
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (CE) n. 1227/2000.
REGOLAMENTO (CEE) N. 2314/72 DELLA COMMISSIONE, 30 ottobre 1972
G.U.C.E. 1 novembre 1972, n. L 248
Disposizioni relative all'esame dell'attitudine alla coltura di varietà di viti.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (CE) n. 1227/2000.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 4 novembre 1972
Applicabile dal: 4 novembre 1972
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1651/72 (2), in particolare l'articolo 35,
Visto il regolamento (CEE) n. 1388/70 del Consiglio, del 13 luglio 1970, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 608/71 (4), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,
Considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1388/70, l'aggiunta di una varietà alla classe delle varietà di viti raccomandate è ammessa soltanto se l'attitudine alla coltura della varietà in causa è riconosciuta soddisfacente in un'unità amministrativa o parte di unità amministrativa o, secondo il caso, nel territorio della Comunità; che tale constatazione è possibile soltanto sulla base delle informazioni raccolte dallo Stato membro interessato in occasione degli esami relativi alle prove colturali;
Considerando che, necessitando l'esame dell'attitudine alla coltura e la raccolta dei risultati di tali esami una sorveglianza permanente, efficace e tecnicamente competente, occorre prevedere che gli Stati membri interessati istituiscano per il rispettivo territorio un comitato d'esame delle varietà di viti composto in modo da garantire decisioni obiettive;
Considerando che i requisiti in materia di attitudine alla coltura delle varietà differiscono secondo la loro destinazione e che occorre pertanto differenziare anche le modalità degli esami secondo l'utilizzazione prospettata della produzione;
Considerando che, per semplificare i compiti degli Stati membri, è opportuno combinare l'esame dell'attitudine alla coltura con l'esame ufficiale effettuato dallo Stato membro interessato per l'elaborazione di un catalogo delle varietà di viti ammesse alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard nel proprio territorio in conformità dell'articolo 5 quinto della direttiva del Consiglio del 9 aprile 1968 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (5), modificata dalla direttiva del Consiglio del 22 marzo 1971 (6), e della direttiva della Commissione del 14 aprile 1972 relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti (7);
Considerando che, ai fini di una descrizione esatta della varietà di cui è chiesta l'aggiunta alla classificazione e di un raffronto obiettivo di tale varietà con le varietà di riferimento coltivate in identiche condizioni, occorre stabilire in maniera precisa e particolareggiata le modalità dell'esame dell'attitudine alla coltura;
Considerando che, per evitare che l'applicazione del presente regolamento renda impossibile l'aggiunta di varietà di viti alla classificazione nei cinque anni successivi alla sua entrata in vigore, ossia nel periodo al quale si estendono gli esami in esso prescritti, occorre prevedere disposizioni transitorie che permettano di tener conto dei risultati di altri esami basati su modalità comparabili a quelle previste dal presente regolamento;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 5 maggio 1970, n. L 99.
G.U. 1 agosto 1972, n. L 174.
G.U. 16 luglio 1970, n. L 155.
G.U. 25 marzo 1971, n. L 71.
G.U. 17 aprile 1968, n. L 93.
G.U. 25 marzo 1971, n. L 71.
G.U. 2 maggio 1972, n. L 103.
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1. Il presente regolamento precisa le modalità dell'esame di attitudine alla coltura delle varietà di viti, in appresso denominato "esame".
2. L'esame è obbligatorio per:
a) nuovi ottenimenti;
b) varietà già iscritte nella classificazione per una o più unità amministrative, qualora si preveda la loro ammissione alla classificazione per altre unità amministrative.
Tuttavia, l'esame non è più necessario nel caso di una varietà già iscritta da almeno cinque anni nella classificazione per una qualsiasi unità amministrativa o parte di unità amministrativa, qualora venga chiesta la sua ammissione alla classificazione per un'unità amministrativa contigua al territorio della prima unità o parte di un'unità amministrativa.
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1. L'esame è eseguito da organismi ufficiali designati dagli Stati membri o sotto la loro vigilanza.
2. Gli Stati membri interessati creano per il proprio territorio un comitato d'esame delle varietà di viti, incaricato di sorvegliare l'esame.
Gli organismi ufficiali di cui al paragrafo 1 comunicano al comitato d'esame delle varietà di viti, in codice, le varietà di viti oggetto di uno degli esami di cui al paragrafo 4. Questa comunicazione ha luogo nell'anno stesso in cui inizia la procedura d'esame.
