
LEGGE REGIONALE 30 luglio 1969, n. 29
G.U.R.S. 31 luglio 1969, n. 36
Proroga e coordinamento delle disposizioni agevolative in materia di costruzioni edilizie.
Testo annotato al 14/4/1971
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 1 delle leggi regionali 13 maggio 1966, n. 8 e 13 maggio 1966, n. 9, e dall'articolo 8 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 35, si applicano ai trasferimenti a titolo oneroso aventi per oggetto le case di abitazione indicate dall'art. 13 della legge statale 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1970 o sia in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e venga ultimata entro il termine perentorio del 31 dicembre 1973. (1)
Per poter fruire delle suddette agevolazioni, i trasferimenti delle case devono avvenire non oltre quattro anni dalla effettiva abitazione o dalla dichiarazione di abitabilità, rilasciata dalla competente autorità comunale.
L'imposta ipotecaria viene fissata nella misura della metà di quella già ridotta ai sensi dell'art. 17 della legge statale 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni.
Per la proroga del termine annotato si rimanda all'art. 2 della L.R. 11/71.
Gli atti d'acquisto di aree edificabili destinate alla costruzione degli immobili di cui al precedente art. 1 ed i contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione di tali immobili, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa. L'imposta ipotecaria, se dovuta, si applica nella misura pari alla metà di quella indicata nel primo comma dell'articolo 14 della legge statale 2 luglio 1949, n. 408.
I contratti di finanziamento stipulati per l'acquisto delle aree edificabili e per le costruzioni di cui all'articolo precedente o per la prima compra-vendita delle costruzioni stesse restano assoggettati al pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie nella misura pari alla metà di quella indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge statale 2 luglio 1949, n. 408.
Le agevolazioni tributarie, previste per le costruzioni di cui agli articoli precedenti, si applicano anche se l'edificio comprenda locali destinati ad uffici o negozi, purchè la superficie destinata ad abitazioni non sia inferiore al cinquanta per cento più uno della superficie totale dei piani sopra terra, e quella destinata a negozi non superi il venticinque per cento della predetta superficie totale.
Nei comuni con popolazione fino a trentamila abitanti ed in quelli inclusi in zone sismiche di prima e di seconda categoria, le norme della presente legge si applicano agli ambienti destinati a negozio e ad altro uso purchè la loro superficie non superi il 49 per cento di quella totale nei piani sopra terra.
Ai fabbricati indicati nell'art. 1 si applica l'esenzione prevista all'art. 2 del decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge statale 7 febbraio 1968, n. 26. (1)
Vedi l'interpretazione autentica contenuta nell'art. 1 della L.R. 11/71.
L'obbligo della ultimazione della costruzione - entro il termine dall'inizio dei lavori stabilito dalle leggi regionali 18 ottobre 1954, n. 37, 29 luglio 1957, n. 46, 12 novembre 1959, n. 29, 27 novembre 1961, n. 22, 13 maggio 1966, n. 8 e n. 9, e 12 aprile 1967, n. 35 deve intendersi abolito, anche ai fini dell'applicazione dei benefici tributari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37.
La costruzione, purchè iniziata entro i rispettivi termini previsti dalle singole disposizioni di legge di cui al precedente comma, deve in ogni caso essere ultimata entro il termine perentorio del 31 dicembre 1973.
E' concessa la riduzione a quattro quinti della misura normale della imposta comunale di consumo sui materiali impiegati nelle opere di costruzione degli immobili di cui all'articolo 1 della presente legge.
I contribuenti ammessi a fruire in via provvisoria delle agevolazioni tributarie contemplate dalle leggi regionali 18 gennaio 1949, n. 2, 18 ottobre 1954, n. 37, 2 marzo 1957, n. 23, 27 novembre 1961, n. 22, 11 gennaio 1963, n. 4, 14 giugno 1965, n. 14, 13 maggio 1966, n. 8 e n. 9 e 12 aprile 1967, n. 35, devono presentare all'ufficio presso il quale l'atto è stato registrato, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori, una denuncia corredata dalla relativa documentazione dalla quale risulti che sono stati adempiuti gli obblighi previsti per la conferma delle agevolazioni.
I contribuenti i quali siano incorsi nella decadenza delle agevolazioni tributarie sono egualmente obbligati a presentare la denuncia di cui al primo comma entro un anno dal verificarsi della causa di decadenza.
L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi nella misura ordinaria in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dalle norme richiamate nel presente articolo, si prescrive con il decorso di tre anni dalla data di presentazione della denuncia.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli atti stipulati prima dalla entrata in vigore della presente legge. Per le costruzioni già ultimate e per le decadenze già verificatesi le denuncie relative dovranno essere prodotte entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
Entro lo stesso termine dovrà essere prodotta la documentazione prevista dall'articolo unico della legge regionale 14 giugno 1965, n. 14.
Nei comuni della Sicilia dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, i benefici tributari di cui all'art. 2 della presente legge, si applicano all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme e prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali.
In caso contrario, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge statale 2 luglio 1949, n. 408.