
LEGGE REGIONALE 26 luglio 1957, n. 43
G.U.R.S. 27 luglio 1957, n. 40
Provvidenze per la manna. (1)
TESTO COORDINATO (alla L.R. 36/1976 e con annotazioni alla data 3 marzo 2011)
Vedi D.P. 29/07/71, n. 1: "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1957, n. 43, modificata con legge 5 ottobre 1965, n. 22, concernente provvidenze per la manna".
E' istituito, con sede a Castelbuono, il Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna del territorio della Regione Siciliana.
L'Assessore regionale all'Agricoltura è autorizzato a concedere contributi per la costituzione e l'attività del Consorzio, con le modalità e per i fini previsti agli articoli seguenti.
Lo Statuto del Consorzio, votato dall'assemblea dei consortisti, è approvato con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura.
Nello Statuto deve essere stabilito il diritto di partecipazione all'assemblea per tutti i produttori, con voto pro-capite.
La cariche consortili sono gratuite.
Per effetto dell'art. 41, comma 1, della L.R. 4/2003, il Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna è stato incorporato dall'Ente di sviluppo agricolo.
Il Consorzio ha il compito di:
a) promuovere studi e ricerche per migliorare le coltivazioni e per potenziare l'industria ed il commercio della manna e dei suoi derivati;
b) provvedere alla propaganda dei prodotti della manna;
c) istituire magazzini di ammasso della manna, anche mediante apposite convenzioni con enti particolarmente attrezzati e sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato per l'agricoltura;
d) tenere un albo delle aziende industriali e commerciali che operano nel settore della manna, ai fini dell'attuazione del decreto legge 8 marzo 1937, numero 529 e di quanto previsto dalla presente legge;
e) registrare le operazioni di compra-vendita della manna da destinare alla produzione di mannite e rilasciare appositi marchi da apporre sulle confezioni di mannite per garantire la loro rispondenza alle caratteristiche previste dal decreto legge 8 marzo 1937, n. 529.
(modificato ed integrato dall'art. 1 della L.R. 22/65)
Una Commissione, nominata con decreto dell'Assessore all'agricoltura e formata:
a) da tre membri rispettivamente designati dagli Assessori per l'agricoltura, per le finanze e per l'industria e commercio;
b) da quattro rappresentanti dei produttori designati dal Consorzio;
c) da due rappresentanti degli industriali designati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia di Palermo;
proporrà all'Assessore all'agricoltura per ogni annata agraria, il prezzo di conferimento del prodotto.
La Commissione è presieduta dal rappresentante dell'Assessorato per l'agricoltura.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione, determinerà il prezzo di conferimento della manna e determinerà altresì, annualmente, un contributo nella misura massima di lire sei milioni in favore del Consorzio per le spese di funzionamento. (1)
Per il primo anno di applicazione, il contributo previsto al comma precedente è elevato a L. 10 milioni.
Il prezzo di conferimento della manna, in relazione ai vari tipi di prodotto, è determinato:
- per l'anno 2005, dal Decr. Ass. Agricoltura 26 ottobre 2005;
- per l'anno 2007, dal Decr. Ass. Agricoltura 4 marzo 2008;
- per l'anno 2011, dal Decr. Ass. Risorse Agricole e Alimentari 3 marzo 2011.
(integrato dall'art. 2 della L.R. 22/65 e modificato dall'art. 58 della L.R. 36/76)
Nell'ambito della dotazione annuale del capitolo di bilancio 21181, l'Amministrazione della Regione è autorizzata a garantire fino ad un massimo dell'85 per cento le eventuali operazioni di credito per l'ammasso volontario della manna ed a contribuire, nel pagamento degli interessi relativi, in misura pari alla differenza tra il tasso praticato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive aggiunte e modificazioni, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e quello a carico del consorzio, nella misura prevista dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive aggiunte e modificazioni. (1)
E' autorizzata, altresì, a concorrere fino al 90% sulle spese complessive di gestione sostenute dal Consorzio per l'ammasso del prodotto.
In deroga alle disposizioni di cui al comma annotato si rimanda all'art. 37 della L.R. 97/81.
Per provvedere alle spese di primo impianto del Consorzio previsto dalla presente legge è autorizzato un fondo di dotazione di L. 5.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa della Regione Siciliana - rubrica Agricoltura - per l'esercizio finanziario 1957-58.
Il Consorzio è autorizzato ad avvalersi dei benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1954, numero 47.
E' autorizzata, altresì, per l'esercizio finanziario 1957-58 la spesa di L. 1.000.000 quale contributo dell'Assessorato regionale per l'agricoltura per i compiti del Consorzio previsti dalle lettere a), b), d) ed e), del precedente articolo 2. Per gli esercizi successivi si provvederà con la legge di bilancio.
Per gli scopi previsti dall'art. 4 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1957-58, la spesa di lire tre milioni. La legge di bilancio provvederà per gli esercizi successivi.