3. L'esame consiste nello studio dell'attitudine alla coltura della varietà di vite di cui trattasi, effettuato in condizioni colturali considerate normali nella regione; una o più varietà che figurano nella classificazione delle varietà di viti vengono coltivate in condizioni identiche e osservate come "varietà di riferimento" a fini comparativi. Possono essere prese in considerazione a fini comparativi soltanto varietà di viti relativamente diffuse nella regione considerata.
4. L'esame delle varietà di uve da vino si effettua secondo le disposizioni dell'allegato I.
L'esame delle varietà di uve da tavola coltivate in pieno campo si effettua secondo le disposizioni dell'allegato II.
L'esame delle varietà di portinnesti si effettua secondo le disposizioni dell'allegato III.
Per le varietà di uve da tavola coltivate in serra e le varietà di uve per utilizzazioni particolari, le modalità dell'esame vengono fissate, all'occorrenza, secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1).
5. L'ammissione di una varietà di vite alla classificazione può essere chiesta soltanto dopo cinque annate di produzione consecutive a partire dall'inizio dell'esame. In casi eccezionali si può non tener conto delle annate di produzione che, a causa di condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli o per altri eventi naturali, rischiano di falsare il risultato degli esami.
G.U. 20 aprile 1962, n. 30
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1. Salvo nei casi in cui l'esame non è obbligatorio, gli Stati membri allegano una relazione sui risultati dell'esame alla richiesta da essi rivolta alla Commissione per ottenere l'ammissione di una varietà alla classificazione. Tale relazione contiene una descrizione delle varietà considerate, redatta conformemente alle disposizioni dell'allegato I della direttiva della Commissione del 14 aprile 1972, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti (1).
2. La relazione contiene altresì:
a) per le varietà di uve da vino:
aa) indicazioni particolareggiate sul comportamento nei confronti dei virus, raffrontato alla o alle varietà di riferimento;
bb) i valori medi rilevati nelle diverse annate di prova per la varietà di vite in causa e per la o le varietà di riferimento, per quanto concerne:
- la resa in uve, espressa in kg / ha,
- la densità naturale del mosto,
- l'acidità totale del mosto, espressa in milliequivalenti / litro;
cc) una valutazione, su assaggio anonimo, del vino ottenuto dalla varietà in esame, nonché:
- una descrizione generale delle principali caratteristiche di questo vino,
- una classificazione di detto vino secondo un sistema di punteggio normalmente utilizzato nella regione di cui trattasi per i controlli ufficiali dei vini, con indicazione dei punti assegnati ai diversi vini ottenuti dalle varietà di riferimento;
dd) eventualmente, indicazioni sulla coltura della varietà di vite in esame;
b) per le varietà di uve da tavola coltivate in pieno campo:
aa) indicazioni particolareggiate sul comportamento nei confronti dei virus, raffrontato alla o alle varietà di riferimento;
bb) i valori medi rilevati nelle diverse annate di prova per la varietà di vite in causa e per la o le varietà di riferimento, per quanto concerne:
- la resa in uve, espressa in kg / ha,
- la densità naturale del succo,
- l'acidità totale del succo, espressa in milliequivalenti / litro;
cc) una valutazione dei grappoli ottenuti dalla varietà in esame, confrontati con quelli ottenuti dalle varietà di riferimento, per quanto concerne:
- il peso medio dei grappoli,
- le caratteristiche organolettiche,
- la resistenza alla malattie e ai parassiti,
- l'attitudine alla conservazione, specie in magazzino frigorifero,
- la resistenza al trasporto, segnatamente per quanto riguarda il distacco degli acini dal raspo,
- la percentuale delle diverse categorie di qualità ("Extra" e "I");
dd) se necessario, indicazioni sulla coltura della varietà di vite esaminata;
c) per le varietà di uve destinate ad usi speciali:
aa) indicazioni particolareggiate sul comportamento nei confronti dei virus, raffrontato alla o alle varietà di riferimento;
bb) indicazioni sull'uso cui sono destinate le uve ottenute dalla varietà di vite esaminata;
cc) i valori medi rilevati nelle diverse annate di prova per la varietà di vite in causa e per la o le varietà di riferimento, per quanto concerne:
- la resa in uve, espressa in kg / ha,
- la densità naturale del mosto,
- l'acidità totale del mosto, espressa in milliequivalenti / litro;
dd) secondo il rispettivo uso speciale, una valutazione delle uve, del mosto o del vino ottenuti dalla varietà di vite esaminata confrontati se possibile coi prodotti ottenuti dalla coltura delle varietà di riferimento, per quanto concerne:
- le loro caratteristiche organolettiche,
- la loro idoneità a un'utilizzazione speciale;
cc) se necessario, indicazioni sulla coltura della varietà di vite esaminata;
d) per le varietà di portinnesti:
aa) indicazioni particolareggiate sul comportamento nei confronti della fillossera e dei virus, raffrontato alla o alle varietà di riferimento;
bb) per quanto riguarda l'esame nel vigneto di viti-madri:
- indicazioni sull'inizio e sul proseguimento della lignificazione delle varietà di portinnesto in esame rispetto alla o alle varietà di riferimento,
- valori medi di:
- talee di portinnesto,
- talee di vivaio raccolte nelle diverse annate di prova,
- se necessario, indicazioni sulla coltura delle varietà di portinnesti;
cc) per quanto riguarda l'idoneità all'innesto rispetto alle varietà di riferimento:
- dati sull'intensità di formazione del cercine e sulla sua evoluzione nel tempo,
- medie di attecchimento degli innesti nelle annate di prova;
dd) per quanto riguarda l'adattamento al suolo e al clima:
valutazione del comportamento della varietà di portinnesto in esame dopo l'innesto nel vigneto a frutto, raffrontato alla o alle varietà di portinnesti di riferimento innestate con innesti della stessa varietà, con indicazione:
- della resa in uve (espressa in kg / ha),
- della densità naturale del mosto,
- dell'acidità totale del mosto (espressa in milliequivalenti / litro).
