R. 34/65)

Presso la Cassa Artigiana è costituito un fondo di garanzia di lire 600.000.000 versato dalla Regione Siciliana negli esercizi dal 1954-55 al 1957-58. Tale fondo può essere utilizzato fino alla concorrenza dei 4/5 del suo ammontare per le finalità di cui alla lettera a) dell'art. 1 della presente legge.

Al fondo sono addebitate:

1) sino alla concorrenza di 400.000.000, le perdite accertare nelle gestioni annuali dei singoli Istituti ammessi a finanziamento per le operazioni di cui alla lettera a) dell'art. 1;

2) sino alla concorrenza di 200.000.000, le perdite accertate nelle gestioni annuali dei singoli Istituti ammessi a garanzia per le operazioni di cui alla lettera b), dell'art. 1. (1)

Il fondo di garanzia di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1954, n. 50, integrato con l'art. 1 della legge 4 agosto 1960, n. 33, è aumentato di L. 900 milioni da versarsi in ragione di L. 10 milioni per l'esercizio 1965, di L. 300 milioni per lo esercizio 1966, di L. 300 milioni per l'esercizio 1967 e di L. 290 milioni per l'esercizio 1968. Tale nuovo stanziamento sarà interamente destinato ai finanziamenti per crediti artigiani di esercizio e ad esso saranno addebitate le eventuali perdite relative a tali operazioni.

Presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Cassa artigiana), per le finalità di cui all'art. 1, lettera c) della presente legge, è costituito un fondo di rotazione di L. 800 milioni da versarsi in ragione di L. 10 milioni per l'esercizio 1965, di L. 400 milioni per l'esercizio 1966 e di L. 390 milioni per l'esercizio 1967. (2)

A tale fondo vanno addebitate le eventuali perdite subite nei finanziamenti di cui all'art. 1, lettera c) della presente legge. (3)

(1)

In ordine al fondo di garanzia di cui al comma annotato, si vedano le disposizioni contenute nell'art. 1 della L.R. 33/60 e nell'art. 6, comma 1, della L.R. 31/77.

Il fondo di garanzia di cui al comma annotato, è aumentato di lire 2.000 milioni, si veda in proposito l'art. 41 della L.R. 22/74.

(2)

Il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), di cui al comma annotato, è stato più volte incrementato dall'art. 1 della L.R. 17/71, dall'art. 42 della L.R. 22/74, dall'art. 9 della L.R. 31/77, dall'art. 20 della L.R. 34/78 e dall'art. 68 della L.R. 96/81.

(3)

In ordine all'ammortamento dei mutui per le imprese artigiane in difetto con il pagamento delle rate scadute successivamente al 30 giugno 1992, vedi le disposizioni contenute nell'art. 42 della L.R. 25/93.

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 11/12/1993: "Direttive per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa regionale per le imprese artigiane ad imprese artigiane."

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 10/2018, la CRIAS e l'IRCAC sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA).

Art. 4

La Cassa effettua le operazioni previste alla lettera a) dell'art. 1 in favore degli Istituti di cui all'art. 2, con preferenza a parità di condizioni, per le Banche popolari e le Casse rurali ed artigiane.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 10/2018, la CRIAS e l'IRCAC sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA).

Art. 5

(modificato dall'art. 12 della L.R. 31/77 e abrogato dall'art. 23, comma 1 della L.R. 212/79)

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 10/2018, la CRIAS e l'IRCAC sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA).

Art. 6

(integrato dall'art. 13 della L.R. 31/77 e abrogato dall'art. 23, comma 1 della L.R. 212/79)

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 10/2018, la CRIAS e l'IRCAC sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA).

Art. 7

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa artigiana e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

In sua assenza è sostituito dal Vice Presidente.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 10/2018, la CRIAS e l'IRCAC sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA).

Art. 8

(sostituito dall'art. 14 della L.R. 31/77)

Il collegio sindacale della Cassa artigiana è nominato con decreto del Presidente della Regione.

Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti designati come segue:

a) un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede;

b) un dirigente della Ragioneria generale della Regione;

c) un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno 10 anni.

Sono componenti supplenti: un dirigente della Ragioneria generale della Regione ed un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno 10 anni.

I componenti del collegio sindacale durano in carica 3 anni e non possono essere riconfermati.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 10/2018, la CRIAS e l'IRCAC sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA).

Art. 9

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci:

a) senatori, deputati nazionali e deputati regionali;

b) parenti ed affini fra di loro fino al 4° grado incluso, ed i coniugi;

c) coloro che personalmente o in rappresentanza di Enti o Ditte da essi amministrati, abbiano rapporti di debito, ovvero siano, o siano stati debitori inadempienti verso la Cassa Artigiana o le abbiano cagionato perdite, nonchè i dirigenti degli Enti o Ditte debitrici.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 10/2018, la CRIAS e l'IRCAC sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA).

Art. 10

(modificato dall'art. 3 della L.R. 34/65)

Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa, determinerà annualmente:

a) il fido massimo che potrà essere accordato nel complesso ad ogni singola impresa artigiana, per le operazioni di esercizio, ed il relativo saggio di interesse, nonchè le opportune facilitazioni per le cooperative artigiane;

b) il saggio di interesse per i finanziamenti di cui alla lettera a) dell'art. 1;

La Regione concorre al pagamento degli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per ogni operazione di credito artigiano di esercizio di cui alla lettera a) dell'art. 1 della presente legge nella misura massima del 3,50 per cento.

A tal uopo è costituito presso la Cassa medesima un fondo di lire 150 milioni, che sarà versato in ragione di L. 30.000.000 all'anno per cinque anni, a decorrere dall'esercizio 1954-55. (1)

(1)

Il fondo concorso interessi, di cui all'articolo annotato, è stato elevato dall'art. 2 della L.R. 33/60, dall'art. 1 della L.R. 41/67, dall'art. 1 della L.R. 16/68, dall'art. 1 della L.R. 1/70, dall'art. 39 della L.R. 22/74 e dall'art. 7 della L.R. 41/75.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 10/2018, la CRIAS e l'IRCAC sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA).

Art. 11

(integrato dall'art. 4 della L.R. 34/65)

Alle operazioni effettuate dalla Cassa artigiana e dagli Istituti di Credito previsti dall'art. 2 a norma della presente legge, ed a tutti i provvedimenti, contratti, atti, formalità e garanzie relative alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, si applicano le norme previste dall'art. 41 della legge nazionale 25 luglio 1952, n. 949.

Alle operazioni di durata non inferiore a tre anni, effettuate dalla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Cassa artigiana) a norma dell'art. 1, lett. c) della presente legge, si applicano le norme previste dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228. (1)

(1)

In materia di agevolazioni fiscali, si veda l'art. 74 della L.R. 96/81.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 10/2018, la CRIAS e l'IRCAC sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA).

Art. 12

E' inibita alla Cassa Artigiana la raccolta di risparmi sotto qualsiasi forma.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 10/2018, la CRIAS e l'IRCAC sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA).

Art. 13

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa Artigiana, le modalità delle operazioni e quant'altro attinente alla realizzazione degli scopi della presente legge, verranno disciplinate nello Statuto da approvarsi con decreto dell'Assessore per le finanze, di concerto con l'Assessore per l'industria ed il commercio su proposta del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 10/2018, la CRIAS e l'IRCAC sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA).

Art. 14

Alle spese e quote di spesa autorizzate con gli articoli 2, 3 e 10 ricadenti nell'anno finanziario 1954-55 si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 70 dello Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 10/2018, la CRIAS e l'IRCAC sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA).

Art. 15

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 dicembre 1954.

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