Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1971, n. 14

G.U.R.S. 17 aprile 1971, n. 19

Provvedimenti a favore del Consorzio obbligatorio dei produttori di manna della Regione Siciliana.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di ripianare le esposizioni debitorie del Consorzio obbligatorio dei produttori di manna nei confronti degli Istituti che esercitano il credito agrario, per le anticipazioni ai frassinicultori che abbiano conferito il prodotto all'ammasso volontario nelle decorse annate agrarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum di lire 350 milioni.

Il contributo è corrisposto direttamente dall'Amministrazione regionale agli Istituti bancari di cui al precedente comma.

Art. 2

La garanzia prevista dall'art. 4 della legge regionale 26 luglio 1957, n. 43, viene elevata dal 50 per cento all'85 per cento.

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario 1971, si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del capitolo 20912 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971, derivante dall'applicazione dell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 6.

Art. 4

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 aprile 1971.

FASINO