3. I dati di cui al paragrafo 2, relativi al comportamento nei confronti della fillossera e dei virus, sono ottenuti mediante un esame particolare effettuato in un istituto abilitato da ciascuno Stato membro per il proprio territorio.
Ogni Stato membro può fare esaminare le varietà di portinnesti prodotte nel suo territorio da un istituto abilitato di un altro Stato membro.
G.U. 17 aprile 1968, n. L 93.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (CE) n. 1227/2000.
1. Nel costituire il comitato d'esame delle varietà di viti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri vigilano affinché siano rappresentate le diverse parti interessate, specie i rappresentanti dell'amministrazione, dei produttori, dei commercianti, nonché, se del caso i produttori di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.
2. Il comitato è assistito da un segretariato permanente designato dallo Stato membro interessato. Il segretariato raccoglie i risultati dell'esame dell'attitudine alla coltura delle varietà di viti ed elabora la relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
3. Il comitato o i membri di esso legittimati ad agire in suo nome sono autorizzati a chiedere in qualsiasi momento informazioni sull'andamento delle prove per le diverse varietà di viti, a visitare i campi sperimentali, a consultare i documenti d'esame ed a verificare i dati loro sottoposti.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (CE) n. 1227/2000.
Gli Stati membri possono fissare norme supplementari più rigorose per gli esami effettuati nel loro territorio.
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Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere presi in considerazione, ai fini dell'ammissione di una varietà di vite alla classificazione, esami non conformi alle norme del presente regolamento ma effettuati in condizioni comparabili.
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Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1972.
Per la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT
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ALLEGATO I
ESAME DELLE VARIETA' DI UVE DA VINO
1. Superficie coltivata
Il terreno deve essere idoneo alla viticoltura ed essere riconosciuto tale dallo Stato membro interessato.
Il terreno dev'essere scelto in modo che, per clima, esposizione e suolo, possa considerarsi rappresentativo dell'area viticola di cui trattasi. Le sue dimensioni devono essere tali che in annate normali la varietà da esaminare così come una o più varietà di riferimento possano produrre almeno 300 litri di vino.
2. Esecuzione della prova
La prova si effettua a blocco in terreno piano o leggermente declive, mentre in terreno fortemente inclinato o laddove la disposizione a blocco non sia possibile per altri motivi si ricorre al metodo delle particelle lunghe. La coltura della varietà in esame e della o delle varietà di riferimento viene ripetuta almeno due volte. Le condizioni colturali, segnatamente la data d'impianto, la scelta delle varietà di portinnesti, il tipo di allevamento, i trattamenti antiparassitari e la concimazione devono essere identici per la varietà in esame e per quelle di riferimento.
3. Raccolta
Le uve della varietà in esame e della o delle varietà di riferimento devono essere raccolte ad un grado di maturazione ottimale. Le uve della varietà in esame e quelle della o delle varietà di riferimento possono essere raccolte a date diverse. Esse vengono raccolte separatamente per ciascuna particella del campo sperimentale. La resa in uve, nonché la densità e l'acidità totale del mosto vengono determinate separatamente per ciascuna particella.
4. Vinificazione
Le uve di una stessa varietà provenienti dalle diverse particelle del campo sperimentale vengono torchiate insieme. Il mosto è immesso in recipienti di almeno 300 litri e vinificato secondo i metodi usuali della regione.
I vini vengono sottoposti regolarmente ad esame organolettico e analitico. Il risultato degli esami dev'essere messo per iscritto.
