Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10 della L.R. 17/78.

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1972, n. 53

G.U.R.S. 28 ottobre 1972, n. 50

Interpretazione autentica della norma contenuta nella nota c alla tabella N annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 , concernente l'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10 della L.R. 17/78.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10 della L.R. 17/78.

Art. 1

L'adeguamento al costo della vita delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale, previsto nella nota c alla tabella N annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, fino al limite di lire 100 mila nette mensili, da applicarsi sull'ammontare netto iniziale di ciascuna classe di stipendio, va effettuato a decorrere dal 1° luglio 1970, data dalla quale cessa la corresponsione, in favore del predetto personale, della indennità integrativa speciale di cui alla legge statale 17 maggio 1959, n. 324, e successive aggiunte e modificazioni.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10 della L.R. 17/78.

Art. 2

La percentuale di variazione da utilizzarsi per l'adeguamento delle retribuzioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1970 è data dalla differenza ottenuta sottraendo dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (già indice del costo della vita) relativo al mese di ottobre 1969 l'indice corrispondente relativo al mese di ottobre 1968.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10 della L.R. 17/78.

Art. 3

La percentuale di variazione da utilizzarsi per lo adeguamento delle retribuzioni nell'anno 1971 è data dalla differenza ottenuta sottraendo dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (già indice del costo della vita) relativo al mese di ottobre 1970 l'indice corrispondente relativo al mese di ottobre 1969.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10 della L.R. 17/78.

Art. 4

La percentuale di variazione da utilizzarsi per lo adeguamento delle retribuzioni in ciascuno degli anni successivi al 1971 è data dalla differenza ottenuta sottraendo dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (già indice del costo della vita) relativo al mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui l'adeguamento delle retribuzioni si riferisce l'indice corrispondente relativo al mese di ottobre dell'anno immediatamente precedente.

Prima di effettuare le differenze di cui al precedente comma gli indici vanno rideterminati prendendo come base quello relativo all'anno 1966, che si considera uguale a cento. Tale rideterminazione viene effettuata moltiplicando gli indici stessi per i coefficienti di raccordo all'uopo indicati dall'Istituto centrale di statistica.

Resta ferma ogni altra disposizione della nota c alla tabella N annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10 della L.R. 17/78.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° luglio 1970.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 ottobre 1972.

FASINO