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LEGGE REGIONALE 14 aprile 1971, n. 11

G.U.R.S. 17 aprile 1971, n. 19

Norme interpretative ed aggiuntive della legge regionale 30 luglio 1969, n. 29: "Proroga e coordinamento delle disposizioni agevolative in materia di costruzioni edilizie".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il richiamo all'art. 2 del decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, che si contiene nell'art. 4 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 29, deve intendersi riferito al primo comma dell'art. 43 del decreto legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Art. 2

Ai fini dell'applicazione di tutte le disposizioni agevolative in materia di costruzioni edilizie previste dalla legge regionale 30 luglio 1969, n. 29, il termine d'inizio delle costruzioni di cui all'art. 1 della detta legge è prorogato al 31 dicembre 1971, fermo restando al 31 dicembre 1973 il termine perentorio per la ultimazione dei lavori stabilito dalla legge stessa.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 aprile 1971.

FASINO