5. Conservazione dei campioni di controllo
Al termine della vinificazione vengono prelevati da ciascuna varietà in esame e dalle varietà di riferimento e immagazzinati a scopo d'analisi quantitativi di vino sufficienti per 50 bottiglie da almeno 0,7 litri. Cinque bottiglie vengono inviate per controllo ad un istituto designato dal comitato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma.
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ALLEGATO II
ESAME DELLE VARIETA' DI UVE DA TAVOLA DI PIENO CAMPO
1. Superficie coltivata
Si applicano le disposizioni dell'allegato I, punto 1; tuttavia, il terreno dev'essere tale da permettere la raccolta di almeno 4 quintali di uve da tavola delle categorie "Extra" e "I" della varietà in esame e della o delle varietà di riferimento.
2. Esecuzione della prova
La prova si effettua a blocco in terreno piano o leggermente declive, mentre in terreno fortemente inclinato e laddove la disposizione a blocco non sia possibile per altri motivi si ricorre al metodo delle particelle lunghe. La coltura della varietà in esame e della o delle varietà di riferimento viene ripetuta almeno due volte. Le condizioni colturali, segnatamente la data d'impianto, la scelta delle varietà di portinnesti, il tipo di allevamento, i trattamenti antiparassitari e la concimazione devono essere identici per la varietà in esame e per quelle di riferimento.
3. Raccolta
Le uve della varietà in esame e della o delle varietà di riferimento devono essere raccolte ad un grado di maturazione ottimale. Le uve della varietà in esame e quelle della o delle varietà di riferimento possono essere raccolte a date diverse. Esse vengono raccolte separatamente per ciascuna particella del campo sperimentale. La resa in uve, il peso medio dei grappoli, nonché la densità e l'acidità totale del mosto vengono determinati separatamente per ciascuna particella.
4. Condizionamento ed esame della conservabilità e della resistenza al trasporto
Le uve di una stessa varietà provenienti dalle diverse particelle sperimentali vengono condizionate insieme per la vendita e valutate sotto il profilo delle loro caratteristiche organolettiche. La resistenza al trasporto viene valutata sulla base di un trasporto effettuato per ferrovia o su strada su una distanza di almeno 200 km, con duplice trasbordo, nelle condizioni usuali nella regione.
L'esame della conservabilità ha luogo su 0,5 quintali di uva per varietà, nelle condizioni di conservazione delle uve da tavola usuali nella regione e in magazzino frigorifero alla temperatura di + 4 °C.
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ALLEGATO III
ESAME DELLE VARIETA' DI PORTINNESTI
A. Esame del comportamento nei confronti della fillossera e dei virus
La varietà in esame e le varietà di riferimento vengono osservate insieme nel corso di prove in laboratorio e in pieno campo, dopo contaminazione artificiale d'inoculazione Le condizioni di controllo devono consentire un giudizio comparativo obiettivo.
B. Esame della vite-madre
1. Si applicano le disposizioni dell'allegato I, punto 1; tuttavia, la superficie sperimentale deve essere tale che dalla varietà in esame e da quella o quelle di riferimento si ottengano almeno 2 000 talee di portinnesto.
2. Esecuzione della prova
Si applicano le disposizioni dell'allegato I, punto 2. Inoltre il comportamento della varietà in esame e della o delle varietà di riferimento viene osservato e valutato durante il periodo vegetativo, specie per quanto riguarda l'inizio della lignificazione.
3. Raccolta e condizionamento
Le varietà in esame e quella o quelle di riferimento vengono raccolte contemporaneamente al termine del periodo vegetativo e condizionate, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato II, punto III, della direttiva del Consiglio del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite (1), modificata dalla direttiva del 22 marzo 1971 (2), e depositate nelle stesse condizioni fino al momento dell'innesto.
C. Esame dell'attitudine all'innesto
Almeno 1000 talee di portinnesto provenienti rispettivamente da ciascuna varietà di portinnesto da una parte e della o delle varietà di riferimento dall'altra vengono coltivate, secondo i metodi usuali nella regione e in condizioni identiche per la coltivata. secondo i metodi usuali nella regione e in condizioni identiche, per la produzione di barbatelle innestate. Le percentuali di attecchimento vengono determinate dopo ritiro delle barbatelle innestate dal barbatellaio e dopo cernita.
D. Esame dell'adattamento al suolo e al clima
Vengono allestite parcelle sperimentali con le barbatelle innestate di cui alla lettera C e osservate in conformità dell'allegato I, punti 1, 2 e 3. Il risultato delle osservazioni viene messo per iscritto, specie per quanto concerne la resa in uve, la densità e l'acidità totale del mosto ottenuto da ciascuna particella.